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Assenteismo e peculato: infermiere condannato al risarcimento di € 99.966 all’Asl Toscana nord ovest

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Ipotesi di Ccnl, c'è il parere positivo della Corte dei Conti
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La sezione toscana della Corte dei Conti conferma il danno erariale: l’infermiere G.L. dovrà risarcire per assenze e percezioni indebite

La notizia riguarda la condanna e il conseguente obbligo di risarcimento per danno erariale a carico di un operatore sanitario.

Secondo la ricostruzione processuale, i fatti risalgono ad aprile 2015, quando carabinieri notarono l’infermiere sorpreso in flagranza presso la sede di una cooperativa di cui era socio e membro del consiglio di amministrazione, mentre svolgeva attività gestionali durante l’orario di servizio affidatogli dall’azienda sanitaria. L’operatore svolgeva servizio di assistenza domiciliare, anche per pazienti oncologici, e risultò in più occasioni assente dalle prestazioni affidate, poi coperte da colleghi.

Il procedimento penale si concluse con la condanna in primo grado nel luglio 2022 (Tribunale di Massa) a un anno e mezzo di reclusione e 1.200 euro di multa; la decisione fu confermata in appello e in Cassazione nel maggio 2024. Parallelamente, la Procura contabile ha condotto un’istruttoria coordinata con l’azione penale che ha portato alla sentenza del 13 marzo 2026 della Corte dei Conti, con la quantificazione del danno erariale in 99.966 euro a favore dell’azienda sanitaria.

Capi di imputazione e motivazione della sentenza

La Procura contabile aveva contestato, tra gli altri, i seguenti profili di responsabilità:

  • percezione indebita di stipendi per prestazioni non effettuate;
  • uso improprio dell’autovettura di servizio (peculato d’uso);
  • truffa aggravata ai danni dello Stato per attività svolte privatamente in orario di lavoro.

Nella motivazione la Corte dei Conti ha ritenuto provata la sussistenza del danno erariale in ragione delle assenze ripetute e dell’utilizzo del mezzo di servizio per finalità private, con conseguente pregiudizio per il regolare funzionamento del servizio di assistenza domiciliare. La sentenza quantifica il danno e stabilisce la responsabilità contabile, separata e autonoma rispetto alla responsabilità penale già accertata.

Riferimenti normativi e prassi amministrativa

La pronuncia costituisce un caso esemplare di esercizio della giurisdizione contabile in relazione alla tutela del patrimonio pubblico. Le Aziende USL dispongono di strumenti amministrativi (verifiche patrimoniali, controllo accessi, rendicontazione utilizzo mezzi) che potrebbero essere rafforzati per prevenire simili fenomeni. Dal punto di vista professionale, l’Ordine e i datori di lavoro possono attivare percorsi formativi e disciplinari per la responsabilizzazione degli infermieri e garantire la continuità dell’assistenza domiciliare.

Redazione NurseTimes

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