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Appunti di legislazione sanitaria per concorsi pubblici

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Appunti di legislazione sanitaria per concorsi pubblici
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Tutta la legislazione utile per il concorso dell’operatore sanitario in un compendio a puntate.

“Mai memorizzare quello che puoi comodamente trovare in un libro” (A. Einstein)

Si apre una nuova iniziativa redazionale, una nuova strada da percorrere accanto all’operatore sanitario che deve affrontare un evento fondamentale nella vita professionale come quella di un concorso.

Allo scopo di intraprendere un cammino formativo ed informativo, si cercherà di esplorare la materia più ostica, trascurata e che difficilmente rimane impressa nella mente: la legislazione sanitaria.

Tutti coinvolti in una corsa a chi più ricorda, e cosa, a volte ridotta all’ultimo minuto: infermieri, ostetriche, fisioterapisti, OSS, ecc..

Tutti accomunati da più di un interrogativo: di cosa parla la legislazione sanitaria, a cosa serve, perchè la richiedono ai concorsi, quali i principi base da tenere a mente?

Anche senza pretese esaustive gli elaborati voglio toccare una serie di ambiti utili tra i maggiori temi argomentati durante le prove attitudinali scritte, come “appunti di viaggio”, riassumendo e compattando i più importanti significati.

La raccolta in tipologia di compendio partendo dalla Costituzione abbraccerà le fondamentali tappe della legislazione sanitaria per gli operatori sanitari.

Dalla nascita del SSN alla riforme relative, dalla istituzione del sistema ECM, alla Legge Lorenzin e successiva Gelli-Bianco, passando per i LEA, le Lauree specialistiche, il Decreto Balduzzi, toccando necessariamente la nascita dei diversi profili professionali ed altre pietre miliari dei sanitari non medici.

Argomenti I puntata: norma e fonte del diritto, gerarchia delle fonti, contrasto tra norme.

La Costituzione al vertice

In tutti i concorsi di rispetto vi è un incipit di domande che parte dalla nostra Costituzione ed abbraccia tutta la legislazione.

La preoccupazione è immediata, pensando a concetti non facili da apprendere, di scomoda interpretazione, dei quali a fine ripasso nulla più rimane impresso nella già tanto affollata memoria.

E’ necessario partire dall’esplicazione di tali principi come base portante, per imprimere nella memoria una conseguenza logica che si andrà ad affrontare in seguito.

Vediamo insieme di memorizzare i principali aspetti che quasi sicuramente saranno oggetto del tanto temuto quiz, rispondendo man mano ad interrogativi posti dalla lettura.

Principio base

La Costituzione è il documento normativo dell’ordinamento giuridico della Repubblica. Essa occupa il vertice nella gerarchia delle fonti.

Cosa è una norma o fonte del diritto?

Gli Organi come Parlamento, Governo, regioni, ecc., producono delle norme (es. legge, decreto legge, legge regionale), che sono fonti del diritto, cioè generano e immettono nell’ordinamento giuridico ulteriore diritto.

La parola fonte/sorgente come luogo dal quale scaturisce una norma prosegue nel concetto di nascita, produzione ed immissione.

Richiama infatti l’idea della sorgente (posta in alto) dalla quale nasce un fiume, che scorrendo a valle nel suo alveo può terminare nel mare.

Tutta l’acqua (es. una legge) prodotta da una fonte (es. Parlamento), scorre ed arriva in un grande luogo che l’accoglie (es. ordinamento giuridico): acqua che accoglie altra acqua, cioè nuovo diritto che si aggiunge al diritto già esistente (ordinamento giuridico).

Inoltre si sottolinea che ogni fonte del diritto, cioè ogni legge, deve giustificare la sua nascita.

Su cosa si basa la sua esistenza?

Si basa su di un’altra fonte che la disciplina: si dice per es. che gli articoli da 70 a 74 sono le fonti sulla produzione della legge ordinaria, perché sono le norme che disciplinano la formazione della stessa fonte.

Il nostro ordinamento appartenendo alla tipologia romano-germanica, privilegia le fonti di diritto scritte (cioè riportate su mezzi concreti di conoscibilità delle fonti) cosiddette fonti atto:

  • Costituzione,
  • Decreto legislativo,
  • Legge regionale, ecc..

Al contrario le fonti non scritte, fonti fatto, nel nostro ordinamento rimangono marginali, come ad esempio la classica consuetudine, ovvero il tipico modo di fare ripetuto nel tempo.

Si pensa spesso che un determinato comportamento adottato da tutti (pensando alla genuinità di esso), sia conforme a delle norme, ma non è così.

Agire in base al principio

“si è sempre fatto così, quindi è giusto, è la norma”,

è assurdo, discutibile, confutabile e deleterio.

La gerarchia delle fonti

Il significato di gerarchia è riferito al rapporto di subordinazione di una fonte rispetto ad un’altra.

C’è sempre un sistema piramidale con una base ed un vertice.

Si sale dal basso verso l’alto, man mano che una norma sovrasta quella inferiore (nel gradino più in basso).

Il vertice è rappresentato dalla Costituzione ed ogni norma nei gradini più bassi non può “rinnegarla” e modificarla.

Quindi l’importanza da focalizzare è l’autorevolezza di una norma (di rango superiore od inferiore), quanto cioè sia in alto rispetto ad un’altra (es. una legge regionale non può prevalere su una norma della Costituzione).

Vi sono tre piani in riferimento al rango sui quali sono poste le norme in base a chi le produce:

  • costituzionale;
  • legislativo;
  • secondario

Per quanto riguarda i ranghi costituzionale e legislativo, il rapporto obbedisce al principio di legittimità costituzionale: le leggi che il Parlamento produce non possono essere in contrasto con la Costituzione.

Contrasto tra norme

Pertanto se succede un conflitto tra norme, potrà accadere che:

  • il Giudice amministrativo annulla la norma di rango inferiore;
  • la Corte Costituzionale verifica se una norma primaria contrasta con la Costituzione.

Per il criterio cronologico tra fonti della stessa forza e rango: prevale la norma più recente (giovane) abrogando quella più vecchia.

Per il criterio della competenza: può succedere che il rapporto tra alcune norme non si possa risolvere né in base alla gerarchia né per il criterio cronologico. Può riguardare o i rapporti tra legge ordinaria o legge aventi forza di legge, oppure può funzionare anche nei rapporti tra Stato e regioni.

Per il criterio della specialità: la norma “speciale” sovrasta quella a carattere “generale” anche se più “giovane” (in eccezione al criterio cronologico), ma comunque mantenendone l’efficacia.

Giovanni Trianni infermiere legale forense

Fonti:

senato.it

studiocataldi.it

altalex.com

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