Riceviamo e pubblichiamo una nota pervenutaci dall’Aadi (Associazione Avvocatura di Diritto Infermieristico) sull’intervista rilasciata a NurseTimes dalla presidente della FNC Ipasvi Barbara Mangiacavalli che aveva come tema principale l’art. 49 del nostro codice deontologico e il demansionamento (CLICCA QUI).
A seguito dell’intervista data dalla presidente Barbara Mangiacavalli a Nurse Times, ci sentiamo in dovere di fare alcune precisazioni sull’assistenza diretta.
Con articolo pubblicato nella rivista “L’infermiere” – gennaio – febbraio 1992 a pag. 46, il Prof. Avv. Nicola Ferraro, docente di diritto civile all’Università Federico II di Napoli, ha disaminato la questione della pulizia del malato (rectius cure igieniche) ritenendo che, ai sensi del D.P.R. n. 225/74, essendo state assegnate dette competenze all’infermiere generico, non spettassero all’infermiere professionale soprattutto in virtù degli artt. 99 e 100 T.U. Leggi Sanitarie che definivano l’attività dell’infermiere come “professione” includendola nel novero delle attività intellettuali di cui all’art. 2229 C.C..
L’esperto giurista considerava che a seguito della soppressione delle scuole per infermieri generici effettuata con Legge 03 giugno 1980 n. 243 e della creazione, sostitutiva, dell’O.T.A. con D.P.R. 28 novembre 1990 n. 384, spettasse a quest’ultima figura l’espletamento delle cure igieniche del malato.
Il 16 maggio 1994 con prot. n. 85/UL/94 ad oggetto: Competenza dell’infermiere e dell’OTA, il giurista, in qualità di responsabile dell’Ufficio legale del Collegio I.P.A.S.V.I. denunciava il Policlinico di Roma per sfruttamento degli infermieri ed, in particolare, dichiarava illegittime le seguenti mansioni: preparazione e distribuzione delle colazioni, riassetto del letto, uso di padelle e pappagalli, cure igieniche al malato, svuotamento delle sacche di urina.
Queste mansioni non sono attribuibili all’infermiere professionale così come prevede anche il Capitolo 1 dell’Accordo di Strasburgo del 25 ottobre 1967, ratificato in Italia con legge 15 novembre 1973 n. 795 (che portò alla successiva redazione del D.P.R. n. 225/74).
Eravamo nel 1994.
La declaratoria delle funzioni dell’O.S.S. (Operatorio Socio Sanitario) del V livello (ora categoria C), è stabilita dall’Accordo Conferenza Stato Regioni del 22 Febbraio 2001: “Disciplina del Profilo Professionale di Operatore Socio Sanitario e relativo ordinamento didattico”. L’Accordo Conferenza Stato-Regioni, stabilisce le minime mansioni e funzioni che l’O.S.S. deve svolgere su tutto il territorio nazionale.
“Le attività dell’Operatore Socio-Sanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire:
1) Assistenza diretta e di supporto alla gestione dell’ambiente di vita;
2) Intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
3) Supporto gestionale, organizzativo e formativo.
Allegato A – Elenco delle principali attività previste per l’Operatore Socio-Sanitario.
Assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero: assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale; realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico…”
Soddisfare i bisogni igienico-domestico-alberghieri “direttamente” significa essere demansionati.
Le responsabilità non sono solo sindacali perché all’infermiere viene insegnato un ruolo improprio che le aziende sfruttano per generare l’effetto “tappabuchi”.
Segreteria Sicilia Aadi
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