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Coronavirus, nuova stretta in Puglia: mascherina obbligatoria all’aperto e in discoteca se manca distanza di sicurezza

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Coronavirus, nuova stretta in Puglia: mascherina obbligatoria all'aperto e in discoteca se manca distanza di sicurezza
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Non solo isolamento per chi rientra da una vacanza in Spagna, Grecia e Malta. L’aumento di casi induce la Regione a intervenire ancora.

Dopo l’obbligo di isolamento in attesa del tampone per chi rientra da Spagna, Malta e Grecia, arriva una nuova stretta della Regione Puglia sul coronavirus. Con decorrenza da oggi, 13 agosto, è fatto obbligo sull’intero territorio di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) in tutti i luoghi all’aperto in cui, a causa di particolari situazioni, anche collegate al maggiore afflusso di persone e turisti, non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, afferendo il prescritto obbligo all’esclusiva responsabilità personale dei medesimi soggetti obbligati.

Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. A tal fine possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate, e che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Sempre con decorrenza da oggi gli utenti di discoteche, sale da ballo e locali assimilati hanno l’obbligo di usare la mascherin anche all’aperto, laddove non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di due metri sulla pista da ballo e di un metro nelle altre zone dei  locali, afferendo il prescritto obbligo all’esclusiva responsabilità personale dei medesimi utenti.

Gli esercenti, all’ingresso di tali locali, hanno l’obbligo di rilevare la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5°, nonché di predisporre un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione.

Rimangono ferme tutte le altre misure relative alle attività di intrattenimento danzante all’aperto di cui alle Linee guida regionali adottate con Ordinanza 283/2020. Le prefetture competenti per territorio e i dindaci dei Comuni interessati devono provvedere a garantire i controlli nell’ambito delle rispettive competenze.

Redazione Nurse Times

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