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Indennità di maternità per le iscritte alla gestione separata: Enpapi illustra la misura della prestazione

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Essere iscritti alla Gestione principale dell’Enpapi e rientrare in alcuni casi specifici: sono i requisiti previsti per ottenere l’indennità di maternità per tutte le iscritte. nella sua comunicazione periodica, Enpapi dettaglia i casi in cui è possibile ottenere l’indennità di maternità: parto, interruzione di gravidanza per motivi spontanei o terapeutici, dopo il compimento del sesto mese; adozione o affidamento in pre adozione a condizione che il bambino non abbia superato il sesto anno al momento dell’ingresso nel nuovo nucleo familiare; aborto spontaneo o terapeutico verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza. Il diritto all’indennità di maternità è escluso laddove l’iscritta goda di analoga prestazione, erogata da altro Ente di previdenza obbligatorio. Dal primo gennaio 2008 l’indennità viene erogata anche nel caso di iscritta che svolge contestuale lavoro dipendente con contratto a tempo parziale: l’importo erogato sarà pari alla differenza tra l’indennità percepita e quella che sarebbe stata erogata dall’Ente. L’indennità di maternità che viene corrisposta è pari all’80% dei 5/12 del reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo nel secondo anno antecedente la data dell’evento. L’indennità è riconosciuta anche nel caso di reddito negativo o pari a zero: non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura dell’80% del salario minimo giornaliero stabilito per la qualifica di impiegato dalla Tabella A allegata al D.L. 29/07/1981 n. 402, convertito con modificazioni nella legge 26/08/1981 n. 537 (art. 70, comma 3 D.Lgs 151/2001). L’indennità non potrà essere superiore a cinque volte l’importo minimo derivante da comma 3, dell’art. 70 del D.Lgs 151/2001. L’indennità di maternità in quanto sostitutiva del reddito professionale è sottoposta alla ritenuta d’acconto del 20% e costituisce base di calcolo dei contributi previdenziali dovuti all’Ente. Coloro che appartengono ad un regime agevolato che prevede l’esenzione della ritenuta d’acconto possono dichiararlo barrando l’apposita casella nella domanda.

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