La decisione sulla tutela della professionalità infermieristica ribadisce il valore dell’art. 2103 c.c.; il caso riguarda l’ospedale di Chivasso e mette sotto la lente le carenze organizzative e il costo per la sanità pubblica.
La sentenza n. 122/2026, pubblicata il 25 febbraio 2026, rappresenta un nuovo capitolo sul tema della tutela della professionalità degli infermieri. Il caso riguarda un professionista dell’ospedale di Chivasso adibito per anni a mansioni tipiche degli OSS: igiene dei pazienti, cambio biancheria e assistenza ai pasti. Il Tribunale ha ritenuto tali attività continuative e non occasionali, configurando un grave demansionamento.
Commento alla sentenza n. 122/2026 del Tribunale di Ivrea
Introduzione
La sentenza n. 122/2026 del Tribunale di Ivrea si inserisce nel dibattito giurisprudenziale relativo alla sempre più cogente tutela della professionalità degli Infermieri.
Il caso affronta, appunto, la questione del demansionamento degli Infermieri chiamati a svolgere, in modo sistematico e non occasionale, mansioni riconducibili al profilo dell’operatore socio-sanitario (OSS).
La pronuncia assume rilievo poiché ribadisce la centralità dell’art. 2103 c.c., norma cardine del sistema di tutela della professionalità del lavoratore, applicabile anche al pubblico impiego privatizzato ai sensi del d.lgs. 165/2001.
I fatti e la questione giuridica
La controversia trae origine dal ricorso di un infermiere dipendente di un’azienda sanitaria pubblica che lamentava di essere stato adibito, per un lungo periodo di tempo, allo svolgimento di attività di assistenza di base e mansioni alberghiere tipiche del personale OSS, quali:
- igiene personale dei pazienti
- cambio biancheria e riordino degli ambienti
- assistenza ai pasti
Secondo il ricorrente, tali compiti erano divenuti strutturali e prevalenti, determinando una dequalificazione professionale e una perdita di competenze infermieristiche.
La questione giuridica posta al giudice concerne dunque la verifica se l’assegnazione continuativa di tali attività configuri demansionamento illegittimo e, in caso affermativo, se sussistano i presupposti per il risarcimento del danno da dequalificazione professionale.
Il quadro normativo
La decisione si fonda principalmente sull’interpretazione dell’art. 2103 c.c., come modificato dal d.lgs. 81/2015, che stabilisce il diritto del lavoratore ad essere adibito: alle mansioni per cui è stato assunto, oppure a mansioni equivalenti riconducibili allo stesso livello di inquadramento.
La norma tutela la professionalità del lavoratore, considerata non soltanto come interesse patrimoniale ma come dimensione della personalità del lavoratore, tutelata anche dagli artt. 2, 4 e 35 della Costituzione.
Nel pubblico impiego contrattualizzato, tali principi trovano applicazione tramite il d.lgs. 165/2001, che richiama la disciplina privatistica del rapporto di lavoro.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale di Ivrea ha ritenuto che l’attività svolta dall’infermiere non fosse episodica o marginale, ma continuativa e sistematica, determinando uno svuotamento delle funzioni proprie della qualifica infermieristica.
Il giudice ha quindi affermato che: “lo svolgimento occasionale di mansioni inferiori può essere tollerato per esigenze organizzative contingenti, e quindi occasionali e comunque limitati nel tempo, quando invece tali attività diventano strutturali e ricorrenri, si configura una violazione dell’art. 2103 c.c.
Il Tribunale ha inoltre escluso che la carenza di personale OSS possa costituire una valida giustificazione per l’assegnazione stabile di mansioni inferiori, affermando che le inefficienze organizzative del datore di lavoro non possono tradursi in una compressione dei diritti del lavoratore”.
Il danno da demansionamento
Accertata la violazione dell’art. 2103 c.c., il giudice ha riconosciuto un danno da demansionamento, qualificato come:
- perdita di professionalità;
- lesione dell’identità professionale;
- compromissione delle prospettive di sviluppo lavorativo.
La liquidazione del danno è stata effettuata in via equitativa, utilizzando come parametro una percentuale della retribuzione percepita nel periodo di dequalificazione.
Tale soluzione appare coerente con l’orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui il danno da demansionamento può essere presunto quando la dequalificazione sia grave e protratta nel tempo, in quanto incide sulla dignità e sull’immagine professionale del lavoratore.
La sentenza presenta diversi profili di interesse una su tutte la centralità della professionalità, la responsabilità organizzativa del datore di lavoro.
Il giudice ribadisce che la professionalità costituisce bene giuridico autonomo, meritevole di tutela anche in assenza di una prova analitica del danno economico, come pure la decisione sottolinea che le carenze di organico non possono legittimare pratiche organizzative che alterino la struttura delle mansioni contrattuali.
Nel contesto sanitario, la distinzione tra profili professionali assume particolare rilievo, poiché ciascuna figura (medico, infermiere, OSS) possiede competenze tecniche e responsabilità differenti, definite dalla normativa professionale e dai contratti collettivi. È evidente che queste vicende giudiziarie, ormai all’ordine del giorno, oltre a mortificare la Professionalità degli Infermieri, producono anche rilevanti costi in risarcimenti e spese legali per le aziende sanitarie e quindi per la collettività. Per questo si auspica un intervento della Corte dei Conti, affinché venga verificata l’eventuale responsabilità amministrativa di chi, con scelte organizzative illegittime, ha determinato contenziosi e condanne a carico delle Aziende sanitarie.
Matteo Incaviglia, Infermiere Legale
Segreteria Provinciale Nursing Up Trapani
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