Dal 4 settembre 2026 la tutela può partire dal giorno precedente, anche dopo visita ambulatoriale: limiti, condizioni e impatto.
Una modifica importante nella gestione del certificato di malattia Inps è entrata in vigore il 4 settembre 2026. Con la circolare n. 92, adottata d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Inps ha stabilito che la tutela previdenziale può essere riconosciuta anche per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico quando la visita avviene in ambulatorio.
Fino al 3 settembre questa possibilità era ammessa, alle condizioni previste dall’Istituto, essenzialmente quando il medico curante aveva effettuato una visita domiciliare. La circolare supera quindi una distinzione applicativa risalente nel tempo, adeguando le regole ai cambiamenti organizzativi della medicina generale. La novità, tuttavia, non autorizza certificati retroattivi senza limiti: si può risalire al massimo al giorno immediatamente precedente e restano escluse specifiche giornate.
Certificato di malattia Inps: cosa cambia dal 4 settembre 2026
La regola generale resta quella secondo cui, ai fini della prestazione previdenziale, l’evento di malattia è documentato attraverso il certificato medico che attesta l’incapacità temporanea al lavoro. La data di inizio è tutt’altro che formale: l’Inps ricorda che incide sul calcolo dei primi tre giorni di carenza, sulle percentuali dell’indennità e sul periodo massimo assistibile.
In precedenza l’Inps poteva riconoscere anche il giorno precedente alla redazione del certificato quando il medico valorizzava il campo “Dichiara di essere ammalato dal…”, indicando la giornata immediatamente precedente, ma questa possibilità veniva esclusa quando risultava che la visita fosse stata effettuata nell’ambulatorio del medico.
Lo confermano le precedenti istruzioni INPS: già la circolare n. 63 del 7 marzo 1991 e, successivamente, la circolare n. 147 del 15 luglio 1996 prevedevano la possibilità di retrodatare di un giorno la decorrenza, ma escludevano l’applicazione del criterio alle visite ambulatoriali. Dal 4 settembre 2026 questa esclusione viene superata.
Malattia dal giorno precedente: le condizioni da rispettare
La circolare n. 92 non permette al medico di ricostruire retroattivamente più giorni di malattia sulla sola base di quanto dichiarato dal paziente.
Perché il giorno precedente possa essere riconosciuto:
- il medico deve indicare nel certificato, nel campo relativo alla data dichiarata di inizio della malattia, il giorno immediatamente precedente alla visita;
- la retrodatazione non può superare un solo giorno;
- il giorno precedente non deve essere un sabato, una domenica o un festivo infrasettimanale;
- restano applicabili le ordinarie regole sulla corretta certificazione dell’evento.
L’Inps motiva l’esclusione di sabati, domeniche e festività con la disponibilità, in quelle giornate, dei servizi di continuità assistenziale, ai quali il lavoratore può rivolgersi per ottenere assistenza e certificazione.
Un esempio concreto
Un lavoratore avverte i sintomi e non è in grado di lavorare il lunedì. Contatta il proprio medico, che riesce a visitarlo in ambulatorio martedì. Se il medico, sulla base della valutazione clinica, compila correttamente il certificato indicando nel campo previsto che il lavoratore dichiara di essere ammalato da lunedì, anche il lunedì può ora essere riconosciuto ai fini della tutela previdenziale.
Prima della circolare n. 92/2026, la visita ambulatoriale avrebbe impedito l’applicazione di questa regola. Diverso il caso in cui il lavoratore si ammali la domenica e venga visitato dal medico di medicina generale il lunedì: la domenica non rientra nella nuova possibilità, perché in quella giornata è disponibile il servizio di continuità assistenziale.
Perché l’Inps ha cambiato orientamento
La decisione tiene conto dell’evoluzione dell’organizzazione dell’assistenza territoriale. L’Inps richiama in particolare la progressiva diminuzione del numero dei medici di medicina generale, l’aumento dei carichi di lavoro e la crescente organizzazione degli accessi agli ambulatori tramite appuntamento, anche per evitare sovraffollamenti.
In questo contesto, mantenere una tutela differente a seconda che il paziente fosse visitato a domicilio oppure nello studio medico avrebbe potuto determinare trattamenti differenti per situazioni sostanzialmente analoghe. L’obiettivo dichiarato dall’Inps è quindi garantire una tutela più uniforme sul territorio nazionale, anche quando il medico non può visitare il paziente a domicilio o riceverlo immediatamente nello studio.
Perché un solo giorno può incidere sull’indennità di malattia
La decorrenza dell’evento ha effetti concreti. Per la generalità delle categorie di lavoratori dipendenti tutelate dall’indennità previdenziale Inps, i primi tre giorni costituiscono il periodo di carenza, per il quale non interviene l’indennità Inps, ferma restando l’eventuale copertura prevista dal contratto collettivo o dal datore di lavoro.
In linea generale, l’Inps indica poi un’indennità pari al 50% della retribuzione media giornaliera dal quarto al ventesimo giorno e al 66,66% dal ventunesimo al centottantesimo, con discipline specifiche per alcune categorie. Per numerosi lavoratori il limite ordinario può arrivare a 180 giorni nell’anno solare. Di conseguenza, spostare di un giorno l’inizio dell’evento può modificare il conteggio della carenza e delle successive giornate indennizzabili.
Va però evitata una generalizzazione: importi, integrazioni a carico del datore di lavoro, comporto e trattamento economico complessivo possono dipendere dalla categoria professionale e dal Ccnl applicato.
A chi spetta l’indennità di malattia Inps
L’indennità previdenziale Inps interessa, in presenza dei requisiti previsti, diverse categorie di lavoratori dipendenti, tra cui operai dell’industria, operai e impiegati del terziario e dei servizi, lavoratori agricoli, apprendisti, lavoratori dello spettacolo e altre categorie indicate dall’Istituto.
Non tutti i dipendenti sono quindi destinatari della medesima prestazione previdenziale o delle stesse modalità di pagamento. Il certificato telematico, invece, ha un ambito più ampio e viene utilizzato anche nell’ambito del pubblico impiego.
Cosa cambia per infermieri e professionisti sanitari
Per il personale sanitario occorre distinguere fra dipendenti di strutture private e lavoratori delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale. Un infermiere o un altro professionista dipendente di una struttura privata rientrante nelle categorie assicurate può essere direttamente interessato dalla nuova modalità di riconoscimento della prestazione previdenziale, in funzione del rapporto di lavoro e del contratto applicato.
Per gli infermieri, oss, tecnici sanitari, medici e altri dipendenti pubblici del Ssn, invece, è necessaria maggiore cautela interpretativa. L’Inps acquisisce infatti i certificati telematici anche dei dipendenti pubblici e il servizio di consultazione è espressamente rivolto sia a lavoratori privati sia a lavoratori pubblici. Tuttavia la circolare n. 92/2026 è formulata con specifico riferimento al riconoscimento della prestazione previdenziale di malattia erogata dall’Inps.
Per il pubblico impiego restano inoltre in capo alle amministrazioni competenze sulla gestione del rapporto di lavoro e sulla valutazione amministrativa delle assenze, mentre la certificazione telematica è disciplinata anche dall’articolo 55-septies del decreto legislativo n. 165/2001. L’Inps lo ha ribadito nelle proprie istruzioni sul Polo unico delle visite fiscali.
Pertanto, la circolare non va presentata come una modifica automatica del trattamento economico di malattia di tutti i dipendenti pubblici o del personale del Ssn. Gli effetti sul singolo rapporto di lavoro devono essere valutati alla luce della disciplina applicabile e del relativo Ccnl.
Cosa non cambia: nessuna retroattività generalizzata
Il passaggio forse più importante per evitare equivoci riguarda ciò che la circolare non consente. Non nasce un diritto del lavoratore a farsi certificare indiscriminatamente più giorni precedenti alla visita.
L’Inps ammette esclusivamente la copertura del giorno immediatamente precedente e solo in presenza delle condizioni indicate. La nuova disposizione rappresenta quindi un aggiornamento dell’interpretazione amministrativa, non una liberalizzazione della certificazione retroattiva.
Per lavoratori e datori di lavoro diventa ancora più importante verificare attentamente la data di inizio dell’evento riportata nel certificato telematico, perché da quella data possono derivare conseguenze previdenziali e contrattuali.
Redazione Nurse Times
Fonti ufficiali consultate
- INPS – “Nuove indicazioni per il riconoscimento della prestazione di malattia”, 4 settembre 2026. Fonte primaria della notizia e sintesi della circolare n. 92/2026. Consulta la notizia ufficiale INPS
- INPS – Circolare n. 92 del 4 settembre 2026. Atto amministrativo che introduce il nuovo orientamento.
- INPS – Circolare n. 63 del 7 marzo 1991-. Precedente disciplina sulla decorrenza dell’evento e sulla visita domiciliare.
- INPS – Circolare n. 147 del 15 luglio 1996. Ulteriori chiarimenti sul limite di un giorno e sull’esclusione allora prevista per la visita ambulatoriale.
- INPS – Indennità di malattia e visite mediche di controllo. Quadro aggiornato sulle categorie tutelate, durata e misura dell’indennità.
- INPS – Certificazione telematica dei dipendenti pubblici. Documentazione relativa all’articolo 55-septies del d.lgs. 165/2001 e alla gestione INPS dei certificati del pubblico impiego.
Articoli correlati
- Interventi estetici: quando l’Inps paga la malattia?
- Retroattività dei certificati medici per indennità di malattia: i chiarimenti dell’Inps
- L’Inps premia chi nega malattia e invalidità: l’Ordine dei medici non ci sta
- Unisciti a noi su Telegram https://t.me/NurseTimes_Channel
- Scopri come guadagnare pubblicando la tua tesi di laurea su NurseTimes
- Il progetto NEXT si rinnova e diventa NEXT 2.0: pubblichiamo i questionari e le vostre tesi
- Carica la tua tesi di laurea: tesi.nursetimes.org
- Carica il tuo questionario: https://tesi.nursetimes.org/questionari
Lascia un commento