Con apposito Decreto Legislativo, immediatamente applicabile, presentato dal sottosegretario agli affari europei, Sandro Gazi, è stato recentemente recepita la direttiva 2013/55/UE dal Consiglio dei Ministri e del regolamento comunitario n. 1024/2012.
Le novità introdotte con la nuova norma sono molteplici e importanti. Nel dettaglio:
- introduzione della tessera professionale, con lo scopo di favorire la libera circolazione dei professionisti;
- un meccanismo di segnalazione per i professionisti della salute che hanno visto, nei loro confronti, un’erogazione di una sanzione disciplinare o penale;
- la possibilità di ottenere un accesso parziale alla professione, secondo determinate condizioni;
- ottenere il riconoscimento di tirocini professionali effettuati all’estero.
Nel Decreto legislativo di recepimento della Direttiva Europea viene riportata dunque una elencazione delle competenze dell’infermiere definito “responsabile dell’assistenza generale infermieristica” per distinguerlo dall’infermiere con competenze avanzate o con competenze specialistiche già operativo in alcuni Paesi dell’UE. Quindi viene definito un livello minimo dei contenuti professionali che devono essere posseduti e agiti dagli infermieri che operano nella Unione Europea.
Quel livello comune e minimo è stato definito:
– a tutela dei cittadini che potrebbero essere assistititi da infermieri provenienti da ognuno dei Paesi che compongono la UE (e non solo) stante la libera circolazione dei professionisti sanitari ora rafforzata con l’attivazione dalla tessera professionale europea;
– per allineare e omogeneizzare i contenuti del percorso formativo e dell’esercizio professionale di quei professionisti in tutti i Paesi dell’UE.
Il Governo, assumendo con Decreto legislativo la direttiva europea ha, dunque, recepito e fatte proprie le competenze “minime” che anche gli infermieri italiani dovranno porre in essere e garantire.
Per l’infermiere italiano cambia poco, visto il D.M. 739/94 e la legge 251/00, un richiamo quindi all’esercizio delle proprie competenze professionali in piena autonomia, essendo il responsabile dell’assistenza generale:
- Individuare autonomamente le cure infermieristiche necessarie utilizzando le conoscenze clinico – teoriche attuali nonché di pianificare, organizzare e prestare le cure infermieristiche nel trattamento dei pazienti, sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite, in un’ottica di miglioramento continuo della pratica professionale;
- di lavorare efficacemente con altri operatori del settore sanitario, anche per quanto concerne la partecipazione alla formazione pratica del personale sanitario sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite;
- di orientare individui, famiglie e gruppi verso stili di vita sani e l’autoterapia, sulla base delle conoscenze e delle abilità acquisite;
- di avviare autonomamente misure immediate per il mantenimento in vita e di intervenire in situazioni di crisi e catastrofi;
- di fornire autonomamente consigli, indicazioni e supporto alle persone bisognose di cure e alle loro figure di appoggio;
- di garantire autonomamente la qualità delle cure infermieristiche e di valutarle;
- di comunicare in modo esaustivo e professionale e di cooperare con gli esponenti di altre professioni del settore sanitario;
- di analizzare la qualità dell’assistenza in un’ottica di miglioramento della propria pratica professionale come infermiere responsabile dell’assistenza generale”.
Appare evidente, quindi, come il ruolo dell’infermiere, quale professionista responsabile dell’assistenza generale infermieristica, ricopra una posizione e un’importanza centrale e strategica nel mondo sanitario in Europa. Se, anche in Italia, si riuscisse a tradurre in pratica, in tutti i setting assistenziali, quanto richiamato dalla normativa in vigore, il Servizio Sanitario Nazionale non potrebbe che giovarne, implementando appropriatezza, qualità, sicurezza, efficacia, efficienza e, conseguentemente, riducendo i costi sanitari.
Carmelo Rinnone
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