Quella dell’infermiere tuttofare sembra sia diventata una figura molto richiesta nei nostri diversi sistemi sanitari regionali.
Questa volta arriva dalla a.s.l. Napoli Centro, Presidio Ospedaliero San Paolo, unità operativa di anestesia e rianimazione, una disposizione sconvolgente che prende forma in questo avviso, con tanto di firma dei responsabili dirigenti medici, che mette in mostra un’inequivocabile realtà: l’infermiere italiano, quello che si avvia verso le competenze specialistiche non si libererà mai dello spettro del passato, il mansionario ritorna in modo prorompente (forse non ci ha mai lasciato) nella quotidianità…
E’ del tutto evidente che questa è una disposizione che contrasta nettamente quanto affermato dal nostro codice deontologico, art. 49:
“L’infermiere, nell’interesse primario degli assistiti, compensa le carenze e i disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui opera. Rifiuta la compensazione, documentandone le ragioni, quando sia abituale o ricorrente o comunque pregiudichi sistematicamente il suo mandato professionale”.
La parola “eccezionalmente” viene trasformata in ordinario, e come per magia gli infermieri si ritrovano a rivestire il ruolo di tappabuchi della sanità italiana.
La situazione lavorativa del personale Infermieristico descritta nella disposizione comporta un evidente demansionamento, con conseguente svilimento del profilo professionale e depauperamento del patrimonio delle proprie competenze.
Di seguito riportiamo alcune sentenze che riprendono precisamente le condizioni demansionanti cui costretti gli infermieri, invitando tutti, ad assumersi le proprie responsabilità.
ALCUNE SENTENZE IN ARGOMENTO
- sent. N. 1078 RG n. 9518/80, Cron. 2210 del 09 febbraio 1985 “non compete all’infermiere ma al personale subalterno, rispondere ai campanelli dell’unità del paziente, usare padelle e pappagalli per l’igiene del malato e riassettare il letto”
- sent. N. 1116 del 21 luglio 1995 Cassazione Sez. V “per mansione inferiore si intende quella assegnata (da una norma) ad una diversa qualifica e che, invece, viene svolta da una qualifica superiore con carattere di continuità, prevalenza ed esclusività”
- sent. N. 24293/2008 Corte di Cassazione chiamata a decidere sul caso di mansioni inferiori ha stabilito: “richiamando la consolidata giurisprudenza di questa Corte al riguardo, la modifica delle mansioni di cui all’art. 2103 C.C. non può avvenire in maniera dequalificante ma deve essere mirata al perfezionamento e all’accrescimento del corredo di esperienze, nozioni e perizie acquisite nella fase pregressa del rapporto. Le mansioni inferiori svolte dal ricorrente, sono state ritenute elementari, estranee alle esperienze professionali pregresse, aventi in sé un maggior rischio di fossilizzazione delle capacità della dipendente medesimo”
- Cass. Sez. Lav. N. 7018 del 27 maggio 2000 ha postulato la prevalenza delle mansioni sostanziali su quelle formali nel senso che, “per individuare l’illecito mansionale, non è indispensabile acclarare la presenza di un atto formale, essendo sufficiente che il lavoratore svolga mansioni inferiori de facto”.
- Cass. Sezione Lavoro n. 7453 del 12 aprile 2005 “vieta all’Azienda di mutare le mansioni senza l’accordo del dipendente”
- Tribunale Civile di Milano sez. Lav. N. 2908 del 5.11-29.12. “se l’organico è inadeguato e il dipendente è obbligato, anche di fatto, a svolgere mansioni non attinenti al proprio profilo funzionale, ha diritto al risarcimento per lesione della dignità professionale in quanto deve sopperire ad un gravoso ed improprio cumulo di mansioni. Ne consegue che ha diritto al risarcimento valutato in via equitativa ex art.1226 C.C.
- Cass. Sez. Lav. N. 6419 del 17 maggio 2000 “ nel pubblico impiego sono vietate le mansioni inferiori o promiscue”
- Cass. Sez. Lav. N. 1307 del 7 febbraio 1998 “il dipendente può rifiutarsi di eseguire la prestazione lavorativa contestata se essa è ritenuta dequalificante”.
…infermieri demansionati, con gli stipendi più bassi d’Europa!
Giuseppe Papagni
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