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Buoni pasto, riconosciuto il diritto di un oss turnista: Asp Catania condannata a risarcire. Fp Cgil vince in tribunale

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Buoni pasto, riconosciuto il diritto di una dipendente dell'Asp Messina
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Il Tribunale del lavoro ha riconosciuto il diritto ai buoni pasto di un operatore socio-sanitario (oss) turnista dell’Asp Catania, condannando l’Azienda sanitaria provinciale al pagamento di 12.612,78 euro a titolo di risarcimento per il mancato riconoscimento del beneficio da ottobre 2015 a settembre 2025, oltre interessi, rivalutazione e spese legali. Lo rende noto la Fp Cgil Catania.

La sentenza, emessa l’11 marzo scorso, riguarda un dipendente in servizio al centralino dell’ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale, assunto nell’ottobre 2015 e impiegato su tre turni giornalieri: mattina (7-14), pomeriggio (14-21) e notte (21-7). Il lavoratore aveva chiesto al Tribunale di accertare il proprio diritto alla pausa mensa o al servizio sostitutivo dei buoni pasto per ogni turno superiore alle sei ore, sostenendo di non aver mai potuto usufruire del servizio mensa aziendale.

Secondo il ricorso, il servizio di ristorazione interno non costituiva una vera mensa aziendale, perché accessibile solo pagando l’intero costo del pasto e in una fascia oraria limitata (13-14:30), incompatibile con molti turni. Dopo una richiesta formale inviata tramite Pec nel settembre 2025, respinta dall’Asp Catania, il dipendente ha avviato il ricorso, chiedendo anche il risarcimento del danno per i buoni pasto non ricevuti negli anni precedenti.

L’Asp Catania si è costituita in giudizio, sostenendo che il servizio mensa fosse disponibile e che il lavoratore avrebbe potuto utilizzarlo, negando inoltre che il diritto ai buoni pasto fosse automatico per i lavoratori turnisti. Il Tribunale ha però accolto la tesi del ricorrente, richiamando la normativa sull’orario di lavoro e recenti orientamenti della Corte di Cassazione, secondo cui il diritto al buono pasto è collegato alla pausa prevista quando la prestazione giornaliera supera le sei ore.

In questa prospettiva il beneficio spetta ai lavoratori anche se organizzati su turni, purché la durata della prestazione renda necessario un intervallo per il recupero delle energie e la consumazione del pasto. Il giudice ha inoltre evidenziato che la semplice presenza di un servizio di ristorazione non basta, se non è concretamente fruibile durante i turni di lavoro.

Per quanto riguarda il risarcimento, il Tribunale di Catania ha quantificato l’importo dovuto in 12.612,78 euro: 4.980,78 euro per il periodo ottobre 2015-aprile 2021, calcolato sul valore del buono pasto di 4,13 euro, e 7.632 euro per il periodo maggio 2021-settembre 2025, sulla base del valore aggiornato di 8 euro per ciascun turno superiore alle sei ore.

Secondo Cocetta La Rosa, segretaria generale della Fp Cgil Catania, la decisione conferma in valore di una battaglia sindacale avviata da tempo: “Abbiamo verificato che il servizio mensa, previsto dal contratto, non veniva garantito ai lavoratori. Dopo diversi incontri e solleciti senza esito, abbiamo deciso di intraprendere la strada giudiziaria per ottenere il riconoscimento del diritto”.

E ancora: “Il Tribunale di Catania ha riconosciuto che i buoni pasto hanno natura assistenziale, e non retributiva. Questo significa che il diritto può essere fatto valere fino a dieci anni di distanza, e non entro cinque anni, come accade per altri istituti. Abbiamo depositato circa cento ricorsi e le udienze vengono fissate in tempi rapidi. Sono già arrivate diverse sentenze di accoglimento”.

Redazione Nurse Times

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