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Albo dei CTU e Periti: anche gli infermieri della BAT potranno iscriversi

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Albo dei CTU e Periti: siglato accordo OPI BAT, Tribunale di Trani e Ordine degli Avvocati
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È stato siglato in data 07/11/2019 il Protocollo di Intesa tra il Tribunale di Trani, Ordine degli Avvocati, Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Barletta- Andria-Trani e la procura della Repubblica avente ad oggetto le regole per iscriversi e permanere nell’Albo dei CTU e Periti del Tribunale di Trani ex  dall’art. 15 della legge 24/2017

In definitiva anche gli infermieri della sesta provincia pugliese grazie all’accordo siglato dall’Ordine OPI BAT potranno iscriversi nella sezione speciale dell’albo CTU del Tribunale di Trani previsto per i consulenti chiamati a svolgere la loro attività nelle controversie aventi ad oggetto la responsabilità dei sanitari ex L.24/2017.

Grazie a questo protocollo anche gli infermieri dell’Ordine OPI BAT potranno iscriversi nella sezione speciale dell’albo CTU del Tribunale di Trani previsto per i consulenti tecnici e periti chiamati a svolgere la loro attività nelle controversie aventi ad oggetto la responsabilità dei sanitari ex L.24/2017. Un atto doveroso e in linea con l’evoluzione specialistica della professione Infermieristica” sono state le prime parole del Presidente OPI BAT dott. Giuseppe Papagni.

Si tratta di un importantissimo passo avanti verso la crescita della professione infermieristica – ha continuato il presidente Papagni -. Il protocollo riconosce il ruolo sempre più preminente e qualificato dei professionisti infermieri in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita e, per questa ragione, li ritiene capaci di poter fornire un contributo specialistico unico”.

Il suddetto documento è frutto di recepimento dell’accordo tra il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), il Consiglio nazionale Forense (CNF) e la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI) per l’armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n.24, in attuazione dell’art. 14 del Protocollo d’intesa tra CSM, CNF e FNOMceO firmato il 24 Maggio 2018.

Il Protocollo d’intesa è stato firmato dal Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Barletta-Andria-Trani, dott. Giuseppe PAPAGNI, dal Presidente del Tribunale di Trani, dott. Antonio DE LUCE, dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Trani, avv. Tullio BERTOLINO, dal procuratore della Repubblica di Trani dott. Antonino DI MAIO e dal procuratore aggiunto dott. Achille BIANCHI.

Il suddetto documento è frutto di recepimento dell’accordo tra il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), il Consiglio nazionale Forense (CNF) e la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI) per l’armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n.24, in attuazione dell’art. 14 del Protocollo d’intesa tra CSM, CNF e FNOMceO firmato il 24 Maggio 2018.

L’albo dei consulenti tecnici del giudice è istituito presso ogni Tribunale ed è diviso in categorie professionali. Se il giudice ha bisogno di particolari accertamenti, può farsi assistere da esperti iscritti all’albo in questione e denominati consulenti tecnici in ambito civile e periti in ambito penale. L’albo è tenuto dal Presidente del Tribunale e tutte le decisioni relative all’ammissione sono prese da un comitato da lui presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell’albo professionale designato dal Consiglio dell’ordine della categoria a cui appartiene chi richiede l’iscrizione.

Le modalità di iscrizione all’albo saranno quelle predisposte e già attivate dal Tribunale di Trani (www.tribunale.trani.giustizia.it). L’OPI BAT si impegna a produrre un vademecum per facilitare l’accesso dei candidati alla procedura, dandone pubblicità sui propri canali istituzionali.

L’Ordine delle professioni infermieristiche su mandato del Presidente e del Consiglio direttivo attraverso un’apposita Commissione interna, preliminarmente, valuterà le candidature al solo fine di filtrarle e quindi far avviare la procedura di iscrizione all’albo solo per i candidati che effettivamente possiedono la “speciale competenza”.

La “speciale competenza” non si esaurisce nel mero possesso del titolo abilitativo alla professione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia dall’esperienza professionale del singolo esperto.

Più precisamente, la speciale competenza, non potrà sussistere in mancanza di almeno uno dei seguenti elementi:

  • possesso del titolo abilitante e la relativa iscrizione all’OPI BAT;
  • esercizio della professione da almeno un decennio;
  • assenza, negli ultimi 5 anni, di sospensione disciplinare e nell’assenza di qualsiasi procedimento disciplinare in corso;
  • regolarità formativa ECM (con verifica di adempimento certificativo, così come previsto dal Co.Ge.A.P.S., nel triennio certificabile, salvo integrazioni normative).

Gli elementi di valutazione, ulteriori rispetto a quelli appena elencati, sono:

  • possesso di un adeguato curriculum formativo post-universitario, che indichi sia i corsi di livello universitario o assimilato, sia i corsi di aggiornamento rilevanti ai soli fini del circuito ECM, nonché le eventuali attività di docenza;
  • possesso di un adeguato curriculum professionale, che indichi le posizioni ricoperte e le attività svolte nella propria carriera (a solo titolo esplicativo: ruoli svolti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio, tipi e aree di attività praticate, attività di consulenza professionale svolta per imprese ecc.);
  • eventuale possesso di un curriculum scientifico, che indichi attività di ricerca e pubblicazioni, oltre all’iscrizione a società scientifiche;
  • eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri elementi che possono connotare l’elevata qualificazione del professionista;
  • eventuale possesso dell’abilitazione allo svolgimento di attività di mediazione o eventuale certificazione di corsi di formazione tecnico-giuridici specifici per periti e CTU;
  • eventuale possesso di un’attestazione certificante la conoscenza del processo telematico;
  • eventuale possesso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche.

Inoltre la valutazione della “speciale competenza” infermieristica passa dalla prova e dall’entità del percorso professionale, accademico e specializzante compiuto dal singolo infermiere idonee a considerare positivamente l’esperienza conseguita nelle aree professionali ed al fine di agevolare il magistrato nella scelta dell’esperto dotato delle competenze più adeguate alle questioni del singolo procedimento nel quale è chiamato ad operare. Le aree professionali sono le seguenti:

Area cure domiciliari
Area cure distrettuali ambulatoriali
Area salute in carcere
Area rischio infettivo – rischio clinico
Area cure palliative e trattamento del dolore
Area assistenziale RSA, RSD e centri assistenziali
Area direzione – coordinamento – management
Area formazione

(le aree di specializzazione degli infermieri pediatrici si differenziano solo riguardo all’età in quanto egli interviene su pazienti con età inferiore ai 18 anni, ovviamente esclusi gli RSA).

É buona prassi che gli elementi di valutazione della speciale competenza siano forniti da ogni candidato in sede di compilazione del modulo di iscrizione/riconferma all’albo, nel quale dovrà altresì essere obbligatoriamente presente, ai sensi dell’art. 15, comma 2, 1. 24/2017, l’indicazione degli incarichi svolti come perito o consulente tecnico d’ufficio e di parte (pubblica o privata) all’interno di procedimenti civili o penali.

CALABRESE Michele

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