È giunta comunicazione alla nostra redazione di un nuovo increscioso episodio riguardante un’impropria attribuzione di attività a carico del personale infermieristico.
I colleghi in servizio presso la Fondazione Opera casa di cura San Camillo di Milano dovranno sopperire ancora una volta alle carenze di personale improvvisandosi tecnici di laboratorio biomedico.
Dopo una formazione improvvisata sul campo, sarà loro responsabilità l’analisi dei campioni ematici collezionati nella struttura.
A denunciare questa assurda idea è il dott. Vincenzo De Martino, infermiere e dirigente sindacale FIALS.
A partire dal 23 agosto 2018, il personale infermieristico della Fondazione Opera casa di cura San Camillo di Milano verrà ufficialmente investito da tale onere.
Appare assolutamente scorretta l’attribuzione di responsabilità riguardanti lo svolgimento di attività di competenza del tecnico di laboratorio biomedico e la conseguente gestione delle apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività richieste.
Riportiamo di seguito l’analisi giuridica di De Martino:
“Dal punto di vista giuridico facciamo seguito alla seguente nota , per sottolineare alcuni aspetti normativi importanti come segue :
• Il campo proprio di attività e di responsabilità di ciascuna professione sanitaria, ai sensi dell’ art.1 della legge n.42/1999 e della successiva legge n.251/2000, è determinato dai contenuti dei rispettivi profili professionali, dagli ordinamenti didattici dei relativi corsi universitari, nonché da specifici codici deontologici.
• l’art. 3 della legge 251/2000, evidenzia che “gli operatori delle professioni sanitarie dell’area tecnico diagnostico e dell’area tecnico assistenziale svolgono, con autonomia professionale le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona…omissis”.
• Nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali, l’uso di apparecchiature di laboratorio analisi rientra tra i compiti che definiscono il profilo professionale del tecnico di laboratorio biomedico (D.M. 26 n. 746) e non dell’ infermiere;
• I tecnici di laboratorio biomedico , quali professionisti in possesso dello specifico titolo abilitante ed iscritti nel rispettivo albo professionale, “assumono la responsabilità specifica tecnico-professionale degli atti a loro attribuiti”, ai sensi dell’ art.11 della legge n. 1103/1965 come sostituito dall’ art.4 della legge n.25/1983;
• L’art.16 della citata legge n. 1103/1965, infine, dispone che chiunque eserciti la professione di tecnico di laboratorio biomedico in violazione delle norme contenute nella legge stessa (tra cui quelle relative all’obbligo di iscrizione all’ albo professionale) “e soggetto alle pene di cui all’art.348 del codice penale“ per esercizio abusivo della professione.
Si ritiene che gli aspetti qui ricompresi rappresentano una tipica espressione dell’attività riferita alla sfera di competenza del TSLB. La norma in esame appare in netto contrasto con il sistema delle competenze delineate, introducendo un fattore di confusione giuridicamente non accettabile che inserisce fattori di non chiarezza che sono stati corretti e superati dall’ entrata in vigore della successiva (la legge 187 è del maggio del 2000 mentre la legge 251 è dell’agosto successivo) legge 251 del 2000 che al comma 1 dell’ art.3 nuovamente ribadisce come le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche siano di competenza dei TSLB; con questo ribadendo, se mai ce ne fosse stato bisogno, che il TSLB dispone di queste competenze perché siano proprie, spiega De Martino.
“Pertanto la “ delega” degli aspetti tecnici pratici non ha mai avuto un reale significato e semmai questo è accaduto sarebbe superato dalle legge 251/200 e da altre successive norme che, in particolare , hanno confermato le competenze dei TSLB .
Per concludere riteniamo che , per la tutela e la vigilanza della professione infermieristica , alla luce dei nuovi criteri di cui alla legge 42/99 , che l’attività in oggetto non possa essere svolta dall’ infermiere perché esula dal “ campo di attività “ della professione infermieristica e che siano riservati ad altro professionista sanitario , in particolare all’area tecnico- diagnostica.”
Il Sindacato FIALS ha quindi diffidato la Direzione nell’assegnazione al personale infermieristico di attività relative all’utilizzo e gestione di apparecchiature di laboratorio nonché alla gestione di campioni di sangue
Il sindacato FIALS pertanto preannuncia l’intenzione di attuare qualsiasi forma di controllo tramite gli organi di competenza per far rispettare quanto sancito dalla legge.
Ma per il dott. Andrea Pantò, tutto ciò non sarebbe un illecito:
“Agli infermieri è stato, infatti, fornito unicamente il kit P.O.C.T. (apparecchio medicale dall’utilizzo non complesso), peraltro già in dotazione da tempo allo stesso personale per il turno notturno e per gli esami urgenti del sabato e domenica ed il cui uso – come noto – è ormai ritenuto pacificamente rientrante nelle attività di competenza del personale in argomento.”
Il sindacato Fials ha avviato un’azione legale presentando un ricorso di urgenza al Giudice del lavoro. Anche l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Milano si è attivato, accogliendo gli infermieri coinvolti e chiedendo un parere legale sui fatti accaduti.
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