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Infermieri consulenti dei giudici: la competenza esiste, manca ancora la casella giusta

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Il Consiglio di Stato chiede chiarimenti sul decreto che deve aggiornare le categorie degli albi dei CTU. Nessuna esclusione della professione infermieristica, ma resta irrisolto un problema più profondo: riconoscere una competenza per legge serve a poco, se l’amministrazione non sa classificarla e utilizzarla.

L’infermiere può assistere pazienti complessi, gestire processi clinico-assistenziali, coordinare équipe, valutare rischi e documentare ogni attività. Quando però quelle stesse attività devono essere analizzate dentro un tribunale, l’amministrazione sembra ancora alla ricerca della casella nella quale collocare la sua competenza.

Il Consiglio di Stato ha esaminato lo schema di decreto predisposto dal ministero della Giustizia per modificare l’Allegato A del Dm 109/2023, contenente le categorie e le specializzazioni degli albi dei consulenti tecnici d’ufficio. Il parere non determina l’esclusione degli infermieri dall’attività di CTU o di perito. Ha invece carattere interlocutorio: il ministero dovrà fornire chiarimenti e rivedere alcuni aspetti della classificazione proposta.

La distinzione è importante. Non siamo davanti a una porta chiusa alla professione, ma a un procedimento amministrativo non ancora concluso. Presentare la vicenda come un’espulsione degli infermieri sarebbe scorretto. Considerarla un dettaglio tecnico privo di conseguenze sarebbe, però, altrettanto riduttivo.

Il problema riguarda il modo in cui il sistema giudiziario identifica le competenze necessarie a valutare la responsabilità sanitaria. La Legge 24/2017, all’articolo 15, prevede che nei procedimenti civili e penali la consulenza venga affidata a un medico specializzato in medicina legale insieme a uno o più professionisti dotati di specifica e pratica conoscenza della materia oggetto del procedimento. Il riferimento interessa tutte le professioni sanitarie coinvolte, non soltanto quella medica.

La logica è semplice: se bisogna valutare una condotta infermieristica, occorre qualcuno che conosca realmente standard assistenziali, pianificazione, sorveglianza, documentazione, gestione del rischio, continuità delle cure e responsabilità professionali. Il medico legale garantisce l’inquadramento giuridico e medico-legale; lo specialista della professione interessata porta la conoscenza concreta del processo esaminato. Sembra una considerazione elementare. Eppure, nel nostro sistema, anche l’evidenza deve spesso affrontare un percorso autorizzativo.

Secondo i dati comunicati dalla Fnopi, a febbraio 2026 risultavano inseriti nell’Albo nazionale 202 infermieri come consulenti tecnici d’ufficio e 69 come periti. La presenza della professione, dunque, non è teorica. Esistono infermieri già chiamati a collaborare con l’autorità giudiziaria e protocolli territoriali che ne regolano l’inserimento. Il punto è rendere questa possibilità uniforme, riconoscibile e fondata su criteri omogenei.

Il Dm 109/2023 ha riorganizzato requisiti e procedure degli albi. Per l’iscrizione sono richiesti, tra l’altro, appartenenza all’ordine professionale, condotta irreprensibile e speciale competenza tecnica. Proprio la “speciale competenza” rappresenta il nodo centrale: non può coincidere con il semplice possesso del titolo abilitante, ma deve risultare da esperienza professionale, formazione pertinente, attività scientifica e conoscenze realmente collegate all’ambito peritale.

Aprire l’Albo a chiunque eserciti la professione non valorizzerebbe l’infermieristica. La indebolirebbe. Un consulente deve saper distinguere una complicanza inevitabile da una carenza assistenziale, una responsabilità individuale da un difetto organizzativo, una documentazione incompleta da una condotta tecnicamente inadeguata. Deve possedere competenze cliniche, metodologiche, deontologiche e giuridiche sufficienti a sostenere una valutazione che può incidere sulla posizione di professionisti, strutture e cittadini.

Servono quindi criteri selettivi, ma trasparenti e coerenti. Il rischio è che, in assenza di una classificazione nazionale chiara, ogni tribunale costruisca prassi differenti. In un territorio l’infermiere esperto viene riconosciuto e utilizzato; in un altro rimane nascosto dentro categorie generiche oppure non viene individuato affatto. La competenza diventa così nazionale nella legge e provinciale nell’applicazione.

La questione riflette una difficoltà più ampia delle istituzioni italiane: riconoscere l’evoluzione delle professioni è relativamente semplice nei convegni, molto meno nei regolamenti, negli organigrammi e nei procedimenti. Si celebra l’autonomia infermieristica, ma quando bisogna tradurla in incarichi, responsabilità, carriere o funzioni specialistiche ricompare improvvisamente il dubbio amministrativo.

Non è una rivendicazione corporativa. Una consulenza tecnicamente debole può produrre valutazioni incomplete e decisioni fondate su una rappresentazione parziale dell’assistenza. Il danneggiato ha diritto a vedere ricostruito correttamente ciò che è accaduto; il professionista sottoposto a giudizio ha diritto a essere valutato da chi conosce davvero la sua disciplina; il giudice ha bisogno di competenze adeguate alla complessità del caso.

C’è inoltre un punto organizzativo decisivo. Gli eventi avversi non dipendono sempre dall’errore isolato di una persona. Possono derivare da organici insufficienti, procedure incoerenti, mancata formazione, comunicazione inefficace, dispositivi indisponibili, carenze del middle management o decisioni aziendali. Un infermiere con preparazione forense e organizzativa può aiutare a leggere l’intero processo, evitando che ogni criticità sistemica venga ridotta automaticamente all’ultimo professionista presente al letto del paziente.

Il confronto tra ministero della Giustizia e Fnopi dovrà quindi produrre risultati concreti: una categoria professionale chiaramente individuabile, specializzazioni coerenti con le aree di competenza, requisiti nazionali verificabili, aggiornamento periodico degli elenchi e criteri trasparenti per l’affidamento degli incarichi. Sarebbe inoltre utile monitorare quanti infermieri risultino iscritti, in quali ambiti, con quanti incarichi effettivamente conferiti e con quali differenze territoriali.

Perché anche qui esiste una distanza tra accesso formale e partecipazione reale. Essere presenti in un elenco non significa necessariamente essere scelti. Se i giudici non dispongono di informazioni chiare sulle competenze, se gli albi non sono aggiornati o se continuano a essere utilizzati sempre gli stessi profili, il pluralismo professionale rimane scritto nella norma e assente nei procedimenti.

Il Consiglio di Stato non ha chiuso la porta agli infermieri. Ha rimandato il testo al ministero affinché la disciplina venga chiarita. Ora l’occasione deve essere utilizzata per costruire un sistema più rigoroso, non per aggiungere un’altra formula generica a un allegato.

La professione infermieristica non chiede di entrare in tribunale per appartenenza. Chiede che, quando un giudizio riguarda l’assistenza infermieristica, venga chiamato chi possiede la competenza per valutarla. La competenza esiste già. Se dopo anni di norme e protocolli manca ancora la casella giusta, il problema non è professionale. È amministrativo.

Guido Gabriele Antonio

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