I ricorrenti lamentavano di essere stati adibiti a mansioni proprie degli oss. A ciascuno di loro spetta un risarcimento del danno di 7mila euro.
Con sentenza n. 298/2022 il giudice del Lavoro di Lamezia Terme ha riconosciuto il demansionamento di alcuni infermieri che, a causa della carenza di personale, erano stati adibiti dall’Asp Catanzaro a svolgere compiti proprie degli oss. L’Azienda sanitaria è stata così condannata al risarcimento del danno subito dai ricorrenti nel periodo dal 2016, al mese di giugno 2018, quantificato in complessivi 7mila euro per ciascuno di loro.
Gli infermieri raccontavano infatti di essere stati costretti a espletare, in maniera continua e prevalente, per la maggior parte del turno lavorativo, mansioni ausiliarie di “attività alberghiere”, di igiene personale dei pazienti e di assistenza generica agli stessi, nonché servizi di segreteria di reparto. Inoltre evidenziavano la presenza di un solo oss in grado di coprire soltanto il turno diurno, lasciando scoperti quelli pomeridiano e notturno, oltre ai giorni festivi o a quelli in cui l’unità era stata collocata a riposo o aveva fruito di congedo.
Gli stessi ricorrenti lamentavano dunque di aver subito una dequalificazione professionale consistente nell’impossibilità di esprimere, conservare e accrescere la propria competenza professionale, in conformità alle condizioni di assunzione. Pertanto chiedevano la condanna dell’Azienda sanitaria convenuta al risarcimento del danno da demansionamento, quantificato in misura pari al 10% della retribuzione annuale spettante per ogni anno a decorrere dal 2016.
Il Tribunale, accertata la grave carenza di personale ausiliario, ha accolto il ricorso degli infermieri, citando un’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro (n. 19419 del 17.09.2020), secondo la quale “nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra un’obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell’esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell’interesse pubblico sotteso all’esercizio della sua attività”.
Il giudice ha inoltre stabilito che “in tema di dequalificazione professionale è risarcibile il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che costituiscono oggetto di tutela costituzionale, da accertarsi in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, all’inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavoro, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti”. La relativa prova “spetta al lavoratore, il quale tuttavia non deve necessariamente fornirla per testimoni, potendo anche allegare elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell’attività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione”.
Redazione Nurse Times
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