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Ccnl Sanità 2025-2027, formazione: 24 ore garantite e nuovi diritti

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Ecm, insediata la nuova Commissione nazionale per la formazione continua in medicina: le questioni sul tavolo
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Il Capo IV rafforza aggiornamento professionale, ECM e competenze digitali. Per aziende e lavoratori arrivano obblighi precisi.

La formazione non viene più considerata un’attività accessoria da collocare ai margini dei turni, ma una componente strutturale del rapporto di lavoro e dell’organizzazione sanitaria. È questo il principio centrale del Capo IV sulla formazione del personale richiamato nell’ipotesi di CCNL Sanità 2025-2027.

La disciplina interessa infermieri, ostetriche, tecnici sanitari, professionisti della riabilitazione e della prevenzione, operatori socio-sanitari, personale amministrativo, tecnico e professionale. Per tutti i ruoli vengono garantite 24 ore annuali di formazione, mentre per i professionisti sanitari soggetti all’educazione continua in medicina si aggiungono gli obblighi specifici connessi ai crediti ECM.

La novità più rilevante è pratica: quando la formazione rientra nei programmi obbligatori e nei piani aziendali, il dipendente è considerato in servizio a tutti gli effetti, le ore rientrano nell’orario di lavoro e i costi devono essere sostenuti dall’azienda sanitaria. 

Formazione come investimento strategico per il Servizio sanitario nazionale

Il Capo IV attribuisce alla formazione una funzione che va oltre il semplice aggiornamento tecnico. Le aziende sanitarie devono utilizzarla come leva per migliorare qualità, efficienza, sicurezza delle cure e capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi.

Tra gli obiettivi indicati figurano la valorizzazione delle competenze già presenti, l’aggiornamento rispetto a nuove tecnologie e metodologie di lavoro, lo sviluppo professionale necessario per assumere incarichi differenti e la diffusione di comportamenti innovativi.

La formazione dovrebbe quindi accompagnare le trasformazioni del Servizio sanitario: digitalizzazione dei processi, telemedicina, assistenza territoriale, nuovi modelli organizzativi, gestione del rischio clinico e sviluppo delle competenze avanzate. 

Non dovrebbe, al contrario, ridursi a una successione di corsi standardizzati scelti esclusivamente per assolvere formalmente gli obblighi aziendali.

24 ore annuali garantite a tutti i dipendenti

La previsione più immediatamente rilevante per il personale è la garanzia di 24 ore annuali destinate alla formazione continua, a quella obbligatoria prevista dalla legge e alle attività inserite nel Piano integrato di attività e organizzazione dell’azienda.

La tutela riguarda tutti i ruoli del comparto. Ne beneficiano quindi sia i professionisti sanitari soggetti all’ECM sia gli operatori socio-sanitari e il personale amministrativo, tecnico e professionale.

Le 24 ore non devono essere confuse con il numero dei crediti ECM. Si tratta di due grandezze differenti:

  • le ore individuano il tempo lavorativo garantito dal contratto;
  • i crediti ECM misurano l’attività formativa dei professionisti sanitari sottoposti al relativo obbligo.

Per gli oss, che non costituiscono una professione sanitaria ordinistica soggetta in quanto tale al sistema ECM, resta pienamente applicabile il diritto alle 24 ore annuali di formazione professionale, sicurezza, aggiornamento e qualificazione.

Formazione in orario di lavoro e spese a carico dell’azienda

Il contratto qualifica la formazione come diritto-dovere del dipendente. Quando è obbligatoria o programmata dall’azienda, il lavoratore è considerato in servizio e non dovrebbe essere costretto a utilizzare ferie, riposi o permessi personali.

L’articolo sull’orario stabilisce inoltre che le ore destinate all’acquisizione dei crediti formativi garantiti dall’azienda rientrano nell’orario ordinario di lavoro. I relativi costi sono a carico dell’ente, che può ricorrere anche alla formazione a distanza per facilitare la partecipazione. 

In termini concreti, un infermiere convocato per un corso ECM aziendale, un OSS impegnato in un aggiornamento sulla movimentazione sicura della persona assistita o un tecnico sanitario inserito in un percorso sulle nuove apparecchiature deve essere trattato come personale regolarmente in servizio.

L’applicazione resta tuttavia legata alla capacità delle aziende di programmare i corsi senza scaricare sui lavoratori le conseguenze delle carenze di organico. È proprio nei servizi più sotto pressione, infatti, che la formazione rischia maggiormente di essere rinviata o compressa.

Il dipendente può proporre una parte del proprio percorso ECM

Per il personale interessato dai crediti ECM, l’azienda deve garantire la formazione necessaria all’assolvimento degli obblighi previsti. All’interno della formazione obbligatoria, il dipendente ha inoltre titolo a chiedere al dirigente o al responsabile percorsi coerenti con il proprio profilo fino a un massimo del 30% dei crediti formativi annuali. 

È una disposizione importante perché introduce uno spazio di scelta individuale. Un infermiere dell’emergenza potrebbe proporre corsi sul triage, sulla gestione delle vie aeree o sulle emergenze tempo-dipendenti; un fisioterapista potrebbe indicare percorsi riabilitativi specialistici; un tecnico di radiologia potrebbe richiedere aggiornamenti su nuove tecnologie, radioprotezione o intelligenza artificiale applicata alle immagini.

La richiesta, però, deve essere coerente con il profilo di inquadramento e con le necessità professionali. Non equivale a un diritto automatico all’autorizzazione di qualsiasi corso scelto dal dipendente.

Cosa accade se l’azienda non garantisce i crediti ECM

Il contratto distingue chiaramente le responsabilità dell’azienda da quelle del lavoratore. Quando l’azienda non garantisce concretamente al professionista la possibilità di acquisire nel triennio il minimo dei crediti richiesti, non può adottare unilateralmente nei suoi confronti le misure previste dalla disciplina contrattuale. Il mancato assolvimento non può quindi essere imputato automaticamente al dipendente quando deriva da un’inadeguata offerta formativa aziendale. 

La previsione rafforza un principio essenziale: l’obbligo ECM è personale, ma il datore di lavoro pubblico deve creare le condizioni organizzative perché possa essere rispettato.

Il sistema nazionale ECM, previsto dal decreto legislativo 502/1992, coinvolge Regioni, Commissione nazionale per la formazione continua, provider, Ordini professionali e organismi deputati alla registrazione e alla certificazione dei crediti. Nel gennaio 2026 AGENAS e Co.Ge.A.P.S. hanno sottoscritto una convenzione per la gestione e la certificazione dei dati formativi di oltre un milione e mezzo di professionisti sanitari. 

Mancata formazione: possibili conseguenze sulle selezioni interne

La tutela del lavoratore non elimina le sue responsabilità. Quando l’azienda ha garantito le opportunità formative e il dipendente, senza un motivo giustificato, non partecipa ai corsi e non acquisisce i crediti previsti, il contratto stabilisce una conseguenza rilevante: l’esclusione, per il triennio successivo, dalle selezioni interne previste a qualsiasi titolo. 

Il mancato aggiornamento può quindi incidere concretamente su progressioni, incarichi e opportunità di sviluppo professionale.

La misura rende ancora più importante la tracciabilità delle convocazioni, delle autorizzazioni, dei dinieghi e delle iniziative formative messe effettivamente a disposizione dall’azienda. In caso di contestazione, sarà necessario distinguere tra mancata partecipazione volontaria e impossibilità determinata da turni, carenze di personale o assenza di un’offerta adeguata.

Gravidanza, puerperio e aspettative sospendono l’obbligo

Sono espressamente considerate cause di sospensione dell’obbligo formativo:

  • gravidanza e puerperio;
  • aspettative fruite a qualsiasi titolo;
  • distacchi per motivi sindacali.

Il periodo utile riprende a decorrere dal rientro in servizio.  Questa previsione evita che assenze tutelate dalla legge o dal contratto producano conseguenze negative sulle carriere o sull’adempimento degli obblighi formativi.

Formazione scelta liberamente: quando diventa facoltativa

Non ogni corso scelto autonomamente dal dipendente può essere considerato formazione obbligatoria. Quando l’iniziativa non è inserita nei piani aziendali oppure non risulta collegata alle attività e alle competenze del profilo professionale, viene qualificata come formazione facoltativa. In questo caso possono essere utilizzati, se ne ricorrono le condizioni, permessi retribuiti, diritto allo studio o congedi per la formazione. 

La distinzione sarà particolarmente importante per master, corsi universitari, congressi e percorsi specialistici scelti individualmente. L’azienda dovrà motivare in modo trasparente perché una determinata iniziativa sia o non sia coerente con il servizio e con il piano formativo.

Competenze digitali, telemedicina e prevenzione delle aggressioni

La pianificazione deve prevedere percorsi differenziati in base ai destinatari e alle competenze da sviluppare. Tra gli ambiti indicati compaiono:

  • etica pubblica;
  • competenze digitali;
  • telemedicina;
  • lavoro agile;
  • riqualificazione e aggiornamento professionale;
  • transizione ecologica e semplificazione amministrativa;
  • prevenzione e gestione delle aggressioni.

Sul tema della violenza, la formazione deve comprendere il riconoscimento dei segnali di pericolo, la gestione delle situazioni potenzialmente aggressive e le procedure per proteggere lavoratori e colleghi. 

Per infermieri, oss e operatori dei servizi di emergenza, salute mentale, geriatria e assistenza territoriale, questa parte non può essere risolta con un corso teorico occasionale. Servono esercitazioni, procedure aziendali, simulazioni e verifiche periodiche dell’efficacia delle misure adottate.

Il nodo delle 24 ore contrattuali e delle 40 ore della pubblica amministrazione

Il quadro deve essere coordinato con la direttiva del ministro per la Pubblica amministrazione del 14 gennaio 2025, che ha fissato per i dirigenti l’obiettivo di assicurare, a partire dal 2025, almeno 40 ore annue di formazione per ogni dipendente pubblico. 

Le due soglie non sono necessariamente in conflitto. Le 24 ore costituiscono la garanzia espressamente prevista dalla disciplina contrattuale del comparto, mentre le 40 ore rappresentano un obiettivo organizzativo e di performance rivolto alle amministrazioni pubbliche.

Resta però necessario un chiarimento applicativo nelle aziende sanitarie. I piani formativi dovrebbero indicare come raggiungere il più ampio obiettivo delle 40 ore, senza considerare le 24 ore contrattuali come un limite massimo e senza trasformare la differenza in formazione da svolgere gratuitamente fuori dall’orario di servizio.

Cosa cambia per infermieri, oss e professionisti sanitari

Per gli infermieri e gli altri professionisti sanitari, il contratto rafforza il diritto a conseguire i crediti ECM durante il servizio e con oneri aziendali. Introduce inoltre la possibilità di incidere, entro il limite del 30%, sulla scelta dei percorsi coerenti con il proprio profilo.

Per gli operatori socio-sanitari, il punto centrale è la garanzia delle 24 ore annuali. La formazione dovrà riguardare competenze assistenziali, sicurezza, prevenzione delle infezioni, movimentazione, gestione delle persone fragili, comunicazione e prevenzione delle aggressioni.

Per il personale amministrativo, tecnico e professionale assumono maggiore importanza digitalizzazione, cybersicurezza, semplificazione, nuove tecnologie e transizione ecologica.

Una norma importante, ma decisiva sarà l’applicazione aziendale

Il Capo IV attribuisce finalmente alla formazione una posizione più coerente con le responsabilità esercitate nel Servizio sanitario nazionale. Il vero banco di prova sarà però l’applicazione.

Garantire formalmente 24 ore non basta se i corsi vengono cancellati per mancanza di sostituzioni, programmati sistematicamente nei giorni di riposo o ridotti a moduli online privi di collegamento con i bisogni reali.

Aziende sanitarie e Regioni dovranno costruire piani basati sui fabbisogni dei servizi, coinvolgere i professionisti e monitorare non soltanto il numero delle ore erogate, ma anche le competenze realmente acquisite e il loro impatto sulla qualità dell’assistenza.

La formazione diventerà davvero un diritto quando sarà accessibile durante il lavoro, adeguatamente finanziata, coerente con il profilo e distribuita equamente tra reparti, servizi e categorie professionali.

Redazione Nurse Times

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