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La possibilità di aprire un ambulatorio infermieristico è regolata dall’art. 193 RD 27 luglio 1934 n. 1265, il quale prescrive che “nessuno può aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico – chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti, senza speciale autorizzazione del Sindaco, il quale la concede dopo avere sentito il parere del consiglio provinciale di sanità”.
Pertanto la persona interessata (infermiere nel nostro caso specifico) dovrà prima presentare al Comune in cui avrà sede l’ambulatorio stesso, la domanda di autorizzazione
Modello di domanda dì apertura di ambulatorio infermieristico (Comitato Centrale dell’IPASVI)
“Spett.le Comune di……….Data…………..
Oggetto: richiesta di autorizzazione all’apertura di un ambulatorio infermieristico
Il sottoscritto …….,domiciliato…….., chiede l’autorizzazione all’apertura di un ambulatorio infermieristico, con sede in…….., dotato delle seguenti attrezzature:….. A tal fine dichiara:
1) che le prestazioni verranno rese secondo la normativa in vigore e, laddove necessario, in base alla prescrizione del medico,con esclusione di quelle pratiche per le quali è prevista la presenza del medico stesso o anche la sede ospedaliera;
2) che nella preparazione dei locali sede dell’esercizio si é ottemperato all’osservanza delle disposizioni d’igiene ambientale e che, comunque, ci si sottopone a eventuale visita di controllo.
Firma ..
*Si allega:
1) certificato di iscrizione all’Albo professionale,
2) certificato di locazione (o atto di proprietà dei locali) debitamente registrato,
3) certificato di occupabilità dei locali, con la destinazione degli stessi ad uso ufficio o a
servizio, rilasciato dalla ripartizione edilizia del Comune,
4) bollettino comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concessione regionale sul c/c conto postale n…..intestato alla Regione…..per l’importo di…….. “. Naturalmente trattasi di un modello per cui è sempre consigliabile per chi voglia aprile un ambulatorio infermieristico rivolgersi al Comune in cui avrà sede l’ambulatorio stesso e chiedere quali documenti devono essere obbligatoriamente allegati alla richiesta.
Inoltre vengono richiesti requisiti strutturali ed organizzativi che qui di seguito si riportano per esteso:
Requisiti edilizi.
L’ambulatorio infermieristico dovrà essere costituito da: almeno un locale di espletamento delle attività infermieristiche con una superficie di 12 mq, provvisto di lavandino; una sala di attesa; un servizio igienico a esclusivo uso dello studio, con accesso anche dalla sala di attesa.
l locali dovranno avere le seguenti caratteristiche: il locale di lavoro, fornito di lavandino, dovrà avere pavimenti di materiale impermeabile, facilmente lavabile e ben connesso, con parati rivestite fino all’altezza di due metri di materiale sempre impermeabile e lavabile; sia il locale di lavoro che la sala di attesa devono essere illuminati e aerati direttamente dall’esterno; le pareti e pavimenti del servizio igienico (costituito da WC, lavamano e provvisto di antibagno) devono essere lavabili. Se esiste un solo servizio igienico, questo dovrà essere utilizzabile anche dai portatori di handicap. La rubinetteria deve essere a norma di legge (apribile con i gomiti).
Dotazione strumentale.
L’ambulatorio avrà una dotazione strumentale tale da permettere l’esecuzione delle attività infermieristiche in condizioni di sicurezza sia per ì clienti che per i professionisti. La strumentazione base consisterà di:
- un lettino da ambulatorio con possibilità per prestazioni di tipo ginecologico;
- un armadio per l’idonea conservazione del materiale sanitario, con serratura a chiave;
- un armadio per contenere lo strumentario utilizzabile per le prestazioni tecniche che l’infermiere può eseguire senza controllo medico, un armadio per la biancheria pulita;
- una bilancia pesa persone;
- un frigorifero;
- una scrivania con cassetti;
- una seggiola girevole;
- due seggiole per i clienti, uno sgabello a due gradini;
- un attaccapanni;
- due carrelli e rotelle;
- uno schedario chiedibile con chiave per le cartelle infermieristiche;
- un porta rifiuti con coperchio, un porta rifiuti con materiale infetto, una sterilizzatrice possibilmente a vapore sotto pressione.
Tutto lo strumentario, che costituisce l’arredo del locale di lavoro, deve essere di materiale lavabile. Sono inoltre richiesti:
- uno sfigmomanometro a mercurio e uno aneroide;
- fonendoscopi;
- glicemometro con strisce per la determinazione della glicemia;
- apparecchio per areosol;
- aspiratore a bassa pressione o pressione regolabile;
- attrezzature per enteroclisma;
- attrezzature per lavande vaginali;
- stativi per sostenere cestelli porta flaconi per irrigazioni;
- siringhe monouso di diversa capacità, aghi di diverso tipo;
- set per medicazioni sterili;
- garze di varia misura, anche in confezioni sterili, bende, cotone idrofilo, cerotti di vario tipo, pinze anatomiche e chirurgiche, klemmer, koker ( sterili);
- forbici di diverso tipo, sterili e non;
- sonde rettali;
- cateteri vescicali di diversi tipi ( sterili);
- raccoglitori urine per esami (provette, flaconi sterili);
- provette per esami ematici;
- lacci emostatici; guanti monouso, sterili e non;
- disinfettanti di diverso tipo;
- flaconi e fiale di soluzione fisiologica;
- materiale per medicazioni (parafarmici);
- materiale per la gestione della incontinenza urinaria;
- materiale per l’emergenza (pallone Ambu..).
Gestione dell’ambulatorio infermieristico.
Ai fini del funzionamento pratico dell’ambulatorio, sono necessari:
- il registro dei clienti;
- un raccoglitore per conservazione delle prescrizioni del medico ove queste costituiscono il presupposto per l’attivazione dell’intervento infermieristico;
- i bollettari a madre e figlia per il rilascio delle ricevute fiscali relative a compensi ricevuti dalla clientela;
- schedari per la conservazione delle cartelle infermieristiche o dell’altra modulistica adottata per la registrazione delle prestazioni.
A proposito dei requisiti strutturali ed organizzativi è bene ricordare che sono poi le singole Regioni che stabiliscono quali requisiti strutturali ed organizzativi sono poi necessari par il tipo di ambulatorio che si intende aprire.
E’ bene da ultimo ricordare che il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art. 193 RD 27 luglio 1934 per l’apertura dell’ambulatorio presuppone una congrua attività istruttoria sulla idoneità igienico – sanitaria che coinvolge non solo gli ambienti in senso stretto ma, più in generale, la affidabilità della struttura nel suo complessa tenendo conto anche delle attrezzature, delle apparecchiature, e della loro organizzazione conduzione da parte del soggetto richiedente, nonché di ogni altra circostanza che possa comunque Influire sulla qualità del servizio.
Dopo avere affermato che sussiste la possibilità per un infermiere libero professionista di aprire un ambulatorio ed avere analizzato le procedure per l’apertura e le dotazioni che l’ambulatorio medesimo deve possedere, passiamo ad esaminare la questione più pregnante e cioè la possibilità per un infermiere di aprire un ambulatorio dove poter effettuare anche terapie antalgiche.
Per rispondere al quesito specifico occorre analizzare la normativa che attualmente disciplina l’attività dell’infermiere. Questa ultima è disciplinata dalla legge 26.02.1999 n. 42 recante “Disposizioni in materia di professioni sanitarie; la quale, abrogando la precedente normativa in materia (in particolare il regolamento n. 224 del 14.03.1974, c.d. mansionario), ha introdotto la denominazione, con riferimento all’attività infermieristica, di “professione sanitaria” (non più quindi di professione sanitaria ausiliaria) e soprattutto ha claris verbis stabilito che “il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni ( concernente appunto l’infermiere professionale), è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istituitivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post -base nonché dagli specifici codici deontologici..”.
A norma della citata legge n. 42/99 i nuovi riferimenti operativi dell’infermiere possono quindi enuclearsi in tal modo:
1) il profilo professionale (di cui al Regolamento DM 14.09.1994 n. 739);
2) gli ordinamenti didattici (leggesi programmi scolastici);
3) il Codice Deontologico, approvato dal Comitato Centrale IPASVI nel febbraio 1999.
Quanto al profilo professionale, l’articolo 1 del DM n. 739/94 richiama espressamente tra l’attività infermieristica anche quella di natura riabilitativa. Quanto agli ordinamenti didattici, nel programma del III anno – I semestre è espressamente previsto l’insegnamento, oltre ad altro, della medicina fisica e riabilitativa.
Quanto infine al Codice Deontologico, richiamato come detto espressamente dalla citata legge n. 42/99, prevede chiaramente in “Premessa” che l’infermiere è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma abilitante e dell’iscrizione all’Albo professionale, è responsabile dell’assistenza infermieristica subito dopo precisando che essa “…é servizio alla persona ed alla collettività, che si realizza attraverso interventi specifici, autonomi e complementari, di natura tecnica, relazionale ed educativa”.
Da quanto detto consegue che la competenza riabilitativa fa parte a pieno titolo (così come peraltro anche in vigenza dell’abrogato DPR 224/1974) delle competenze proprie dell’infermiere. Pertanto, é senz’altro possibile, ad avviso di chi scrive, l’apertura di un ambulatorio infermieristico dove poter effettuare anche terapie antalgiche, come richiesto dal postulante.
Va solo, per inciso ed ad abundantiam, fatto notare che, mentre in vigenza del citato DPR n. 224,/75 (il c.d. mansionario), ora abrogato dalla legge n. 42/99, si prevedeva che alcune attività, per la ritenuta maggiore complessità, potessero essere svolte solo dietro prescrizione medica e talvolta sotto controllo medico ( vedi articolo 2 DPR 224 cit., in particolare lettere b, c, f, g, q), nulla di ciò si rinviene nella legge che attualmente disciplina detta materia.
Con la conseguenza che il nuovo riferimento deve necessariamente essere l’ambito di competenza, sicché l’infermiere può fare tutto quello per cui è “addestrato e/o che gli è attribuito per norma, con l’unico limite di salvezza previsto dall’ultimo comma dell’articolo 1 della Legge n. 42/99 che prevede una riserva mansionistica limitatamente alle professioni sanitarie con laurea ( medici, psicologi, ecc..) per certune attività non condivisibili con altri ambiti professionali (si pensi, ad esempio, all’attività diagnostica o chirurgica propria del medico).
Per quel che ci riguarda, va richiamata l’attenzione sul citato articolo 1, comma 2 del DM 73411994 (Profilo Professionale) che attribuisce proprio natura riabilitativa anche all’assistenza infermieristica, con ciò peraltro venendo a confermare l’allargamento dell’ambito delle competenze condivise con altre professioni (fisioterapisti).
Di seguito vi proponiamo tutte le linee guida elaborate dalla Federazione Nazionale Collegi Ipasvi che interessa la libera professione infermieristica.
Pubblicità sanitaria: in allegato le Linee guida della Federazione Nazionale Collegi Ipasvi.
In allegato il vademecum della Libera Professione Infermieristica elaborato dal gruppo di lavoro della FNC Ipasvi nel 2014.
Download Allegato linee guida biglietti da visita timbro carta intestata
Download Allegato linee guida inserzioni
Download Allegato linee guida targhe
Download MODULO Richiesta parere preventivo Pubblcita Sanitaria Libero Professionista
Per chi avesse voglia di provarci…questo è il percorso!
Barbara Panizzo
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