Il proprietaio degli animali dovrà risarcire il ricorrente, danneggiato dall’impossibilità di riposare.
Con sentenza n. 23408/2022 la Corte di Cassazione, confermando quanto disposto da una precedente pronuncia della Corte d’Appello di Caltanissetta, ha accolto la domanda di un uomo che riteneva di aver subito un danno alla salute per via dei cani di un vicino che abbaiavano durante la notte, rendendo impossibile riposare. Il proprietario dell’animale, controricorrente, dovrà così risarcire il ricorrente con la somma di 2.700 euro.
Il proprietario avrebbe ignorato la richiesta di non lasciare i cani in terrazza. Inoltre uno dei vicini sarebbe stato licenziato per i numerosi giorni di assenza per malattia causati dallo stress e dall’impossibilità di concentrarsi, derivanti proprio dalla mancanza di riposo. Inutili le obiezioni del proprietario, secondo il quale non ci sarebbero prove in merito. La Cassazione ha infatti spiegato come, per poter configurare il reato di disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone, sia sufficiente che il fastidio provocato dal cane del vicino che abbaia superi la normale tollerabilità.
La materia è disciplinata dall’articolo 2052 del Codice civile, avente oggetto il “Danno cagionato da animali”. Ovviamente la responsabilità è del proprietario “o di chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso”, il quale dovrà rispondere direttamente “dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Due le note a margine dell’articolo: la prima riguarda l’applicazione della norma tanto “nel caso in cui l’animale sia addomesticato quanto in quello in cui non lo sia”; la seconda riguarda la responsabilità, che può essere aggrava oppure oggettiva. e che riguarda il proprietario o il custode del cane.
Redazione Nurse Times
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