Le regole aggiornate al Codice Deontologico FNOPI 2025, GDPR e normativa italiana
Alla luce dell’entrata in vigore del nuovo Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche deliberato dal Comitato Centrale e approvato dal Consiglio Nazionale FNOPI il 21 febbraio 2025 (in vigore dal 22 marzo 2025), questo articolo aggiorna le indicazioni pratiche per l’infermiere che deve decidere se e come condividere informazioni cliniche con gli Operatori Socio-Sanitari (OSS). L’approccio è orientato alla pratica clinica: norme deontologiche centrali, riferimenti al GDPR e al quadro legislativo italiano, e raccomandazioni operative per la gestione del dato sanitario nell’équipe assistenziale.
Introduzione
La condivisione delle informazioni cliniche nell’équipe di cura è un elemento essenziale per una assistenza sicura ed efficace. Tuttavia, essa deve conciliarsi con l’obbligo di riservatezza sancito dalla normativa e dalla deontologia. Con il nuovo Codice FNOPI 2025 sono confermati e aggiornati principi e articoli che disciplinano la tutela del segreto professionale, la comunicazione e il rapporto con gli operatori di supporto: è quindi necessario riallineare prassi e procedure alla formulazione vigente del Codice.
Nel lavoro quotidiano di reparto, la condivisione delle informazioni cliniche tra infermieri e Operatori Socio-Sanitari (OSS) è indispensabile per garantire sicurezza, continuità e qualità dell’assistenza.
Ma fino a che punto è lecito comunicare dati sanitari?
Con l’entrata in vigore del nuovo Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche FNOPI 2025, cambiano le regole?
Questo articolo fa chiarezza su quando l’infermiere può informare gli OSS sulle condizioni del paziente, quali sono i limiti giuridici e deontologici, e quali responsabilità ricadono sugli operatori di supporto.
I riferimenti deontologici essenziali del Codice Deontologico approvato dalla FNOPI 2025
Il testo del 2025 contiene disposizioni chiare e numerate che toccano direttamente il tema della riservatezza e della cooperazione con gli operatori di supporto:
- Art. 29 — Segreto professionale. L’infermiere «rispetta sempre il segreto professionale», obbligo che permane anche dopo la morte della persona assistita. Questa norma è il perno deontologico attorno al quale devono ruotare le scelte di comunicazione.
- Art. 30 — Comunicazione (valori e comportamenti). L’infermiere tutela la riservatezza nelle forme di comunicazione, comprese quelle digitali: la condivisione di informazioni deve essere etica, proporzionata e necessaria.
- Art. 36 — Documentazione clinica. L’infermiere è responsabile della redazione accurata della documentazione clinica; la completezza e la veridicità dei dati sono richieste anche ai fini del consenso o del dissenso espresso dalla persona assistita.
- Art. 39 — Operatori di supporto. L’infermiere «pianifica, supervisiona, verifica, per la sicurezza dell’assistito, l’attività degli operatori di supporto presenti nel processo assistenziale e a lui affidati». Il Codice quindi riconosce formalmente il ruolo dell’infermiere nella governance delle informazioni condivise con OSS.
Queste premesse deontologiche chiariscono che la comunicazione di informazioni cliniche agli OSS è prevista quando è funzionale alla sicurezza e alla qualità dell’assistenza, ma deve avvenire nel rispetto del segreto e della proporzionalità.
Il segreto professionale resta un pilastro
Il segreto professionale è un dovere etico e giuridico che tutela la dignità e la riservatezza della persona assistita.
GDPR e dati sanitari: cosa dice la legge europea
Quadro giuridico: GDPR e normativa italiana
- GDPR (Regolamento UE 2016/679). I dati relativi alla salute sono «categorie particolari di dati» e il loro trattamento è soggetto a regole stringenti: il Regolamento ammette il trattamento per finalità sanitarie e assistenziali ma richiede che ciò avvenga sulla base di una delle condizioni di liceità (es. consenso, obbligo contrattuale/assistenza sanitaria, norme nazionali) e con adeguate garanzie, incluso il rispetto del segreto professionale. Questo consente la circolazione di dati sanitari all’interno dell’équipe, purché limitata al necessario.
- D.lgs. 101/2018 (adeguamento al GDPR). In Italia il quadro normativo nazionale recepisce il GDPR e precisa le modalità di trattamento dei dati sensibili in ambito sanitario, ribadendo l’esigenza di misure organizzative e tecniche per la tutela della riservatezza.
- Codice Penale. La rivelazione indebita del segreto professionale è sanzionata dall’art. 622 c.p.; per i casi che coinvolgono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio si aggiungono le fattispecie dell’art. 326 c.p. La responsabilità penale rimane un rischio reale per chi divulga dati senza giustificazione.
L’OSS è tenuto al rispetto della riservatezza?
Sì. Anche se l’OSS non è soggetto all’iscrizione ad Albi come l’infermiere, opera nell’ambito del processo assistenziale e, perciò, è vincolato all’obbligo di riservatezza: la condivisione di informazioni sanitarie con gli OSS è legittima se finalizzata all’assistenza e se l’OSS le utilizza esclusivamente per le mansioni assegnate. La normativa europea e nazionale, insieme all’art. 39 del Codice FNOPI 2025, legittimano questo scambio condizionato. L’inosservanza può determinare responsabilità disciplinari, civili e penali.
Quando la condivisione è «ammissibile»
Per tradurre i principi in pratica clinica, si raccomanda la seguente checklist decisionale:
- Finalità assistenziale chiara e documentata. Condividere dati solo se necessari per svolgere una specifica attività di cura (igiene, somministrazione alimentare, mobilizzazione, sorveglianza). Collegare sempre la comunicazione a una precisa esigenza assistenziale e annotarla nella documentazione clinica (Art.36).
- Minimizzazione dei dati. Trasmettere il minimo indispensabile: informazioni sul quadro clinico strettamente rilevanti per l’attività dell’OSS (es. «rischio di caduta», «necessità di sorveglianza durante pasti», «presenza di cateteri/ferite che richiedono attenzione»), evitando dettagli diagnostici o anamnestici non necessari.
- Informativa e rispetto delle volontà del paziente. Rispettare eventuali richieste del paziente di limitare la circolazione di informazioni; ottenere consenso quando necessario e documentare le preferenze (Art.36 e Art.29). Nelle comunicazioni con familiari o terzi seguire le disposizioni del GDPR e della normativa nazionale.
- Formazione e chiarimento degli obblighi. Prima di affidare compiti, l’infermiere deve informare e, dove utile, formare l’OSS sul dovere di riservatezza e sulle limitazioni d’uso dei dati (Art.39).
- Eccezioni giuridiche e «giusta causa». In situazioni previste dalla legge (obbligo di referto/denuncia per reati, stato di necessità per salvaguardare la vita o la sicurezza, o altre cause di legge), l’infermiere può e deve rivelare informazioni anche senza consenso, sempre annotando motivazioni e passaggi operativi nella documentazione.
Ricapitolando:
L’infermiere può informare l’OSS sulle patologie?
Sì, ma solo se è necessario per l’assistenza.
L’art. 39 del Codice FNOPI 2025 afferma che l’infermiere:
“pianifica, supervisiona e verifica, per la sicurezza dell’assistito, l’attività degli operatori di supporto”.
Questo implica che l’infermiere è legittimato a condividere informazioni cliniche con l’OSS quando tali dati sono:
- funzionali alle mansioni affidate
- necessari per prevenire rischi
- utili per garantire la continuità delle cure
Non è mai legittima la divulgazione generalizzata o non pertinente.
L’OSS è tenuto al segreto?
Assolutamente sì.
Anche se non iscritto a un Ordine, l’OSS:
- opera nel processo di cura
- tratta dati sanitari
- è soggetto al segreto d’ufficio e alla normativa privacy
La rivelazione indebita può configurare:
- art. 622 c.p. – rivelazione di segreto professionale
- art. 326 c.p. – rivelazione di segreto d’ufficio
Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) definisce i dati sulla salute come categorie particolari di dati.
Sono trattabili solo se:
- necessari per finalità di cura
- trattati da soggetti vincolati al segreto
- limitati allo stretto necessario (principio di minimizzazione)
In Italia il quadro è integrato dal D.Lgs. 101/2018.
Quando la rivelazione è giustificata
L’infermiere può comunicare informazioni sanitarie:
- per finalità assistenziali
- con consenso del paziente
- per obbligo di legge (referto, denuncia)
- in stato di necessità (pericolo grave e imminente)
Ogni comunicazione deve essere motivata e tracciata in cartella.
Checklist operativa per la pratica clinica
Prima di informare un OSS chiediti:
✔ È indispensabile per l’assistenza?
✔ È collegata a una mansione precisa?
✔ Sto comunicando solo ciò che serve?
✔ Il paziente è stato informato?
✔ È documentato in cartella?
Se la risposta a una sola di queste è “no”, la comunicazione non è lecita.
Raccomandazioni operative
- Protocollo scritto aziendale che definisca quali informazioni possono essere condivise con OSS, in quali modalità (verbale controllata, nota in cartella, sistemi informatici protetti) e come documentare la comunicazione.
- Moduli informativi e registri per tracciare le comunicazioni rilevanti ai fini dell’assistenza e del consenso/diniego del paziente. (collegamento con Art.36).
- Formazione obbligatoria per OSS sul GDPR, sulla riservatezza e sulle procedure aziendali: breve corso certificato che attesti la presa visione degli obblighi.
- Supervisione e feedback: l’infermiere responsabile deve verificare periodicamente che le informazioni condivise siano state utilizzate correttamente e che non si siano verificati incidenti di divulgazione. (Art.39).
Riferimenti normativi e documentali principali
- Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche, FNOPI — testo approvato 21 feb 2025, in vigore dal 22 mar 2025 (vedi Art. 29, 30, 36, 39).
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
- Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (adeguamento al GDPR).
- Codice Penale: art. 622 (rivelazione di segreto professionale); art. 326 (rivelazione di segreti d’ufficio).
Redazione Nurse Times
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