Dovranno esibire la Certificazione verde Covid-19 chi intende utilizzare treni, traghetti e aerei, ma anche il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari.
Nuove regole in vista per quanto riguarda il Green Pass in Italia. Da mercoledì 1° settembre, infatti, la Certificazione verde Covid-19 la cui validità è stata estesa a un anno, sarà necessaria per treni, traghetti, aerei, ma anche obbligatoria per il personale scolastico e per accedere all’università.
Nello specifico, secondo quanto stabilito dal Governo, sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo di: “aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, a offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale”.
Il Governo precisa inoltre che “l’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio”. La Certificazione è richiesta in zona bianca, ma anche nelle zone gialla (in cui torna da oggi la Sicilia), arancione e rossa, dove i servizi e le attività siano consentiti. Dovranno inoltre esibire la Certificazione verde Covid-19 il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari.
Restano ovviamente valide anche le regole adottate in Italia dal 6 agosto scorso, che prevedono l’obbligatorietà del Green Pass per accedere ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per: “il consumo al tavolo, al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; concorsi pubblici”.
Come sempre, infine, la Certificazione dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti, oppure di essere guariti dal Covid-19 nei sei mesi precedenti.
Redazione Nurse Times
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