L’articolo 10-bis del Ddl prestazioni sanitarie, da poco approvato in Senato, prevede che la certificazione di malattia potrà avvenire anche da remoto. Potrà essere cioè rilasciato anche dopo una televisita: una svolta per cittadini e medici, in linea con l’innovazione della sanità digitale.
La visita a distanza tramite strumenti di telemedicina sarà dunque considerata valida a tutti gli effetti per la constatazione diretta dello stato di salute del paziente, ai fini del rilascio del certificato medico. Fino a oggi, invece, la legge imponeva al medico l’obbligo di visitare fisicamente il paziente prima di certificare la malattia. Una prassi, in realtà, spesso aggirata con semplici consulti telefonici, comunque rischiosi per il medico: certificare senza visita esponeva a sanzioni disciplinari e, in certi casi, anche a responsabilità penali.
Va ricordato che la televisita non è una semplice chiamata. Secondo le linee guida approvate nel 2020 dalla Conferenza Stato-Regioni, si tratta di un vero e proprio atto medico. Il medico interagisce con il paziente in video, eventualmente con l’aiuto di un caregiver, e può condurre un esame clinico parziale, purché la patologia non richieda una valutazione completa tramite ispezione, palpazione, percussione o auscultazione.
La decisione se procedere in remoto o richiedere una visita in presenza spetterà comunque al medico, che dovrà valutare caso per caso. Il servizio potrà essere attivato solo con il consenso del paziente o di un familiare autorizzato, e il collegamento dovrà avvenire in tempo reale. Come sempre, il certificato sarà trasmesso telematicamente all’Inps.
Il Ddl prestazioni sanitarie prevede anche i primi stanziamenti per favorire l’adozione della telemedicina da parte dei medici di famiglia, in particolare per prestazioni di base come la televisita. Un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni aggiornerà le attuali linee guida per includere formalmente la certificazione di malattia tra le prestazioni erogabili a distanza.
Redazione Nurse Times
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