Il decreto legislativo (recepimento direttiva Ue 2024/782) aggiorna i profili formativi: competenze digitali, cliniche e collaborazione interprofessionale per i corsi di laurea delle tre professioni.
Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo che recepisce la direttiva Ue 2024/782, aggiornando i requisiti minimi di formazione per infermiere responsabile dell’assistenza generale, odontoiatra (dentista) e farmacista. La modifica allinea l’Italia agli standard europei, inserendo, tra le novità principali, competenze digitali, potenziamento dell’esperienza clinica e forme strutturate di collaborazione interprofessionale.
Questo aggiornamento interviene sul Testo unico delle professioni (Decreto legislativo n. 206/2007) e ridefinisce i profili formativi attraverso modifiche agli articoli che descrivono conoscenze, abilità ed esperienza pratica richieste ai corsi di studio. L’obiettivo dichiarato è garantire una formazione più aderente all’evoluzione scientifica, tecnologica e organizzativa della sanità europea, favorendo anche la mobilità professionale nell’Unione europea.
Cosa cambia nel dettaglio (punti chiave)
- Infermieristica – Il nuovo comma ridefinisce le conoscenze di base (scienze biologiche e comportamentali), rafforza l’esperienza clinica sotto supervisione qualificata, introduce capacità di leadership e decision making, e richiede competenze relative alle innovazioni tecniche e digitali nella cura. Queste modifiche mirano a integrare teoria e pratica, con attenzione alla presa in carico del paziente.
- Odontoiatria – Oltre alle conoscenze cliniche e diagnostiche consolidate, il percorso formativo include ora una formazione strutturata in odontoiatria digitale e la dimostrazione dell’esperienza clinica adeguata.
- Farmacia – La formazione del farmacista viene orientata in modo più marcato verso la farmacia clinica, l’assistenza farmaceutica, la sanità pubblica, e competenze nell’uso delle tecnologie dell’informazione e dei sistemi digitali applicati ai medicinali.
Aspetto finanziario: clausola di invarianza
Il decreto contiene una clausola di invarianza finanziaria: l’attuazione non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni dovranno pertanto riadattare programmi e risorse all’interno dei budget esistenti. Questo elemento è stato sottolineato nelle fonti istituzionali e nei dossier di accompagnamento.
Tempistiche e obblighi per l’attuazione
La direttiva Ue 2024/782 stabilisce anche termini per l’adozione dei provvedimenti nazionali necessari; in diversi documenti ufficiali si fa riferimento al termine per la completa recezione entro il 4 marzo 2026. Il decreto approvato dal Governo fissa la decorrenza a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Nei prossimi mesi sarà essenziale il lavoro congiunto tra ministero dell’Università, ministero della Salute, atenei e Regioni per definire i decreti attuativi, i nuovi ordinamenti didattici e i criteri di accreditamento dei tirocini. Monitoreremo gli sviluppi su: linee guida ministeriali, eventuali bandi per adeguare strutture formative e aggiornamenti ai piani di studio universitari.
Di seguito il testo del decreto legislativo.
Redazione Nurse Times
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