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Interpello dell’Aadi: iscrizione albo professionale a carico delle pubbliche amministrazioni

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Di seguito proponiamo l’iniziativa dei 3 infermieri di Alessandria del NURSIND, la sentenza Sentenza Cassazione n.7776 del 16/04/2015 che stabilisce il RIMBORSO AL DIPENDENTE PUBBLICO DELLA QUOTA D’ISCRIZIONE ALL’ALBO e L’INTERPELLO lanciato dall’A.A.D.I. (associazione avvocatura di diritto infermieristico) al Dipartimento della Funzione Pubblica sul contributo d’iscrizione all’albo a carico delle pubbliche amministrazioni.

nursindPer onestà intellettuale già dal febbraio del 2014 alcuni infermieri di Alessandria, tutti iscritti al sindacato delle professioni infermieristiche NURSIND, citarono l’ASL per far accertare e dichiarare l’obbligo in capo all’Azienda pubblica di sostenere il costo dell’iscrizione all’albo degli infermieri- IPASVI. I 3 infermieri dipendenti dell’ASL di Alessandria, assistiti dagli Avvocati Michele Branzoli e Saverio Biscaldi, si rivolsero al Tribunale, Sezione Lavoro, per far ricadere l’obbligo in capo all’Azienda pubblica del costo d’iscrizione all’albo degli infermieri IPASVI nonché accertato il loro diritto alla rifusione delle somme versate finora quale quota di iscrizione annuale al medesimo albo professionale. Come confermato dall’Avv. Branzoli ”Non vi è giurisprudenza sul tema per quanto concerne specificamente la figura professionale degli infermieri; tuttavia il principio enunciato dal Consiglio di Stato con riferimento alla figura professionale dell’avvocato che presta servizio in regime di esclusiva ha certamente portata tale da rendere indiscutibile la possibilità di estenderne l’applicazione anche alla figura dell’infermiere”.

La vicenda ha un forte rilievo a livello nazionale in quanto, come afferma Lo Presti Salvatore, Segretario Provinciale e membro del Direttivo Nazionale del sindacato NURSIND, “questa iniziativa, qualora passi il principio che anche per gli infermieri dipendenti pubblici che lavorano in esclusiva, porterà ad un’amplissima platea di lavoratori un beneficio che seppur modesto si rivelerà sicuramente importante in questo momento storico di crisi”. Il sindacato Nursind, sindacato delle professioni infermieristiche, in questo periodo di blocco stipendiale, si vede costretto ancora una volta a ricorrere al contenzioso giuridico per far valere i diritti degli infermieri italiani.

Sentenza Cassazione n.7776 del 16/04/2015 – RIMBORSO AL DIPENDENTE PUBBLICO QUOTA ISCRIZIONE ALBO

Con la sentenza della Cassazione n. 7776 del 16.4.2015 è stato ritenuto che l’Amministrazione deve rimborsare al proprio dipendente il contributo di iscrizione annuale all’Albo.

Vengono smentite le precedenti interpretazioni rese dalla giurisprudenza della Corte dei Conti e viene confermato un precedente favorevole al riguardo, il parere del Consiglio di Stato del 15 marzo 2011 nell’affare n. 678/2010, ove si afferma che quando sussista il vincolo di esclusività, l’iscrizione all’Albo è funzionale allo svolgimento di un’attività professionale svolta nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente, e la relativa tassa deve gravare sull’Ente che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività.

La sentenza riguarda espressamente la professione forense, ma i principi giuridici contenuti nella sentenza appaiono estensibili anche alla professione di architetto.

Dalla sentenza difatti emerge il generale principio che se l’esercizio della professione è svolto nell’interesse esclusivo dell’Ente datore di lavoro, il pagamento della tassa di iscrizione all’Albo del dipendente ivi iscritto è a carico dell’Ente datore di lavoro, rientra tra i costi per lo svolgimento di attività che deve gravare sull’Ente stesso, e se tale pagamento viene anticipato dal dipendente deve essere rimborsato dall’Ente medesimo.

aadi

INTERPELLO

Dipendenti Pubblici iscritti agli albi – contributo a carico delle P.A

L’Associazione A.D.I. interviene, ex statuto, per la tutela e la difesa dell’immagine professionale dell’infermiere e per assistere legalmente il singolo iscritto quando viene minacciata la sua professionalità.   L’Associazione è regolarmente registrata presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed ha ottenuto l’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Roma per lo svolgimento delle attività sociali che comprendono, altresì, la collaborazione e la partecipazione alle iniziative destinate al miglioramento del servizio sanitario nazionale e alla compliance dei cittadini verso la figura infermieristica italiana.

  L’associazione accomuna le esigenze professionali degli infermieri agli obiettivi delle istituzioni pubbliche e rappresentative dei pazienti ed è già stata promotrice di numerosi e positivi interpelli.

    Con tale premessa l’A.A.D.I., premesso che:

  • con la nota di seguito riportata, anche il Consiglio Nazionale degli Architetti n. 0001874 del 22/04/2015 ha inviato specifica circolare nella quale, come da sentenza della Cassazione n. 7776 del 16.04.2015 è stato ritenuto che l’Amministrazione Statale debba rimborsare al proprio dipendente il contributo di iscrizione annuale all’Albo;
  • vengono smentite le precedenti interpretazioni rese dalla giurisprudenza della Corte dei Conti e viene confermato un precedente favorevole al riguardo stante il parere del Consiglio di Stato del 15 marzo 2011 – affare n. 678/2010, ove si afferma che quando sussiste il vincolo di esclusività, l’iscrizione all’Albo è funzionale allo svolgimento di un’attività professionale svolta nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente, e la relativa tassa deve gravare sull’Ente che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività;
  • la sentenza riguarda espressamente la professione forense, ma i principi giuridici contenuti e rilevati appaiono estensibili anche alla professione di architetto e, parimenti, di Infermiere;
  • dalla sentenza, difatti, emerge il generale principio che se l’esercizio della professione è svolto nell’interesse esclusivo dell’Ente datore di lavoro, il pagamento della tassa d’iscrizione all’Albo del dipendente ivi iscritto è a carico dell’Ente datore di lavoro, rientra tra i costi per lo svolgimento di attività che deve gravare sull’Ente stesso e, se tale pagamento viene anticipato dal dipendente, deve essere rimborsato dall’Ente medesimo.

Per le ragioni in premessa, considerate le due tesi avverse, l’una che intende fornire di pronta applicazione l’art. 2, comma 3, L. 01.02.2006 n. 43 e quindi l’obbligo di iscriversi all’albo la cui violazione è punita ex art. 348 C.P., l’altra che attende il regolamento esecutivo e che contesta in quanto incostituzionale la norma perché pone in contrasto la libera professione (il cui svolgimento presuppone l’iscrizione all’albo) con il vincolo di esclusività (che per via della surrogazione datoriale, dell’immedesimazione organica del dipendente, non prescrive l’iscrizione all’albo), quale che sia la tesi vincente, alla luce delle considerazioni argomentate dalla giurisprudenza in materia, le spese di iscrizione all’albo professionale devono essere sostenute dal datore di lavoro.

TUTTO CIO’ PREMESSO

l’Associazione Avvocatura di Diritto Infermieristico, in persona del suo rappresentante legale pro tempore

INTERPELLA

l’Ecc.mo Dipartimento della Funzione Pubblica

PER SAPERE

se alla luce della giurisprudenza in materia, l’Infermiere pubblico dipendente debba chiedere alla propria amministrazione di appartenenza il pagamento dell’iscrizione agli albi e/o collegi professionali, fermo restando che, in caso di abrogazione dell’articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 (vincolo di esclusività), gli interessati sopporteranno personalmente tali oneri.

  Con osservanza.

Il Presidente AADI

Dott. Mauro Di Fresco

In allegato interpello-iscrizione-albi professionali

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