Home Infermieri Normative Orario di lavoro nella sanità pugliese. Si va verso un’ulteriore contrazione dell’offerta sanitaria. Senza infermieri non c’è futuro!
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Orario di lavoro nella sanità pugliese. Si va verso un’ulteriore contrazione dell’offerta sanitaria. Senza infermieri non c’è futuro!

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regione Puglia
Il Dipartimento della Salute della regione Puglia, diretto dal dott. Giovanni Gorgoni, ha formulato in una nota indirizzata a tutte le Aziende sanitarie, le Linee di indirizzo applicati e delle “nuove” disposizioni in materia di orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanità di cui alla recente direttiva europea.

Nel Merito si rivolge a rivedere le modalità di programmazione dei turni di lavoro nelle strutture di degenza ospedaliera h 24 ore in virtù dell’entrata in vigore delle disposizioni previste dall’articolo 14 della legge 161 2014 previste per il 25 novembre.
L’avvicinarsi della data di entrata in vigore della disposizione, non essendo previste altre deroghe (peraltro ipotesi subito scartate da tutte le organizzazioni sindacali) nel comunicato si “…invitano i dirigenti a trasmettere urgentemente informazioni sui piani mensili di attività per il mese di dicembre (degenza, ambulatorio, sale operatorie, emergenza, etc. ) evidenziando, rispetto alla normativa in parola, le criticità che si dovessero presentare”.

A questo punto è lecito chiedersi: come fare ad assicurare la continuità assistenziale se non viene prevista l’assunzione di infermieri, medici e personale di supporto?

Infatti nella nota non si fa riferimento ad assunzioni che dovrebbero scongiurare situazioni limite denunciate ad esempio dal presidente del collegio Ipasvi di Bari, Andreula dal titolo “Infermieri in turno in sala operatoria per 12 ore di fila E’ assurdo!” e ripresa in un nostro precedente articolo.
A tal proposito riportiamo quali saranno i cambiamenti previsti dall’art. 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 “disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Legge europea 20013-bis” (GU n. 261 del 10/11/2014), proprio per superare la procedura di infrazione n. 2011/4185 che interessava il personale dirigente e sanitario del SSN.

Nel testo dell’art. 14 citato si prevede che dal 25 novembre 2015 l’attuale comma 6-bis dell’art. 17 del dlgs 66/2003 sia abrogato:
6-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori. (modificato dalla legge Finanziaria 2008).

Quindi dal 25 novembre 2015 non saranno più possibili deroghe all’art. 7 (in attesa di vedere ciò che normerà il prossimo contratto nazionale) del dlgs 66/2003:
Art. 7
Riposo giornaliero
1. Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità. (modificato dal giugno 2008)

L’art. 7 quindi tratta di riposo giornaliero. Al fine di garantire il diritto alle 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore occorre fare presente che la “reperibilità” non è considerata orario di lavoro. Al proposito si distingue tra reperibilità “passiva” (l’attesa a casa della chiama in servizio per cui è previsto il ristoro del disagio attraverso una apposita indennità) e “attiva” che ha luogo nel momento in cui la chiamata in servizio dà luogo a orario di lavoro effettivo (straordinario ai sensi del comma 9 del CCNL 2001).
Quindi solo la reperibilità attiva può essere considerata orario di lavoro, di contro il servizio di reperibilità non equivale all’effettiva prestazione lavorativa come tra l’altro prevista dalle sentenze della Cassazione N. 14288/2011, n. 27477/2008.

Intanto notizia di qualche ora fa praticamente “sul filo di lana”, la presentazioni di alcuni emendamenti da parte dei ministri Lorenzin e Madia che prometterebbero l’avvio di nuove assunzioni, la copertura finanziaria arriverebbe dai risparmi previsti dalle norme sulla responsabilità professionale, che dovrebbero ridurre i costi della medicina difensiva. 

Massimo Randolfi

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