Con l’ordinanza n. 20229/2026 la Suprema Corte ribadisce che per il caregiver non serve il riconoscimento di gravità.
Una pronuncia destinata ad avere particolare rilievo anche nel mondo della sanità e del lavoro a turni. Con l’ordinanza n. 20229 del 16 giugno 2026 la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha ribadito che il lavoratore che abbia a proprio carico una persona con disabilità ai sensi della Legge 104/1992 può beneficiare dell’esonero dall’obbligo di svolgere lavoro notturno anche quando la persona assistita non presenti la condizione di gravità.
Il principio interessa direttamente numerose categorie di lavoratori sottoposti a turnazione sulle 24 ore, tra cui infermieri, oss, professionisti sanitari e altri dipendenti del Servizio sanitario nazionale. La Cassazione conferma così un orientamento già espresso con l’ordinanza n. 12649 del 10 maggio 2023, respingendo un’interpretazione più restrittiva secondo cui l’esonero dovrebbe essere riconosciuto soltanto quando la persona assistita si trovi nella situazione di maggiore gravità contemplata dalla Legge 104.
Cosa stabilisce l’articolo 11 del D.lgs. 66/2003
Il punto di partenza è l’articolo 11, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, che disciplina le limitazioni al lavoro notturno. La disposizione stabilisce che non sono obbligati a prestare lavoro notturno “la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni”.
La formulazione della norma è decisiva: il legislatore richiama la condizione di disabilità prevista dalla Legge 104, ma non subordina espressamente l’esonero alla presenza della condizione di gravità. È proprio su questa differenza che si concentra il ragionamento della Corte di cassazione.
Disabilità e gravità non sono la stessa cosa
La Cassazione distingue la condizione di disabilità riconosciuta dalla Legge 104 dalla situazione caratterizzata da una maggiore necessità assistenziale. Secondo i giudici, quando il legislatore ha voluto subordinare uno specifico beneficio alla presenza di una situazione particolarmente grave, lo ha previsto espressamente. Non è quindi possibile aggiungere, attraverso una interpretazione amministrativa o datoriale, un requisito che la norma sul lavoro notturno non contiene.
Nell’ordinanza n. 20229/2026 la Cassazione ribadisce infatti che il lavoratore coniugato e convivente con una persona riconosciuta in condizione di disabilità ha diritto all’esonero dall’obbligo di prestare lavoro notturno anche in assenza dell’ulteriore riconoscimento della situazione di gravità. La Corte ha inoltre respinto il ricorso del datore di lavoro, confermando la decisione che aveva riconosciuto al lavoratore il diritto a non essere adibito ai turni notturni.
Cosa significa avere una persona disabile “a proprio carico”
Altro passaggio fondamentale riguarda l’espressione “a proprio carico”. Non va interpretata automaticamente come sinonimo di assistenza permanente, continuativa e globale. La Cassazione chiarisce che questa espressione identifica soprattutto l’esistenza di una reale relazione di assistenza, cura e responsabilità tra il lavoratore e la persona con disabilità.
Già con l’ordinanza n. 12649/2023 la Suprema Corte aveva osservato che è possibile prendersi cura concretamente di una persona con disabilità anche quando le sue condizioni non richiedano un intervento assistenziale permanente e globale. Questo significa però anche che la sentenza non deve essere interpretata come un esonero generalizzato per chiunque abbia un familiare titolare di un riconoscimento ai sensi della Legge 104. Deve esistere il presupposto indicato dalla norma: la persona con disabilità deve essere effettivamente “a carico” del lavoratore sotto il profilo della relazione assistenziale.
Infermieri e oss: perché la decisione è importante nella sanità
L’ordinanza assume una rilevanza particolare nel Servizio sanitario nazionale, dove l’organizzazione del lavoro di infermieri, oss e numerosi altri professionisti prevede frequentemente turnazioni articolate sulle 24 ore. Il turno notturno costituisce infatti una componente strutturale dell’organizzazione di ospedali, pronto soccorso, reparti di degenza, servizi territoriali e altre strutture sanitarie.
La Cassazione affronta anche il possibile conflitto tra il diritto del caregiver e le necessità organizzative dell’azienda. Secondo la Suprema Corte, il datore di lavoro non può continuare ad adibire il dipendente avente diritto ai turni notturni invocando semplicemente esigenze organizzative o produttive.
Il bilanciamento fra necessità dell’impresa e tutela della persona con disabilità, osservano i giudici, è già stato effettuato dal legislatore attraverso la previsione dell’esonero. Nel settore sanitario questo principio assume particolare importanza: carenze di organico, difficoltà nella predisposizione delle turnazioni o necessità di garantire la copertura assistenziale non possono, da sole, introdurre condizioni più restrittive rispetto a quelle previste dalla legge.
L’esonero non va confuso con i permessi della Legge 104
Un aspetto deve essere chiarito per evitare equivoci. La decisione della Cassazione riguarda specificamente l’esonero dal lavoro notturno disciplinato dall’articolo 11 del D.lgs. 66/2003. Non significa che il requisito della gravità sia irrilevante per tutti gli altri istituti collegati alla Legge 104.
Ogni beneficio – permessi, congedi, trasferimenti, agevolazioni e tutele sull’orario di lavoro – deve essere valutato sulla base della relativa disposizione normativa. La pronuncia n. 20229/2026, quindi, non modifica indistintamente l’intero sistema della Legge 104: chiarisce quale requisito sia necessario per questa specifica tutela relativa al lavoro notturno.
Come esercitare il diritto all’esonero dal lavoro notturno
Un altro punto importante riguarda le modalità con cui il lavoratore manifesta la volontà di avvalersi della tutela. La Cassazione aveva già chiarito nell’ordinanza n. 12649/2023 che si tratta di un esonero dall’obbligo di lavoro notturno rimesso alla volontà del lavoratore.
Il D.lgs. 66/2003 contempla espressamente il dissenso in forma scritta del lavoratore. L’articolo 18-bis prevede infatti una specifica sanzione quando le categorie protette vengono adibite al lavoro notturno nonostante il dissenso scritto comunicato al datore di lavoro entro le 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione.
Sul piano pratico è comunque opportuno che il dipendente interessato formalizzi la propria situazione e la volontà di beneficiare dell’esonero con una comunicazione documentabile all’amministrazione o al datore di lavoro, allegando la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza dei presupposti. Non si tratta, dunque, di una semplice “richiesta di favore” subordinata discrezionalmente all’accettazione dell’azienda: una volta accertati i requisiti previsti dalla legge e manifestata la volontà del lavoratore, entra in gioco una specifica tutela normativa.
Un orientamento ormai consolidato della Cassazione
L’ordinanza del 2026 non rappresenta un precedente isolato.Con la decisione n. 12649/2023 la Cassazione aveva già affermato che il dato testuale dell’articolo 11 non consente di introdurre per via interpretativa il requisito ulteriore della gravità. La pronuncia del 2026 rafforza quindi un orientamento giurisprudenziale particolarmente significativo per i caregiver e per i lavoratori impiegati in sistemi organizzativi caratterizzati da turnazioni notturne.
Cosa sappiamo
Il principio che emerge dalla giurisprudenza della Cassazione può essere sintetizzato in quattro punti:
- l’esonero dal lavoro notturno è previsto dall’art. 11, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 66/2003;
- per questo specifico diritto non è necessario il requisito ulteriore della gravità della disabilità;
- deve sussistere una concreta relazione di assistenza e cura con la persona con disabilità a carico;
- le mere esigenze organizzative del datore di lavoro non possono eliminare una tutela che deriva direttamente dalla legge.
Conclusioni
Per infermieri, oss e altri lavoratori turnisti della sanità, l’ordinanza n. 20229/2026 costituisce un chiarimento di notevole rilevanza. Il principio indicato dalla Cassazione è netto: nell’ambito dell’esonero dal lavoro notturno previsto dal D.lgs. 66/2003, la legge non richiede che la persona assistita sia necessariamente riconosciuta in condizione di gravità.
Ciò che conta è la presenza dei presupposti previsti dalla normativa e, in particolare, di una effettiva relazione assistenziale con la persona con disabilità a carico. Una precisazione che potrebbe avere conseguenze concrete anche nella gestione delle turnazioni delle aziende sanitarie e ospedaliere e che rafforza la necessità, per amministrazioni e datori di lavoro, di evitare interpretazioni più restrittive di quelle stabilite dalla legge e confermate dalla Corte di Cassazione.
Redazione Nurse Times
Fonti
- Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 20229 del 16 giugno 2026
- Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 12649 del 10 maggio 2023
- D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, artt. 11 e 18-bis
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104
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