Più soldi per la maternità delle infermiere
L’ENPAPI ha aumentato nel corso degli anni gli stanziamenti per la tutela dedicata alle infermiere libere professioniste che diventano madri: nel 2003, infatti, spiega una nota, l’importo delle indennità complessivamente erogate alle iscritte era di 518 mila euro, ma già nel 2007 la cifra aveva superato il milione di euro e, secondo gli ultimi dati di bilancio, è previsto che alla fine del 2017 la somma destinata a sostenere le associate sarà pari a 2 milioni 546 mila euro.
“Per l’ENPAPI è un obbligo morale permettere alle infermiere libere professioniste di poter godere di un valido supporto finanziario quando diventano genitori”, afferma il Presidente Mario Schiavon, “pertanto, sin dal mio primo mandato ho ritenuto doveroso incrementare le risorse per l’indennità di maternità a beneficio delle donne, il 70% dei 73.195 iscritti all’Ente”.
INDENNITÀ DI MATERNITÀ
Riferimenti normativi | art. 37 del Regolamento di Previdenza – D.lgs. 151/2001 |
Riferimenti Ente: | Area Previdenza |
Soggetti interessati
Possono presentare domanda per ottenere l’indennità di maternità tutte le iscritte all’Ente, nei seguenti casi:
- parto
- interruzione di gravidanza, per motivi spontanei o terapeutici, dopo il compimento del sesto mese
- adozione o affidamento in pre-adozione a condizione che il bambino non abbia superato il sesto anno di età al momento dell’ingresso nel nuovo nucleo familiare[1]
- aborto spontaneo o terapeutico verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza[2]
Casi di esclusione
Il diritto all’indennità di maternità è escluso laddove l’iscritta goda di analoga prestazione, erogata da altro Ente di previdenza obbligatorio.
Dal 01/01/2008, l’indennità viene erogata anche nel caso di iscritta che svolge contestuale lavoro dipendente con contratto a tempo parziale: l’importo erogato sarà pari alla differenza tra l’indennità percepita e quella che sarebbe stata erogata dall’Ente.
Misura dell’indennità
L’indennità di maternità che viene corrisposta è pari all’80% dei 5/12 del reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno antecedente la data dell’evento.
L’indennità è riconosciuta anche nel caso di reddito negativo o pari a zero: non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura dell’80% del salario minimo giornaliero stabilito per la qualifica di impiegato dalla Tabella A allegata al D.L. 29/07/1981 n. 402, convertito con modificazioni nella legge 26/08/1981 n. 537 (art. 70, comma 3 D.Lgs 151/2001).
L’indennità non potrà essere superiore a cinque volte l’importo minimo derivante da comma 3, dell’art. 70 del D.Lgs 151/2001.
L’indennità di maternità in quanto sostitutiva del reddito professionale è sottoposta alla ritenuta d’acconto del 20% e costituisce base di calcolo dei contributi previdenziali dovuti all’Ente.
MISURA MINIMA DELL’INDENNITA’ DI MATERNITA’ (importi lordi)
ANNO | EURO |
2006 | 4.224,48 |
2007 | 4.238,52 |
2008 | 4.382,12 |
2009 | 4.522,96 |
2010 | 4.554,16 |
2011 | 4.626,96 |
2012 | 4.752,80 |
2013 | 4.895,28 |
2014 | 4.948,32 |
2015 | 4.958,72 |
2016 | 4.958,72 |
2017 | 4.958,72 |
Regime agevolato
Coloro che appartengono ad un regime agevolato che prevede l’esenzione della ritenuta d’acconto possono dichiararlo barrando l’apposita casella nella domanda.
Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di indennità di maternità deve essere redatta sull’apposito modulo ed inviata a mezzo posta, ovvero consegnata a mano presso la sede dell’Ente.
La domanda può essere presentata a partire dal compimento del 6° mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di 180 giorni dalla nascita del bambino o dall’interruzione della gravidanza o dall’entrata in famiglia nel caso di adozione o affidamento.
Al modulo di domanda debitamente compilato e firmato deve essere allegata:
- copia di un documento di riconoscimento valido
- copia della dichiarazione dei redditi presentata ai fini IRPEF e relativa al secondo anno antecedente la data dell’evento
e inoltre a seconda del caso, seguente documentazione medica:
- certificato medico, redatto in carta intestata, con timbro e firma del medico attestante, comprovante l’epoca gestazionale (non inferiore alla 25^ settimana), la data presunta di inizio della gravidanza e del parto ovvero il certificato di assistenza al parto ovvero
- certificato medico, redatto in carta intestata, con timbro e firma del medico attestante, comprovante l’avvenuta interruzione di gravidanza, spontanea o volontaria, dopo il sesto mese di gravidanza ovvero
- copia autenticata del provvedimento di adozione o affidamento pre-adottivo, certificato di nascita del bambino (o dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dalla persona che ha diretta conoscenza dei dati richiesti) e dichiarazione della data di ingresso del bambino nel nucleo familiare (nel caso di adozione o affidamento pre-adottivo) ovvero
- certificato medico, redatto in carta intestata, con timbro e firma del medico attestante, comprovante l’avvenuta interruzione di gravidanza, spontanea o volontaria, non prima del terzo mese di gravidanza.
Fonte: Enpapi
Info: www.enpapiweb.enpapi.it
[1] Con riferimento alle adozioni internazionali la Corte Costituzionale, con sentenza n. 371/2003, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 72 del D.Lgs. 151/01, nella parte in cui negava l’accesso all’indennità di maternità per le libere professioniste, nel caso di adozione di minore che avesse superato i sei anni di età. La Corte ha ritenuto irragionevole la disparità di trattamento tra libere professioniste e lavoratrici dipendenti, per le quali il limite è costituito dalla maggiore età dell’adottato. A seguito di tale sentenza, pertanto, si deve ritenere sussistente l’unico limite previsto per le lavoratrici dipendenti.
[2] Nel caso di aborto spontaneo o terapeutico verificatosi non prima del 3° mese di gravidanza, l’indennità è pari all’80% di una mensilità del reddito.
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