Home Infermieri Gestione separata Enpapi: la degenza ospedaliera
InfermieriLiberi ProfessionistiNT News

Gestione separata Enpapi: la degenza ospedaliera

Condividi
Gestione separata Enpapi: la degenza ospedaliera
Condividi

Ecco le regole fissate dall’ente previdenziale per usufruire dell’indennità.

Gli artt. 30, 31 e 32 del Regolamento di Previdenza e Assistenza della Gestione Separata Enpapi dispongono che sono ammessi a fruire dell’indennità di degenza ospedaliera gli iscritti che, all’atto della domanda, siano titolari di rapporti di collaborazione in corso di svolgimento e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • risultare titolare di tre mensilità di contribuzione versata nelle casse della scrivente Gestione previdenziale nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell’evento;
  • non godere di un reddito individuale superiore, nell’anno solare precedente l’evento, al 70% del massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, L. 335/1995.

Gestione separata Enpapi: la degenza ospedaliera 1Sono indennizzate tutte le giornate di ricovero presso strutture ospedaliere pubbliche o private convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale, nonché i periodi di ricovero presso strutture ospedaliere estere, purché le relative degenze siano autorizzate o riconosciute a proprio carico dal S.S.N. Le prestazioni in regime di day hospital sono equiparabili a giornate di ricovero.

L’indennità è erogata per ogni giornata di ricovero – comprese quelle di dimissioni e le festività – per un periodo massimo di 180 giorni nell’anno solare, su istanza dell’interessato. L’importo erogato è pari a una frazione del massimale contributivo dell’anno dell’evento diviso 365 giorni secondo le seguenti percentuali:

  • 8% se risultano accreditate fino a 4 mensilità di contributi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la data del ricovero;
  • 12% se risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contributi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la data del ricovero;
  • 16% se risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contributi, anche non continuative, nei dodici mesi precedenti la data del ricovero.

La domanda di indennità di degenza ospedaliera deve essere redatta sull’apposito modulo e trasmessa mediante i consueti canali di comunicazione con l’Ente, unitamente al certificato di degenza ospedaliera e, in caso di ricovero all’estero, copia della preventiva autorizzazione o del rimborso effettuato da parte del S.S.N., nonché la copia di un documento di identità in corso di validità. La domanda deve essere presentata entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile.

 

Condividi

Lascia un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli Correlati
Concorso per infermieri in Piemonte: colloqui orali svolti a porte chiuse? Due ricorsi al Tar rischiano di bloccare le assunzioni
NT News

Quando il problema non è il concorso, ma il messaggio che manda

In Puglia scoppia la polemica per la nomina di un medico a...

Buoni pasto, riconosciuto il diritto di una dipendente dell'Asp Messina
NT NewsPugliaRegionali

Ospedale Perrino di Brindisi: riconosciuto il diritto al pasto dopo 6 ore di lavoro

All’ospedale Perrino di Brindisi è stato ufficialmente riconosciuto il diritto al pasto...

CdL InfermieristicaNT NewsStudenti

Curare con la parola: l’arte della comunicazione strategica nelle cure complementari infermieristiche

Raffaella Martini: Infermiera specializzata in Infermieristica Legale e Forense e in Counseling...

Rinnovo contratto. Coina "riconoscere economicamente la responsabilità e professionalità degli infermieri"
NT News

Assistente infermiere, COINA: “Con l’intervento di Enpapi al Tar si rafforza la battaglia contro un progetto paradossale e deleterio”

“È una scorciatoia che indebolisce l’assistenza e isola la linea FNOPI” L’intervento...