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Legge Antiviolenza: in vigore dal 24 settembre

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Legge Antiviolenza: in vigore dal 24 settembre
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Ecco cosa prevede il testo che tutela gli operatori sanitari e socio-sanitari, ora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

La Legge sulla violenza contro gli operatori sanitari sbarca in Gazzetta Ufficiale: entrerà in vigore il prossimo 24 settembre. Di seguito l’analisi del testo articolo per articolo (vedi anche l’allegato).

Art. 1 – Definisce l’ambito di applicazione del provvedimento richiamando, per la definizione delle professioni sanitarie e socio-sanitarie quanto previsto dalla Legge Lorenzin (legge 3/2018).

Art. 2 – Stabilisce l’istituzione, presso il ministero della Salute, di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie. L’istituzione dell’Osservatorio, la definizione della durata e della composizione e delle modalità con le quali l’organismo riferisce sugli esiti della propria attività ai dicasteri interessati (di regola annualmente), sono demandate a un decreto del ministro della Salute, di concerto con i ministri dell’Interno e dell’Economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

La composizione dell’organismo deve comprendere la presenza di: rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale; rappresentanti delle Regioni; un rappresentante dell’Agenas; rappresentanti dei ministeri dell’Interno, della Difesa, della Giustizia e del Lavoro; rappresentanti degli Ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore e delle associazioni di pazienti; un rappresentante dell’Inail. L’Osservatorio dovrà essere costituito per metà da rappresentanti donne.

All’Osservatorio è attribuito il compito di monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni, anche acquisendo i dati regionali relativi all’entità e alla frequenza del fenomeno, alle situazioni di rischio o di vulnerabilità nell’ambiente di lavoro. Questi dati sono acquisiti con il supporto dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità (istituito presso l’Agenas ai sensi della Legge Gelli) e degli Ordini professionali. In particolare, l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, tramite l’Agenas, deve trasmettere al nuovo Osservatorio i dati in materia acquisiti dai centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente.

L’Osservatorio dovrà inoltre monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni. Il ministro della Salute, dal canto suo, dovrà trasmette annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, una relazione sull’attività del nuovo Osservatorio.

Art. 3 – Rimette al ministro della Salute la promozione di iniziative di informazione sull’importanza del rispetto del lavoro del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.

Art. 4 – Interviene sull’art. 583-quater del Codice penale, ai sensi del quale le lesioni gravi o gravissime sono punite con pene aggravate: per le lesioni gravi la reclusione da 4 a 10 anni; per le lesioni gravissime la reclusione da 8 a 16 anni. La novità consiste nell’applicare le stesse pene aggravate quando le lesioni gravi o gravissime siano procurate in danno di: personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio delle sue funzioni o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività.

Art. 5 – Inserisce tra le circostanze aggravanti comuni del reato l’avere agito, nei delitti commessi con violenza e minaccia, in danno dei professionisti sanitari o socio-sanitari nell’esercizio delle loro funzioni, nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso funzionali allo svolgimento di dette funzioni, a causa o nell’esercizio di tali professioni o attività. Questa nuova ipotesi si aggiunge all’elenco delle circostanze aggravanti comuni previsto dall’art. 61 del Codice penale, al numero 11-octies). La nuova aggravante del n. 11-octies, che presuppone in ogni caso un delitto commesso con violenza o minaccia, espressamente si applica agli operatori socio-sanitari, a prescindere dalla natura pubblica o privata della struttura presso la quale operano.

Art. 6 – Stabilisce che i reati di percosse (art. 581 c.p.) e lesioni (art. 582 c.p.) siano procedibili d’ufficio quando ricorre l’aggravante che consiste nell’avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno dei professionisti sanitari e socio-sanitari nell’esercizio delle loro funzioni.

Art. 7 – Stabilisce che, al fine di prevenire episodi di aggressione e di violenza, le strutture presso cui opera il personale prevedano nei propri piani per la sicurezza le misure volte a inserire specifici protocolli operativi con le forze di polizia per garantire interventi tempestivi.

Art. 8 – Istituisce la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari, allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza su una cultura che condanni ogni forma di violenza. La Giornata si celebrerà annualmente in una data da definire con decreto del ministro della Salute, di concerto con i ministri dell’Istruzione e dell’Università e della ricerca.

Art. 9 – Stabilisce, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 5.000 euro per chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti: di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso funzionali allo svolgimento di dette professioni.

Art. 10 – Contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Redazione Nurse Times

ALLEGATO: Testo della Legge Antiviolenza

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