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La qualifica giuridica dell’infermiere: Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio?

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Chi vuol essere infermiere? Intervista a Barbara Mangiacavalli (Fnopi)
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Da tempo si dibatte sulle qualifiche giuridiche in possesso dell’Infermiere nei vari ambiti di servizio.

Assodata la qualifica permanente di “Incaricato di un pubblico servizio” ai sensi dell’Articolo 358 del Codice Penale; questo articolo vuole chiarire, da un punto di vista giurisprudenziale quando, come e perché l’Infermiere è un Pubblico Ufficiale (Art. 357 c.p.) in determinate situazioni.

Partiamo col definire la differenza tra la nozione di incaricato di un pubblico servizio: ossia coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio; e tra la nozione di Pubblico Ufficiale: ossia coloro i quali esercitino una pubblica funzione amministrativa (comma 1 art. 357 c.p.), le quali funzioni amministrative sono disciplinate da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, per la manifestazione della volontà della Pubblica amministrazione per mezzo di poteri certificativi (comma 2).

Nella sua pratica clinico-infermieristica, il Professionista Infermiere si trova sempre a certificare dati e situazioni, a partire dalla compilazione della Cartella Infermieristica nelle Unità Operative di Degenza; per poi virare verso le attività di triage dove l’Infermiere, in virtù delle sue competenze cliniche fornisce un giudizio sulla gravità del paziente; per finire nel territorio dove l’Infermiere trova spazio nei giudizi clinici e nelle decisioni assistenziali inerenti le Unità di Valutazione Multidisciplinare intra – ed extra -ospedaliere.

Se è vero che tutti gli atti prima citati hanno la forma giuridica dell’atto pubblico ai sensi dell’Art. 2699 del Codice Civile, allora è vero che solo un Pubblico Ufficiale ha l’autorità e la fede privilegiata di redigerli, e da ciò consegue che l’Infermiere, ogni qualvolta certifichi una situazione acquisisce lo status di Pubblico Ufficiale.

Nel momento in cui esercita la sua pratica infermieristica, come la somministrazione della terapia piuttosto che la gestione avanzata dei presidi, lo stesso venga inquadrato come Incaricato di un Pubblico Servizio.

D’altronde, se gli Infermieri non fossero implicitamente Pubblici Ufficiali, non avrebbero l’obbligo del rapporto e del referto; infatti, l’inoltro all’Autorità Giudiziaria di reati contro la persona procedibili d’Ufficio, non sono prerogativa del Medico, ma anche dell’Infermiere.

Davide Gasparro


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