Il datore di lavoro può imporre di esaurire le ferie entro dicembre? Ecco cosa dice la legge riguardo ai tempi di fruizione del riposo annuale.
Quanti giorni di ferie si maturano in un anno?
Il dipendente ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo deve in genere essere goduto: per due settimane – consecutive, se la richiesta proviene dal lavoratore – nel corso dell’anno di maturazione; per le restanti due settimane entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori periodi di ferie.
Cosa succede se il datore di lavoro non rispetta le ferie?
La violazione delle predette disposizioni comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa, di importo variabile in relazione al numero dei lavoratori coinvolti e del numero di annualità in cui le disposizioni sono state violate.
Le sanzioni non sono applicabili nell’ipotesi in cui non sia possibile rispettare il periodo minimo di due settimane di ferie – o quello diverso fissato dalla contrattazione collettiva – nell’anno di maturazione, per cause imputabili esclusivamente al lavoratore; tra queste ultime ci sono le assenze per maternità, malattia, infortunio e servizio civile.
Qualora il lavoratore si assenti per un periodo di tempo talmente lungo da rendere impossibile la fruizione infra–annuale delle due settimane di ferie, il datore di lavoro non potrà essere ritenuto responsabile.
Al riguardo, la circolare del ministero del Lavoro n. 8/2005 chiarisce che nei casi di sospensione del rapporto di lavoro che rendano impossibile fruire delle ferie secondo il principio della infra-annualità, le stesse dovranno essere godute – secondo il principio generale – nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro.
Il datore può costringere a consumare le ferie?
Come anticipato, dunque, il datore ha un vero e proprio obbligo giuridico di far consumare almeno due settimane di ferie entro la fine dell’anno. Per quanto riguarda le altre due settimane, esse vanno esaurite al massimo entro i 18 mesi successivi, ma ciò non toglie che il datore possa imporne la consumazione anche in tempi più ridotti.
Difatti, come prevede il D.Lgs. n. 66/2003 è possibile distinguere, ai fini degli obblighi in capo alle parti, tre distinti periodi riferiti alle ferie:
- Primo periodo di due settimane (nell’ambito del periodo minimo di quattro settimane previsto dalla legge), da fruirsi, su richiesta del lavoratore, in modo ininterrotto nel corso dell’anno di maturazione.
- Secondo periodo di due settimane (nell’ambito del periodo minimo di quattro settimane previsto dalla legge), da fruirsi – anche in modo frazionato – entro diciotto mesi dal termine dell’anno di maturazione delle ferie, fatti salvi termini più ampi previsti dalla contrattazione collettiva. Qualora, invece, la contrattazione collettiva stabilisca un termine più rigido rispetto a quello di diciotto mesi, il superamento del limite fissato dal contratto collettivo potrà determinare una mera violazione contrattuale.
- Terzo periodo, ulteriore rispetto al periodo minimo di quattro settimane, da fruirsi – anche in modo frazionato – entro il termine stabilito dall’autonomia privata (contrattazione collettiva, contrattazione individuale, usi aziendali).
In deroga a quanto stabilito dalla legge, la contrattazione collettiva può ridurre il limite delle prime due settimane per cui è obbligatorio il godimento delle ferie nell’anno di maturazione.
Redazione Nurse Times
Fonte: La legge per tutti
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