Le disposizioni in materia disciplinano vari aspetti legati all’utilizzo dell’importante strumento salvavita.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 13 agosto è stata pubblicata la Legge 4 agosto 2021, n. 116, recante “Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici”. Il provvedimento è diretto a favorire e disciplinare la dotazione e l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) in diversi luoghi e situazioni, regolando il collegamento e l’interazione con la rete dell’emergenza del 118 e promuovendo campagne di informazione e sensibilizzazione, nonché introducendo specifici insegnamenti, anche negli istituti di istruzione primaria e secondaria.
In particolare, si segnala che l’articolo 3, modificando la Legge n. 120/2001 (“Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero”), prevede l’uso dei defibrillatori automatici – accanto a quelli semiautomatici – da parte del personale sanitario non medico e di quello non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nell’attività di rianimazione cardiopolmonare. In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco, è comunque consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a una persona non in possesso dei requisiti citati.
Viene poi espressamente sancita, ai sensi dell’articolo 54 del Codice penale, la non punibilità delle azioni connesse all’uso del defibrillatore e alla rianimazione cardiopolmonare intraprese dai soggetti che agiscano in stato di necessità nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco.
L’articolo 6 disciplina la registrazione dei DAE nelle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118.
In particolare, al fine di consentire la tempestiva localizzazione del DAE più vicino in caso di evento di un arresto cardiaco e di fornire indicazioni per il suo reperimento ai chiamanti o ad altri soccorritori, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, i soggetti già dotati di un DAE sono obbligati a darne comunicazione alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente.
Nei luoghi pubblici dove è presente un DAE registrato deve essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento dell’apparecchio e dell’adeguata informazione all’utenza sullo stesso. Sulla base dei dati forniti, la centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente presta un servizio di segnalazione periodica delle date di scadenza delle parti deteriorabili. I DAE sono connessi al sistema di monitoraggio remoto rappresentato dalla Centrale operativa del 118 più vicina.
L’articolo 7 demanda a un Accordo da adottarsi in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità operative per la realizzazione e l’adozione di un’applicazione mobile integrata con i servizi delle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118 per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE più vicini al luogo in cui si sia verificata l’emergenza.
I soccorritori sono individuati tra quelli registrati su base volontaria negli archivi informatici della Centrale operativa del 118 territorialmente competente.
Con riferimento alle campagne di informazione e sensibilizzazione, il ministero della Salute promuove la diffusione della conoscenza degli elementi di primo soccorso e delle tecniche salvavita, provvedendo altresì a informare in modo adeguato sull’uso dei DAE in caso di intervento su soggetti colpiti da arresto cardiaco. Tale attività di informazione e di sensibilizzazione costituisce messaggio di utilità sociale e di pubblico interesse ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150.
Redazione Nurse Times
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