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Articoli doppioni e alcuni inutili: ecco i punti deboli del nuovo Codice deontologico degli infermieri

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Articoli doppioni e alcuni inutili: ecco i punti deboli del nuovo Codice deontologico degli infermieri
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Terzo appuntamento, promosso da Nurse Times, con l’analisi del testo, redatto dal gruppo di lavoro della Federazione nazionale Collegi Ipasvi, compiuta dal dottor Saverio De Simone in occasione del convegno di Pugnochiuso. Nell’intervento che pubblichiamo questa settimana, vengono presi in esame gli articoli dall’11 al 15.

 

Alcuni articoli doppioni, altri che sono pieni di parole e vuoti di contenuti. L’analisi del testo del nuovo Codice deontologico degli infermieri, fatta dal dottor Saverio De Simone, magistrato del Tribunale di Bari, in alcuni passaggi è impietosa verso il documento redatto dal gruppo di lavoro della Federazione nazionale Collegi Ipasvi.

Quello di questa settimana è il terzo appuntamento con la lettura critica del nuovo Codice deontologico da parte del dottor De Simone, presentata in occasione del convegno infermieristico di Pugnochiuso organizzato dai Collegi Ipasvi di Bari e della Bat.

Nurse Times sta proponendo, attraverso uno speciale, anche le sintesi video dell’intervento del magistrato barese. E, nell’occasione, l’analisi riguarda gli articoli dall’11 al 15 del nuovo Codice deontologico.

Con un’immediata bocciatura dell’articolo 11, da parte del dottor De Simone: “Sostanzialmente è un doppione dell’articolo 10” spiega alla platea di infermieri presenti al convegno. “L’articolo 11 impone all’infermiere di agire secondo il suo livello di conoscenza. Ma uno dei casi più frequenti di responsabilità professionale del sanitario è proprio quello relativo all’eccesso di confidenza nei propri mezzi, dai quali può derivare colpa professionale grave”.

A giudizio del magistrato barese “quando l’infermiere o qualsiasi operatore della sanità, non è in grado di affrontare, sulla base delle sue conoscenze personali e professionali, un determinato caso clinico è necessario che debba ricorrere alla supervisione di altri”. Inoltre, sottolinea De Simone, “non deve rifiutare la cura o la terapia per ragioni di pavidità e non deve cimentarsi in un’operazione commissiva che, però, non essendo in grado di svolgere in maniera professionale, può determinare un danno”.

E se, nell’articolo 12, è fondamentale il richiamo alla prudenza dei comportamenti, a giudizio del magistrato del Tribunale di Bari, è “una norma vuota” l’articolo 13 del Codice deontologico. “Si parla di interazione e integrazione professionale ma si tratta di concetti generici. Tutto ciò che non qualifica l’attività dell’infermiere è inutile per il Codice deontologico” ammonisce De Simone.

Anche per l’articolo 14 (sul dovere di informazione) per il magistrato barese “una specificazione servirebbe”, soprattutto quando si parla della risposta curativa che deve essere sempre svolta nei limiti delle proprie competenze professionali. Se non un doppione, l’articolo 15 (sui temi morali)avrebbe potuto essere collegato all’articolo 8” sottolinea De Simone. “E’ una norma molto importante perché fa riferimento alla persona curata che sia liberata dal dolore”.

 

Salvatore Petrarolo

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