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Intervista esclusiva alla sen. Alessandra Bencini (IdV): “La valorizzazione degli infermieri militari è improcrastinabile”

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Intervista esclusiva alla senatrice Alessandra Bencini (IdV). La valorizzazione degli infermieri militari è improcrastinabile per il buon esito della riforma Madia. E’ arrivato il momento di risolvere le incongruenze e le sperequazioni.

Bencini

– Senatrice Bencini, finalmente il 10 marzo u.s. il sottosegretario alla difesa, l’On. Gioacchino Alfano, ha risposto alla sua interrogazione parlamentare “sul transito degli infermieri militari, non più idonei al servizio militare incondizionato, nelle qualifiche funzionali del personale ausiliario civile del Ministero della difesa”. Il testo da lei presentato cosa ha voluto mettere in evidenza?

Ci tengo a ribadire che sono la prima firmataria dell’interrogazione parlamentare e che i senatori Maurizio Romani (IdV) e Ivana Simeoni (Misto) sono i co-firmatari.

Penso si tratti di un atto parlamentare che entra nel vivo di una fra le più paradossali contraddittorietà in cui versa l’infermieristica italiana, nello specifico mi riferisco all’infermieristica esercitata nell’ambito delle Forze Armate.

Forse non tutti sanno che, in virtù di specifiche norme, il personale militare, tra cui gli infermieri, giudicato inidoneo al servizio militare incondizionato, per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, può transitare a domanda nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa. Fino a qui, niente di strano.

Ma se ci soffermassimo ad analizzare le tabelle di corrispondenza tra il personale militare e le qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, non potremmo che continuare a ribadire che per il pesonale infermieristico i problemi sono talmente macroscopici che lo stesso sottosegretario alla difesa, On. Gioacchino Alfano, non ha potuto che dettagliarli nello specifico.

– Ci sta dicendo, quindi, che le tabelle di corrispondenza tra il personale infermieristico militare ed il personale civile del Ministero della difesa “non corrispondono”?

Mi sia concesso rispondere riportando ciò che è stato messo in luce dallo stesso sottosegretario Alfano e cioè che sul numero complessivo di tredici infermieri militari, ad oggi trasferiti nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, neanche uno è stato inquadrato nella corrispondente qualifica di infermiere.

Tutti gli infermieri militari transitati nel personale civile della difesa, malgrado il titolo di laurea in infermieristica, sono stati inquadrati nella qualifica di “assistente sanitario”, vale a dire nella qualifica del personale ausiliario e di supporto.

– Ma quale norma puo’ mai consentire questa mancata corrispondenza?

La tabella annessa al decreto ministeriale 18 aprile 2002 continua a rendere corrispondenti i marescialli infermieri alla professione ausiliaria sanitaria della 2ª Area “assistenti” (non corrispondente alla qualifica professionale di infermiere) ad eccezione del 1° maresciallo e del 1° maresciallo luogotenente effettivamente corrispondenti alla 3ª Area “funzionari” del profilo infermieristico.

La stragrande maggioranza del personale militare che esercita la professione sanitaria infermieristica non riveste il grado di 1° maresciallo e di 1° maresciallo luogotenente e per questo motivo, in caso di inidoneità al servizio, continua a non transitare nella corrispondente qualifica infermieristica civile dell’Amministrazione, malgrado quanto stabilito dall’art. 212 del Codice dell’ordinamento militare in merito alla qualifica, alle relative funzioni ed ai requisiti per l’esercizio professionale; in caso di trasferimento nelle aree funzionali del personale civile, l’infermiere militare viene inquadrato in livelli inferiori di qualifica, non corrispondenti al livello di professionalità raggiunta ed esercitata, che tengono conto unicamente del grado rivestito dal personale al momento del trasferimento e non dei titoli abilitanti in effettivo possesso.

– In pratica ad oggi si e’ tenuto conto unicamente del grado e non della professione?

Esatto, è un vero e proprio paradosso.

Il decreto ministeriale 18 aprile 2002 è il riferimento normativo che rende attuativo l‘art. 14 della legge 28 luglio 1999, n. 266 con il quale è stato stabilito che il personale delle Forze armate, incluso quello dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e, per la Guardia di finanza, del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339.

In merito alle modalità ed alle procedure di transito del personale della Polizia di Stato, l’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, prevede che il medesimo personale, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, a domanda, può essere trasferito nelle “corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato”, sempreché l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego.

Ciò detto, è facile comprendere che il personale infermieristico militare dovrebbe transitare nella corrispondente qualifica infermieristica civile e non nell’area corrispondente al grado, e per consentire tutto ciò basterebbe semplicemente correggere la tabella annessa al decreto ministeriale 18 aprile 2002.

– In altre parole lo Stato finora ha investito fondi per formare gli infermieri militari per poi non riconoscere la loro qualifica in caso di transito all’impiego civile. Ma se gli infermieri militari trasferiti all’impiego civile non esercitano la professione infermieristica, che professione svolgono?

In merito ai fondi impiegati dallo Stato, con l’interrogazione parlamentare è stato chiesto se il Ministro della difesa intendesse garantire la professionalità acquisita dal proprio personale mettendo quest’ultimo a disposizione delle altre pubbliche amministrazioni in caso di perdita dei requisiti di idoneità al servizio militare, ovviamente preso atto dei costi sostenuti dall’amministrazione pubblica per la formazione del personale sanitario infermieristico militare.

Bisognerebbe rimarcare il fatto che il personale infermieristico militare transitato nelle aree funzionali del personale civile, in assenza di una mancata corrispondenza di titoli e di profili professionali, non potendo esercitare nessuna delle professioni ausiliarie della 2ª Area “assistenti”, non può esercitare il diritto di mobilità volontaria presso altre amministrazioni e tantomeno l’Amministrazione difesa potrà mai disporre una mobilità presso altre amministrazioni, essendo il medesimo personale sprovvisto dei titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento della professione ausiliaria sanitaria.

Peraltro il dispositivo dell’art. 348 del Codice Penale stabilisce che chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da centotre euro a cinquecentosedici euro. Il requisito dell’abusività richiede che la professione sia esercitata in mancanza dei requisiti richiesti dalla legge, come ad esempio il mancato conseguimento del titolo di studio o il mancato superamento dell’esame di Stato per ottenere l’abilitazione all’esercizio della professione. Tutto ciò vale anche per gli infermieri che esercitano la professione sanitaria infermieristica e che non devono essere impiegati nell’esercizio della professione ausiliaria di OSS.

Per i motivi di cui sopra bisognerebbe intervenire quanto prima, tenendo presente altresì che ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e’ stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica acquisita.

– Nell’ultimo periodo c’è una grande attenzione sulla riforma del pubblico impiego, la cosiddetta riforma Madia, e in questo contesto si dovrebbe inserire anche la riforma delle Forze Armate. Crede che con il riordino del pubblico impiego e quindi delle carriere militari, la mancata corrispondenza degli infermieri militari con le aree funzionali del personale civile possa essere definitivamente superata?

Credo proprio di si.

Per ciò che attiene l’esercizio delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, in ambito militare l’art. 212 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare) stabilisce che suddetto personale svolge con autonomia professionale le specifiche funzioni ed e’ articolato in conformita’ a quanto previsto dalla legge 1° febbraio 2006, n. 43. Fermo restando il titolo universitario abilitante di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, il personale del servizio sanitario militare puo’ svolgere il percorso formativo presso le strutture del servizio stesso, individuate con decreto del Ministro della salute, che garantisce la completezza del percorso formativo. Al personale infermieristico e’ attribuita la diretta responsabilita’ e gestione delle attivita’ di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni.

Nel Settore della Sanità, tra il personale civile non dirigente del Ministero difesa, è presente il personale che svolge attività tecniche e manuali di natura non professionale, afferente alla 1ª Area “addetti”, il personale munito di diploma di scuola media superiore di secondo grado in possesso dei titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento della professione ausiliaria sanitaria (es. operatore socio-sanitario), afferente alla 2ª Area “assistenti”, ed, infine, il personale della 3ª Area dei “funzionari”, le cui attribuzioni ed i requisiti culturali sono stabiliti dai decreti del Ministero della salute o da specifiche disposizioni di legge che individuano i profili professionali del personale laureato, tra cui espressamente citato il profilo professionale del personale infermieristico di cui all’art. 212 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare).

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015, recante “Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale”, è stato registrato dalla Corte dei conti in data 17 agosto 2015. Le tabelle hanno la finalità di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni e individuano la corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione. Con riferimento ai criteri di inquadramento, le amministrazioni pubbliche operano, all’atto dell’inquadramento del personale in mobilità, l’equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente ai diversi comparti di contrattazione mediante confronto degli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, tenendo conto delle mansioni, dei compiti, delle responsabilità e dei titoli di accesso relativi alle qualifiche ed ai profili professionali indicati nelle declaratorie delle medesime aree funzionali e categorie, senza pregiudicare, rispetto al requisito del titolo di studio, le progressioni di carriera legittimamente acquisite.

Appare sempre più evidente che la problematica relativa alla mancata corrispondenza della professione sanitaria infermieristica militare, rispetto alle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, debba trovare una urgente soluzione mediante modifica delle tabelle di corrispondenza della professione annesse al decreto ministeriale 18 aprile 2002, oltreché sotto il profilo ordinamentale, mediante una valorizzazione della specifica professionalità degli infermieri militari laureati attuabile con un improcastinabile riordino complessivo del ruolo di appartenenza degli esercenti la professione infermieristica militare nell’ambito delle deleghe conferite al Governo di cui alla legge n. 124 del 2015.

Nel ringraziare la senatrice Alessandra Bencini, per aver puntualmente dettagliato gli aspetti normativi di una fra le più paradossali contraddittorietà in cui versa l’infermieristica italiana, la redazione di Nurse Times si impegna a seguirne gli sviluppi, con l’auspicio che la valorizzazione degli infermieri militari possa essere ben presto suggellata nell’ambito della riforma Madia.

Giuseppe Papagni

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