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Decreto Milleproroghe: scudo penale per medici e possibilità di pensionamento a 72 anni

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Decreto Milleproroghe approvato alla Camera: le norme in materia sanitaria
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Il decreto Milleproroghe, attualmente in discussione alla Camera, presenta significative novità per il settore sanitario, tra cui uno scudo penale a favore dei medici e la prospettiva di un pensionamento fino a 72 anni.

Lo scudo penale, valido fino al 31 dicembre 2024, mira a proteggere i professionisti della salute da cause penali derivanti da colpa lieve e gravi errori, soprattutto quando si lavora in condizioni difficili a causa della carenza di personale. Tuttavia, i pazienti avranno ancora la possibilità di ricorrere al processo civile per ottenere il risarcimento.

Questa misura viene presentata come una soluzione temporanea in attesa della riforma della responsabilità professionale, prevista per la primavera, con l’obiettivo di rafforzare la conciliazione e limitare l’accesso al processo penale solo nei casi di dolo.

Un’altra modifica rilevante riguarda la possibilità per i medici di prolungare il loro servizio fino a 72 anni, rispetto all’attuale limite di 70 anni. Nonostante le resistenze sindacali, una proposta di modifica potrebbe attenuare le preoccupazioni, consentendo la proroga del pensionamento fino al 31 dicembre 2025. Tuttavia, ciò comporterebbe la decadenza dell’incarico attuale, con l’attribuzione di un nuovo incarico professionale, mantenendo solo le funzioni assistenziali e tecniche.

Le reazioni a queste novità sono varie. Cittadinanzattiva critica lo scudo penale, definendolo un “intervento a gamba tesa” e suggerendo di concentrarsi su misure preventive e sulla copertura assicurativa delle Aziende sanitarie. Dall’altra parte, i medici internisti ospedalieri accolgono positivamente lo scudo, sperando che possa ridurre le cause temerarie e mitigare gli sprechi associati alla medicina difensiva.

In attesa della riforma sulla responsabilità professionale, gli addetti ai lavori chiedono obblighi di assicurazione per le Aziende sanitarie, il rafforzamento dell’istituto della conciliazione e sanzioni per chi intraprende cause temerarie.

Questi sviluppi nel settore sanitario riflettono l’equilibrio tra la necessità di proteggere i medici e la richiesta di maggiore responsabilità, mentre il dibattito continua nell’ambito della riforma legislativa.

Gli emendamenti

Emendamento
Art. СОССНЕТТІ

Dopo il comma 5aggiungere il seguente:
5 bis) All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023 n. 213 dopo il comma 164 aggiungere il seguente comma 164 bis “Al fine di far fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto ai sensi dell’articolo 1, comma 548-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e sue successive modificazioni e dei medici con contratto di formazione specialistica, nonché di fronteggiare la grave carenza di personale le Aziende del Servizio sanitario nazionale, fino al 31 dicembre 2025 possono trattenere in servizio, su istanza degli interessati, i dirigenti medici e sanitari dipendenti del SSN, in deroga ai limiti previsti dall’articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque entro al predetta data.

Il trattenimento in servizio di cui al periodo precedente comporta la decadenza dell’incarico in essere e l’attribuzione di altro incarico di natura professionale per le predette finalità, anche se di valore economico inferiore, ferme restando el funzioni assistenziali e tecniche derivanti dalle specifiche competenze.

Emendamento Art. 4

CIANCITTO, CIOCCHETTI, VIETRI, ROSSO, COLOSIMO, LANCELLOTTA, MACCARI, MORGANTE, ROSSO, SCHIFONE

Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Nelle more della revisione della disciplina sulla responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie di cui alla legge 8 marzo 2017 n. 24, la limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave prevista dall’articolo 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 44, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024 per i faT di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria, in considerazione della conIngente situazione di grave carenza di personale».

Redazione Nurse Times

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