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Attività del personale sanitario: dalla Conferenza delle Regioni il Documento che fa chiarezza

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Attività del personale sanitario: dalla Conferenza delle Regioni il Documento che fa chiarezza
Doctors and Nurses coordinate hands. Concept Teamwork
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Dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano arriva un Documento sull’applicazione della disciplina in materia di attività esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del comparto sanità ex L 43/2006, ai sensi dell’articolo 3-quater del Decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito dalla Legge 19 novembre 2021, n. 165, come modificato dall’articolo 13 del Decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56.

A fronte del carattere piuttosto generico e lacunoso della previsione legislativa, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano ha redatto un Documento che intende fornire un contributo utile in merito all’interpretazione e all’applicazione delle disposizioni legislative riguardanti le attività esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del comparto sanità (vedi il testo allegato).

In premessa del Documento si sottolinea la possibilità per Regioni e Province autonome, nonché per aziende ed enti del Ssn, di effettuare scelte ulteriori nell’ambito del quadro qui delineato e in relazione alle caratteristiche ed esigenze locali. Sono inoltre fatte salve le diverse e ulteriori indicazioni che dovessero essere adottate dai ministeri competenti.

In particolare, al fine di individuare le tipologie di attività extra-officio esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del comparto sanità, il Documento ha delineato gli ambiti delle incompatibilità di cui la fonte normativa dispone l’inapplicabilità e gli adempimenti che devono essere posti in essere dai dipendenti interessati e dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale.

“Pur non essendo indicato dalla norma – si legge nel Documento – si ritiene, in base alla ratio della stessa norma e a una interpretazione costituzionalmente orientata, nonché in coerenza con i canoni di ragionevolezza, che esse (le attività che possono essere esercitate al di fuori dell’orario di servizio da parte degli operatori delle professioni sanitarie del comparto sanità in servizio nelle aziende e negli enti del Ssn con rapporto di lavoro subordinato, in deroga al regime ordinario delle incompatibilità, ndr) siano esclusivamente le attività riconducibili alle professioni sanitarie per le quali, indipendentemente dal profilo di inquadramento, gli interessati abbiano l’abilitazione all’esercizio”.

Sempre dal Documento: “Un secondo aspetto che è opportuno definire è quello relativo alla eventuale possibilità di svolgere incarichi al di fuori dell’orario di lavoro a favore dell’azienda sanitaria di appartenenza. Sotto questo profilo si evidenzia che, per quanto non sia esplicitato, il predetto personale può espletare solo prestazioni professionali al di fuori dell’azienda o ente di appartenenza, con esclusione di qualsiasi attività professionale ‘intra moenia’, per l’esercizio della quale sarebbe necessaria una formale previsione legislativa. (…) Vanno invece ritenuti ammissibili il conferimento di incarichi libero-professionali da parte di altre strutture pubbliche, anche del Ssn, e l’instaurazione di rapporti di lavoro autonomo con strutture private anche accreditate. Risulta altresì possibile l’esercizio di attività libero-professionali a favore di singoli utenti”.

E ancora: “In base a una interpretazione letterale della norma, si deve ritenere non possa essere esclusa la possibilità di instaurare rapporti di dipendenza con altre strutture pubbliche o private, salvo poi valutarne la compatibilità in sede di rilascio dell’autorizzazione e in fase di esecuzione della prestazione per le probabili interferenze con l’organizzazione dell’azienda datore di lavoro. Va peraltro sottolineato che la deroga alle incompatibilità non può riguardare le attività che possono configurare conflitto di interessi, e conseguentemente, la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione sanciti dall’articolo 97, comma 1 della Costituzione”.

ALLEGATO: Testo del Documento

Redazione Nurse Times

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