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Gli Opi di Milano, Torino e Venezia si rinnovano. Ecco il nuovo regolamento elettorale

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L’Opi di Milano Lodi Monza e Brianza chiama al voto i suoi 25559 iscritti

L’Opi di Milano Lodi Monza e Brianza commissariata in seguito al mancato raggiungimento del quorum previsto (10% degli aventi diritto) indice l’assemblea elettiva per l’avvio delle procedure elettorali, secondo la nuova legge 3/2018.

Le date come di seguito indicate in terza convocazione:

  • terza convocazione per il giorno 29 – 30 giugno e 1 luglio 2018 dalle 8:30 alle 20.

Anche l’Opi di Torino (15125 iscritti) non raggiungendo il quorum viene riconvocato (terza convocazione) nelle seguenti date:

  • 16 – 17 18 giugno 2018: dalle ore 08.00 alle ore 18.00.

L’Opi di Venezia, che non riesce a costituire il seggio elettorale in prima e seconda convocazione, convoca i propri 6372 iscritti in terza convocazione nei seguenti giorni:

  • 16 – 17 Giugno 2018 dalle ore 10,00 alle ore 16,00;
  • lunedì 18 Giugno 2018 dalle ore 9,00 alle ore 16,00.

Come si svolgono le votazioni

Presentazione delle candidature e/o delle liste: nel caso queste siano inviate per PEC è necessario comunque consegnarle fisicamente presso la sede dell’Ordine per permettere la necessaria autenticazione delle sottoscrizioni richiesta dal Decreto Ministeriale.

Convocazione

Deve riportare:

  • Durata dell’organismo che si elegge ovvero quattro anni.
  • Date, orario e luogo della prima, seconda e terza convocazione. Necessità di comunicare anche alla FNOPI per la relativa pubblicazione sul sito.
  • Che sul sito dell’Ordine verranno pubblicate le date e l’eventuale mancato raggiungimento del quorum con rinvio alla prossima data.

L’espressione del voto si effettua personalmente e non è ammessa delega. Il sanitario deve presentarsi munito di un valido documento di riconoscimento (Carta d’identità, tesserino professionale, ecc.).

Indicazione dei nominativi del componenti il Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei conti uscenti. È possibile specificare anche i Consiglieri che nel corso del triennio si sono dimessi indicando la data di dimissioni.

Sono eleggibili tutti gli iscritti all’Albo degli infermieri e all’Albo degli infermieri pediatrici, compresi i Consiglieri e i componenti del Collegio dei Revisori uscenti,

È possibile presentare la candidatura all’interno di una lista o presentarsi singolarmente. La candidatu-ra deve esplicitare se il sanitario si candida per il Consiglio Direttivo o per il Collegio dei Revisori dei Conti. Anche le liste devono esplicitare i candidati per Consiglio direttivo e i Candidati per il Collegio dei Revisori dei Conti (2 membri effettivi e 1 supplente).
Nelle liste non deve essere indicato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti (vedi nota Prot. P-4884/I-13 del 9/5/18).
In entrambi i casi sia la lista che la singola candidatura devono essere sottoscritte da un numero di fir-me almeno pari al numero dei componenti dell’organo da eleggere. Inoltre le liste devono essere denominate. In ogni caso non è ammesso l’uso del logo istituzionale dell’Ordine e della Federazione Nazionale né sono ammessi nomi offensivi o denigratori.
Le firme devono essere autenticate da uno dei Commissari o da un suo delegato che riteniamo possa essere anche un componente del personale amministrativo dell’Ordine all’uopo incaricato.
La singola candidatura e le liste devono essere presentate entro dieci giorni prima della data di svolgi-mento delle votazioni mediante posta elettronica certificata o a mano presso la sede dell’Ordine.

L’Ordine provvede, in pari data, alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature sul proprio sito istituzionale.

In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o in seconda convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate restano valide.
Il Consiglio Direttivo è costituito da sette componenti se gli iscritti all’albo non superano il numero di cinquecento, da nove componenti se gli iscritti all’albo superano i cinquecento ma non i millecinquecento e da quindici componenti se gli iscritti all’albo superano i millecinquecento.
Il Collegio dei Revisori è composto da un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi.

Il Seggio elettorale

La Commissione straordinaria il giorno delle elezioni apre l’Assemblea elettiva solo al fine di costituire il Seggio elettorale che è composto:

a) dai tre professionisti sanitari più anziani di età, presenti all’assemblea, diversi dal Presidente uscente, non appartenenti al Consiglio direttivo e al Collegio dei Revisori uscenti e non facenti parte delle liste di candidati e delle singole candidature, due dei quali con funzioni di scrutatori. Detti tre componenti individuano al loro interno il Presidente di seggio;

b) dal professionista sanitario più giovane d’età, presente all’assemblea, diverso dal Presidente uscente, non appartenente al Consiglio direttivo o alla Commissione di albo uscente e non facente parte delle liste di candidati e delle singole candidature, che esercita le funzioni di segretario.

Per ciascun componente del seggio di cui alle lettere a) e b) è individuato il componente supplente.

Il seggio, una volta costituito, resta valido per le eventuali seconda e terza convocazione.

Decorse tre ore dall’apertura del seggio, qualora sia impossibile procedere alla costituzione dello stesso, la Commissione straordinaria constatata tale circostanza redige un apposito verbale e ne dà comunicazione agli iscritti mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell’Ordine. Si procede quindi alla successiva data individuata.

In assenza di apposita delibera dell’Ordine inerente le procedure operative per lo svolgimento delle elezioni con modalità telematiche validate dalla FNOPI le operazioni di voto si svolgono in modalità non telematica.
Per ognuno dei tre giorni di votazioni la Commissione, all’ora stabilita e previa verifica della presenza dei componenti del seggio, dichiara costituito l’ufficio e aperte le operazioni.

L’Ordine predispone le schede bianche riportanti solo le righe per scrivere i nomi in accordo con il numero dei componenti il Consiglio Direttivo da eleggere, munite del timbro dell’Ordine.

L’elettore può riportare uno o più nomi scegliendo:

  • tra le candidature singole presentate;
  • tra alcuni nomi presenti nelle liste presentate;
  • inserendo tutti i nomi presenti in una lista;
  • indicando solo la denominazione delle lista prescelta.

L’Ordine predispone altresì le schede gialle riportanti solo le due righe per scrivere i nomi dei Revisori dei Conti e una riga per il revisore dei Conti supplente da eleggere, munite del timbro dell’Ordine.

L’elettore può riportare uno o più nomi scegliendo:

  • tra gli iscritti all’albo;
  • tra le candidature singole presentate;
  • tra alcuni nomi presenti nelle liste presentate;
  • inserendo tutti i nomi presenti in una lista;
  • indicando solo la denominazione delle lista prescelta.

La scheda conserva la sua validità anche nel caso in cui contenga un numero di nomi inferiore a quello dei componenti da eleggere.

Al fine di verificare l’identità dell’elettore e il suo diritto al voto, il Seggio elettorale predispone un elenco nominativo degli iscritti all’albo degli Infermieri e degli Infermieri pediatrici per la relativa firma da parte dei votanti.

Vengono consegnate le schede, rispettivamente per l’elezione del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti recanti il timbro dell’Ordine e una matita copiativa, che deve essere restituita al Presidente del seggio con le schede.

Spetta al Presidente del seggio elettorale predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto.

Il Presidente del seggio chiude all’ora fissata le operazioni di voto svoltesi nel primo giorno, provvede alla chiusura dell’urna e procede alla formazione di uno o più plichi o contenitori nei quali vanno riposti gli atti e il materiale relativi alle operazioni già compiute e a quelle da compiere nel giorno successivo curando che all’urna e ai plichi o ai contenitori vengono incollate due strisce di carta recanti il bollo dell’Ordine e la firma del Presidente e degli altri componenti del seggio elettorale nonché di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere.

Conseguentemente il Presidente del seggio rinvia la votazione all’ora stabilita del giorno successivo e provvede alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi e delle aperture della stessa in maniera che nessuno possa entrarvi.

Lo scrutinio

Il Presidente del seggio, chiuse le votazioni, prima dello scrutinio, provvede a riscontrare il numero complessivo dei votanti al fine di verificare il raggiungimento del quorum nel caso in cui le operazioni di voto si siano svolte in prima o in seconda convocazione.

In caso di mancato raggiungimento del predetto quorum il Presidente del seggio dichiara non valida la votazione.

Qualora la votazione sia stata dichiarata valida, il Presidente del seggio provvede al conteggio delle schede depositate nell’urna al fine di riscontrare la corrispondenza tra votanti e schede depositate nell’urna stessa.

Riscontrata la corrispondenza tra i votanti, le schede consegnate e quelle depositate nell’urna, il Presidente del seggio, in caso di più urne, provvede a sigillare tutte le urne tranne quella contenente le schede da scrutinare immediatamente.

Di volta in volta procede all’apertura dell’urna successiva, al termine dello scrutinio delle schede contenute nell’urna aperta.

Sono nulle le preferenze contenute in schede che presentano scritture o segni tali che possano far riconoscere l’identità dell’elettore.

Sono, altresì, nulle le schede che siano diverse da quelle consegnate dal seggio elettorale, o che non siano state compilate con l’apposita matita copiativa.

È nullo il voto dato a persona che non risulta iscritta all’albo o quando è indicato un nome di fantasia o comunque quando l’indicazione di voto non è identificabile con certezza.

Il Presidente del seggio, udito il parere degli scrutatori, decide avverso i reclami o le irregolarità delle operazioni elettorali, decide, altresì, sull’assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate.

Nel rispetto della regolarità delle operazioni di scrutinio è ammessa la presenza nella stessa sala degli elettori presenti/candidati/rappresentanti di lista purché si trovino a distanza tale da non intralciare le operazioni di voto.

In caso di dubbi e/o perplessità sulle indicazioni riportate su una scheda ovvero su richiesta esplicita dei presenti, la scheda può essere mostrata agli elettori presenti purché tale attività non rallenti o intralci le operazioni di spoglio. Tale procedura è riportata sul verbale.

Gli elettori presenti/candidati/rappresentanti di lista comunque devono mantenere un contegno di correttezza e disciplina e posizionarsi di fronte rispetto al seggio di scrutinio.

Lo scrutinio relativamente alla nullità dei voti

In base all’interpretazione sostenuta dal Ministero della salute, ai fini dell’elettorato passivo può essere considerato solo chi, sul presupposto che sia iscritto all’albo, abbia presentato una candidatura singolarmente o nell’ambito di una lista.

Di conseguenza non sarà considerato valido il voto dato ad un iscritto all’albo non presente nelle liste o nelle candidature singole.

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