Di seguito la nota del segretario dell’Aadi Sicilia, Matteo Incaviglia, sul protocollo d’intesa firmato dalla FNOPI, Csm e Consiglio nazionale forense riguardo la legge 24/2017
Alcune associazioni/società scientifiche infermieristiche forensi contestano, nel protocollo d’intesa appena firmato, l’esclusione del master di primo livello in infermieristica forense come titolo preferenziale, favorendo il possesso del titolo di laurea magistrale in scienze infermieristiche per poter entrare negli albi dei periti e dei consulenti tecnici tenuti dai Tribunali italiani.
Il protocollo firmato è destinato a disciplinare l’iscrizione agli albi dei periti presso i tribunali italiani.
AADI ed i suoi rappresentanti non partecipano alle discussioni, spesso fuorvianti, che prolificano sulle varie “pagine” di interesse infermieristico del noto social “Facebook”.
Non è assolutamente nostra intenzione esprimere giudizi di carattere personale in merito alla Presidente Mangiacavalli, ma semplicemente valutare la fattispecie.
Nessuno mette in dubbio il valore qualificante della Laurea Magistrale, ma in questo particolare contesto attuativo NON può essere considerata come una sorta di titolo superiore rispetto alla peculiarità di un Master in ambito legale e forense per ciò che riguarda quelle che vengono definite “speciali competenze”.
Semmai è vero il contrario!!!
La Laurea Magistrale ha un suo valore ed una sua specificità, ma non può essere paragonata ad un Master per la specifica formazione in ambito legale, considerato che l’infermiere legale opera per la ricerca della verità processuale.
Il suo mandato è quello di stilare una corretta valutazione della condotta tecnica e professionale dell’infermiere, nello studio del nesso causale tra fatto ed evento e per una serena quanto giusta considerazione dei danni sofferti dal paziente.
Lo specialista legale e forense colloca i diversi elementi giuridici della responsabilità professionale in un quadro argomentativo logico al fine di valutare, nel contesto di specie, la condotta dell’infermiere.
In questo senso supporta il paziente e l’infermiere in qualità di consulente tecnico di parte. Diversamente è:
- ausiliario del giudice civile e penale quando opera in qualità di consulente tecnico d’ufficio,
- perito ed ausiliario del pubblico ministero.
Alla luce di quanto argomentato chiediamo di conoscere quali siano i criteri secondo i quali la Laurea Magistrale, come previsto dal protocollo firmato dalla FNOPI e dal CSM debba assurgere al grado di elemento primario ed i Master a quello di secondario.
Rimaniamo in attesa di opportune delucidazioni.
Matteo Incaviglia, Segretario AADI Sicilia
N.B. La redazione di NurseTimes darà spazio alle associazioni/società scientifiche che vorranno dibattere sull’argomento, convinti che il coinvolgimento di tutti possa servire alla crescita della professione.
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