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Massimo Randolfi

Covid 19, le autopsie solo se necessario

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Covid 19, le autopsie non vanno fatte. Ordine del Ministero della Salute. Perché?
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Grazie a una autopsia si è potuto capire che uno degli effetti del Covid 19 è la CIDCoagulazione Intravascolare Disseminata. Cioè la formazione di grumi nel sangue e di trombosi. E che solo in seguito, nei casi resistenti alle cure antitrombosi, arrivava la polmonite interstiziale doppia. Tuttavia, Affaritaliani.it ha pubblicato la circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria in cui il Ministero della Salute vieta le autopsie.

“Per l’intero periodo della fase emergenziale non si dovrebbe procedere all’esecuzione di autopsie o riscontri diagnostici nei casi conclamati di COVID-19, sia se deceduti in corso di ricovero presso un reparto ospedaliero
sia se deceduti presso il proprio domicilio” si legge nella circolare.

Ma perché le autopsie sono vietate? La ragione logica è che lo siano per motivazioni igieniche e di profilassi. Anche se la scelta lascia discutere. Come denunica Affaritaliani.it, è stato grazie a una autopsia che “abbiamo così capito che i trattamenti fin li seguiti negli ospedali, basati sulla ventilazione meccanica nelle terapie intensive , erano controindicati. Si può dunque dedurre – ma mancano i dati e forse mancheranno sempre – che fino alla scoperta rivelatrice fatta dopo l’effettuazione di alcune autopsiele complicanze da Covid sono state in qualche misura prodotte da errate diagnosi e, conseguente, inadeguata terapia”.

Tuttavia, nella circolare si legge anche:

“L’Autorità Giudiziaria potrà valutare, nella propria autonomia, la possibilità di limitare l’accertamento alla sola ispezione esterna del cadavere in tutti i casi in cui l’autopsia non sia strettamente necessaria. Analogamente le Direzioni sanitarie di ciascuna regione daranno indicazioni finalizzate a limitare l’esecuzione dei riscontri diagnostici ai soli casi volti alla diagnosi di causa del decesso, limitando allo stretto necessario quelli da eseguire per motivi di studio e approfondimento. In caso di esecuzione di esame autoptico o riscontro diagnostico, oltre ad una attenta valutazione preventiva dei rischi e dei vantaggi connessi a tale procedura, devono essere adottate tutte le precauzioni seguite durante l’assistenza del malato. Le autopsie e i riscontri possono essere effettuate solo in quelle sale settorie che garantiscano condizioni di massima sicurezza e protezione infettivologica per operatori ed ambienti di lavoro…”

Qui disponibile la circolare: https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73965&parte=1%20&serie=null

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