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Infortunio in ambulanza, Inail condannata a risarcire infermiere dopo 7 anni

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Si era infortunato durante il turno in ambulanza, ma per l’Inail non si trattava di infortunio sul lavoro. Ora il Tribunale di Gela, a distanza di sette anni, afferma il contrario, dando ragione a un infermiere della provincia di Caltanissetta che nel 2019, mentre veniva chiuso il portellone del mezzo di soccorso, si era procurato un grave trauma distorsivo a un dito della mano destra.

L’Inail, come detto, gli aveva negato l’indennità temporanea per infortunio sul lavoro, sostenendo che “l’evento che ha determinato l’inabilità temporanea assoluta al lavoro non dipende da causa violenta, ma da malattia comune”. Ma l’infermiere aveva presentato ricorso al Tribunale del Lavoro di Gela per contestare tale interpretazione.

In sede giudiziale l’Inail aveva chiesto il rigetto del ricorso per difetto, appunto, della cosiddetta causa violenta, dalla quale deriverebbe il riconoscimento della lesione fisica da parte dell’Istituto. Secondo la tesi dei legali dell’infermiere, inceve, l’inabilità al lavoro sarebbe derivata da un’azione propedeutica allo svolgimento delle mansioni lavorative, consistente nella chiusura del portellone dell’ambulanza, avente i caratteri dell’intensità, rapidità, efficienza ed esteriorità, del tutto incompatibile con la definizione di malattia.

Il Tribunale del Lavoro di Gela ha condiviso questa tesi, riconoscendo all’infermiere il diritto all’indennità temporanea e condannando l’Inail al pagamento degli interessi, oltre alle spese di lite e di Ctu. Per il giudice, accertata la natura professionale dell’infortunio denunciato, esiste il nesso causale tra l’evento traumatico e la sintomatologia presentata dall’infermiere, oltre al nesso eziologico con lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Redazione Nurse Times

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