Gravi criticità ai danni dei lavoratori tra cui la piaga del demansionamento infermieristico denunciato dai dirigenti sindacali FIALS della Asl Bat in Puglia
“Apprendiamo con viva soddisfazione che il consigliere regionale dott. Nino Marmo ha stigmatizzato la chiusura di una stanza del reparto di medicina dell’ospedale “Bonomo” di Andria per carenza di personale, promettendo di dare battaglia per evitare lo svuotamento del nosocomio andriese. L’occasione ci è tuttavia utile per rilevare e denunciare alcune gravi criticità che interessano il reparto in questione e che hanno determinato, dunque, la riduzione del servizio con la chiusura della stanza”. La denuncia arriva direttamente dal sindacato FIALS BAT che elenca tutte le criticità del reparto di medicina dell’Ospedale “Bonomo” di Andria.
“In primo luogo – riportano i dirigenti FIALS della BAT – si ritiene necessario evidenziare la grave carenza di personale nel reparto, ridotto a sole 10 unità, che ha come inevitabile conseguenza un continuo stress ed il demansionamento del personale infermieristico, spesso costretto a straordinari e ad orari di lavoro che contravvengono alla legge 161/2014. La mancanza di operatori socio sanitari, indispensabili figure professionali in un reparto di medicina, non mette il personale nelle condizioni di poter rispondere con tempestività alle esigenze del paziente. Ciò mette a rischio l’incolumità fisica del personale che in più circostanze ha dovuto fronteggiare atteggiamenti minacciosi di pazienti e congiunti. A questo, inoltre, si aggiunge la mancanza di strumentazione per la diagnosi e le cure oltre che l’utilizzo di presidi obsoleti che, oltre a frenare l’efficacia e la rapidità del servizio, costituisce un intralcio al sereno svolgimento del lavoro”.
“La FIALS si farà portavoce in tutte le sedi di tali disagi e criticità che ledono non solo il diritto del lavoratore ad operare in condizioni di ordine e tranquillità, ma soprattutto il diritto del paziente a ricevere le cure e i servizi garantiti dall’articolo 32 della Costituzione Italiana”.
Giusto ricordare quando si parla di demansionamento infermieristico dell’art. 49 del nostro codice deontologico che cita testualmente:
“L’infermiere, nell’interesse primario degli assistiti, compensa le carenze e i disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui opera. Rifiuta la compensazione, documentandone le ragioni, quando sia abituale o ricorrente o comunque pregiudichi sistematicamente il suo mandato professionale”.
La parola “eccezionalmente” viene quasi sempre trasformata in ordinario, e come per magia gli infermieri si ritrovano a rivestire il ruolo di tappabuchi della sanità italiana.
La situazione lavorativa del personale Infermieristico descritta nella denuncia dei dirigenti FIALS comporta anche lo svilimento del profilo professionale e depauperamento del patrimonio delle proprie competenze e spreco di denaro pubblico per aver utilizzato la figura infermieristica in attività improprie.
Di seguito riportiamo alcune sentenze che riprendono precisamente le condizioni demansionanti cui costretti gli infermieri, invitando tutti, dirigenti compresi ad assumersi le proprie responsabilità.
ALCUNE SENTENZE IN ARGOMENTO
- sent. N. 1078 RG n. 9518/80, Cron. 2210 del 09 febbraio 1985 “non compete all’infermiere ma al personale subalterno, rispondere ai campanelli dell’unità del paziente, usare padelle e pappagalli per l’igiene del malato e riassettare il letto”
- sent. N. 1116 del 21 luglio 1995 Cassazione Sez. V “per mansione inferiore si intende quella assegnata (da una norma) ad una diversa qualifica e che, invece, viene svolta da una qualifica superiore con carattere di continuità, prevalenza ed esclusività”
- sent. N. 24293/2008 Corte di Cassazione chiamata a decidere sul caso di mansioni inferiori ha stabilito: “richiamando la consolidata giurisprudenza di questa Corte al riguardo, la modifica delle mansioni di cui all’art. 2103 C.C. non può avvenire in maniera dequalificante ma deve essere mirata al perfezionamento e all’accrescimento del corredo di esperienze, nozioni e perizie acquisite nella fase pregressa del rapporto. Le mansioni inferiori svolte dal ricorrente, sono state ritenute elementari, estranee alle esperienze professionali pregresse, aventi in sé un maggior rischio di fossilizzazione delle capacità della dipendente medesimo”
- Cass. Sez. Lav. N. 7018 del 27 maggio 2000 ha postulato la prevalenza delle mansioni sostanziali su quelle formali nel senso che, “per individuare l’illecito mansionale, non è indispensabile acclarare la presenza di un atto formale, essendo sufficiente che il lavoratore svolga mansioni inferiori de facto”.
- Cass. Sezione Lavoro n. 7453 del 12 aprile 2005 “vieta all’Azienda di mutare le mansioni senza l’accordo del dipendente”
- Tribunale Civile di Milano sez. Lav. N. 2908 del 5.11-29.12. “se l’organico è inadeguato e il dipendente è obbligato, anche di fatto , a svolgere mansioni non attinenti al proprio profilo funzionale, ha diritto al risarcimento per lesione della dignità professionale in quanto deve sopperire ad un gravoso ed improprio cumulo di mansioni. Ne consegue che ha diritto al risarcimento valutato in via equitativa ex art.1226 C.C.
- Cass. Sez. Lav. N. 6419 del 17 maggio 2000 “ nel pubblico impiego sono vietate le mansioni inferiori o promiscue”
- Cass. Sez. Lav. N. 1307 del 7 febbraio 1998 “il dipendente può rifiutarsi di eseguire la prestazione lavorativa contestata se essa è ritenuta dequalificante”.
…infermieri Pugliesi, demansionati, con gli stipendi più bassi d’Europa!
Massimo Randolfi
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