Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 31873/2018, confermando le decisioni dei tribunali di Bergamo (primo grado) e Brescia (appello).
Frequentando come tirocinante il reparto di Tisiologia, una studentessa del corso di laurea in Infermieristica aveva contratto la Tbc genito-peritoneale con spondilotiscite tubercolare L3 L4. Di qui la sua richiesta di risarcimento per malattia professionale all’ospedale in cui prestava servizio.
In primo grado, il Tribunale di Bergamo ha respinto il ricorso poiché la frequentazione del reparto in qualità di tirocinante non comporta alcun rapporto contrattuale fra le parti e la responsabilità dell’azienda non può essere fondata sull’art. 2087 cod. civ., applicabile al solo lavoro subordinato.
Anche il Tribunale di Brescia, in secondo grado, ha rigettato il ricorso, ammettendo l’esistenza di un rapporto contrattuale tra soggetto promotore, tirocinante ed ente ospitante (tenuto a salvaguardare la sicurezza e la salute del tirocinante), ma precisando pure che “l’ospedale aveva ampiamente dimostrato di aver sottoposto la tirocinante a vaccinazione che, come avviene nella quasi totalità dei casi, è sufficiente a impedire qualsiasi contagio; e in ogni caso, l’ente non è tenuto a garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro, impossibile per la presenza di soggetti malati, bensì solo a eseguire la profilassi idonea a scongiurare il pericolo di contagio”.
La questione è allora approdata davanti alla Corte di Cassazione, che ha richiamato la normativa in tema di rapporti subordinati e sicurezza, dichiarando: “L’obbligo di sicurezza che grava sull’imprenditore e sulle amministrazioni pubbliche è assunto non solo nei confronti dei lavoratori subordinati, ma anche rispetto ad altre categorie di soggetti che, a vario titolo, si vengono a porre in relazione con i luoghi di lavoro. Ciò vuol dire che si applicano anche ai rapporti (contrattuali) di tirocinio i principi, consolidati nella giurisprudenza di legittimità, che regolano la responsabilità ex artt. 1218 e 2087 cod. civ., secondo cui l’inadempimento dell’obbligo di tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore è fonte di responsabilità contrattuale e risarcitoria, che sorge qualora la lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla violazione di obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali e tecniche”.
Ciò non è bastato, tuttavia, ad accogliere il ricorso della studentessa. Sebbene la colpa si presuma in capo al datore di lavoro (ai sensi dell’art. 1218 cod. civ.), quest’ultimo può sempre superarla con prove a suo discarico e, in ogni caso, non è possibile addebitargli ogni evento lesivo della salute del dipendente, ma solo quello etiologicamente collegato alla regola cautelare violata. Regola volta a scongiurare il rischio di verificazione dell’evento realizzatosi.
Insomma, poiché l’ospedale aveva ampiamente dimostrato di aver provveduto a vaccinare per la Tbc la tirocinante, adottando così le misure di profilassi necessarie, la contrazione della malattia è addebitabile a colpa della struttura ospedaliera. Inoltre l’assoluta salubrità dell’ambiente di lavoro non può essere garantita, in considerazione dell’ineliminabile presenza nel reparto di soggetti malati.
Con sentenza n. 31873/2018 la Corte di Cassazione ha quindi definitivamente rigettato il ricorso della studentessa, stabilendo che “contrarre malattie sul luogo del lavoro non necessariamente implica la responsabilità del datore di lavoro, perché la patologia può essere anche conseguenza della qualità intrinsecamente usurante dell’ordinaria prestazione lavorativa o può essere insorta per una causa non addebitabile al datore, per avere quest’ultimo adottato le misure imposte dal legislatore o suggerite dalla tecnica e dalle regole di ordinaria prudenza”.
Giuseppe Papagni
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