A seguito di un aggressione, una donna che si stava recando a lavoro è rimasta uccisa
I superstiti hanno richiesto al giudice della Corte di Cassazione – sezione lavoro di ottenere la rendita. La Corte d’Appello, con sentenza n. 31485 del 3 novembre 2021, rigettava la domanda stabilendo che l’aggressione mortale doveva ascriversi ad un raptus passionale dell’aggressore, condannato alla reclusione per omicidio premeditato, e quindi andava escluso la possibilità dell’infortunio in itinere.
Secondo la Cassazione, è esclusa la tutela assicurativa, nel caso in cui la causa violenta dell’evento occorso al lavoratore, sia stata integrata dal comportamento doloso del terzo riconducibile ai rapporti personali tra l’aggressore e la vittima, e pertanto del tutto estranei all’attività lavorativa, anche se il percorso da e per il lavoro era quello che la lavoratrice doveva seguire e che, sempre secondo il giudice, è dovuto solo su ad una mera coincidenza temporale.
L’aggressione, va ricompresa nell’occasione di lavoro, ogni qualvolta, attività e tragitto abbiano reso possibile o agevolato il perpetrarsi dell’azione violenta e criminosa.In questo caso, secondo i giudici della Cassazione, l’intento omicida verso la vittima, è stato dettato da ragioni estranee a qualsiasi causa lavorativa.Il fatto che identifica la necessità di intervento della tutela assicurativa in itinere consiste nel nesso di casualità, ovvero se la l’aggressore si sia trovato a colpire la vittima in maniera casuale o se l’aggressione sia stata mossa da rapporti interpersonali.
Concludendo, possiamo dire che gli effetti della protezione assicurativa INAIL sono sempre ricompresi anche quando non siano direttamente legati all’attività lavorativa svolta dall’assicurata, con l’unico limite dell’ipotesi, come nel caso in questione, che l’aggressore sia da ricollegarsi a particolari rapporti con la vittima, nel qual caso le circostanze lavorative rappresentino solo una delle possibili opportunità per porre in atto il movente delittuoso.
Carmelo Rinnone
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