Ecco le comunicazioni provenienti dall’Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica.
PROSSIMI INCONTRI (di Mario Schiavon)
Fornire gli strumenti utili per lo svolgimento della libera professione
infermieristica e approfondire la conoscenza degli aspetti previdenziali
ed assistenziali sono gli obiettivi principali degli incontri organizzati da
ENPAPI, dagli Ordini delle Professioni Infermieristiche e dalle Università.
Di seguito i prossimi incontri:
• Incontro organizzato dall’OPI di Caserta dal titolo “Infermieri sempre…
Il nostro percorso tra Etica e Norme” che si terrà il 9 giugno 2018, dalle
ore 08.00 alle ore 14.30, presso il Complesso Monumentale Belvedere
S. Leucio – CASERTA.
• Incontro organizzato da ENPAPI in collaborazione con l’OPI di Bari e
l’OPI di Barletta-Andria-Trani che si terrà il 15 giugno 2018, dalle ore
14.30 alle ore 17.30, presso la Sala Convegno del The Nicolaus Hotel,
Via Cardinale Agostino Ciasca 27 – BARI.
MODELLO UNI/2018 (di Sandro Tranquilli)
Nel corso del mese di luglio sarà reso disponibile il nuovo modello di
dichiarazione dei dati reddituali in via telematica, relativo al periodo di
imposta 2017. Accedendo alla propria Area Riservata si potrà procedere
alla comunicazione del reddito e del volume d’affari prodotti nell’anno
2017 ed alla dichiarazione del reddito presunto 2018. Il termine ultimo per
la presentazione del modello sarà fissato per il giorno 10 settembre 2018.
Si ricorda che il rispetto della scadenza dichiarativa permetterà di non
incorrere nelle sanzioni previste dall’attuale Regolamento di Previdenza
(art. 10 del Regolamento di Previdenza – da € 10,00 a € 100,00 a seconda
dei giorni di ritardo). Inoltre, la tempestiva dichiarazione consentirà agli
Uffici di calcolare il saldo della contribuzione dovuta per l’anno 2017, al
netto dell’importo degli acconti/anticipi già versati ed accreditati sulla
propria posizione. Si rappresenta che il modello dovrà essere presentato
da tutti coloro che sono stati iscritti ad ENPAPI per l’anno 2017, anche se
solo per una frazione di anno e se successivamente esonerati. Nel caso
di decesso dell’iscritto, l’obbligo della presentazione del dato reddituale,
così come del pagamento delle relative somme, sarà a carico degli eredi.
Il modello dovrà essere obbligatoriamente compilato ed inviato anche
nel caso in cui le dichiarazioni fiscali di riferimento contengano importi
imponibili pari a zero o negativi.
CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO – NON APPLICABILITÀ PER GLI
ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA (di Sandro Tranquilli)
Si ricorda che la contribuzione IVS complessivamente dovuta prevista
dalla Gestione Separata è definita dalle denunce e dai versamenti che
vengono eseguiti dai committenti. Il presupposto affinché sorga l’obbligo
in capo al committente è l’erogazione del compenso al collaboratore per
l’attività svolta. A tale compenso dovrà essere applicata l’aliquota tempo
per tempo vigente. Non è pertanto previsto un contributo soggettivo
minimo da versare né un contributo annuo nel caso in cui non si eserciti
più l’attività di collaborazione coordinata e continuativa e/o le prestazioni
di lavoro autonomo occasionale.
Ai titolari di rapporto di collaborazione non si applicano le agevolazioni
contributive previste dalla Gestione Principale ENPAPI (es. riduzione
del contributo soggettivo minimo), che tutela esclusivamente i titolari di
partita IVA individuale e/o associata.
INDENNITÀ DI MATERNITÀ E MALATTIA – ASSOGGETTAMENTO
PREVIDENZIALE (di Sandro Tranquilli)
L’articolo 6, comma 2 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi)
stabilisce che: “I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per
effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in
forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita
di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte,
costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.”
Pertanto, quando una indennità va a sostituire un reddito o risarcire un danno
consistente nella perdita del reddito, ha la stessa natura del reddito sostituito
o perduto (circolare n. 189/E del 21 settembre 1999 dell’Agenzia delle
Entrate). Se ne deduce che le indennità di maternità e di malattia erogate da
ENPAPI costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti e sono
assoggettate al medesimo regime sia fiscale che contributivo. Per effetto
delle suddette disposizioni, tali somme devono essere dichiarate utilizzando
le stesse modalità di dichiarazione del reddito sostituito. In particolare, in caso
di libero professionista, gli importi a titolo d’indennità costituiscono un reddito
da lavoro autonomo, da esporre nell’apposito quadro del modello UNICO e
da assoggettare ad imposizione previdenziale presso l’Ente Previdenziale di
riferimento (ENPAPI).
ENPAPI Newsletter
Lascia un commento