La ratio che alcune aziende ospedaliere hanno sostenuto è dettata dalla carenza di personale ausiliario e specificatamente agente socio-sanitario, agente socio-sanitario specializzato (ex 4° livello), operatore tecnico addetto all’assistenza e operatore socio sanitario.
Tale ratio è sostenuta, secondo alcune aziende sanitarie, da una precisa norma ovvero l’ art. 2, lettera V della legge n. 421 del 1992 che autorizza lo svolgimento delle mansioni inferiori solo in via occasionale e con sistemi di rotazione che non permettano la fossilizzazione della mansione illegittima. Ad adiuvandium, le aziende ritengono che, logicamente, gli operatori sanitari che hanno prodotto il rifiuto debbano anche raccoglierlo e confezionarlo.
Il prof. Mauro Di Fresco, Presidente dell’Associazione Avvocatura di Diritto Infermieristico (ADI) ha analizzato la situazione normativa in materia.
In alcune realtà l’attività demansionante è dettata dalla carenza prevedibile del personale all’uopo designato ovvero la carenza del personale ausiliario non è evento eccezionale se è ordinata dalla turnazione decisa dallo stesso datore di lavoro.
In questo caso l’assurdità è palese: l’eccezionalità è decisa dal datore di lavoro che si avvale della norma succitata per demansionare il personale evitando, così, di impegnare le risorse economiche che servirebbero per contrastare la carenza di personale.
La situazione demansionante riguardante i ROT presente in alcuni ospedali italiani sembra essere un fenomeno ciclico dove una concatenazione di eventi, che dovrebbero essere dettati dall’eccezionalità, si ripetono all’infinito.
In verità l’interpretazione giuridica della legge n. 421/92 è quella di ricorrere al demansionamento in casi del tutto eccezionali, non prevedibili, per rispondere ad esigenze contingenti.
Il punto fondamentale è che, secondo la legge, è possibile scendere di un solo livello.
Pertanto dall’analisi normativa emerge quanto segue:
“LA CHIUSURA DEI CONTENITORI PER RIFIUTI OSPEDALIERI TRATTATI NON È COMPETENZA INFERMIERISTICA”.
Simone Gussoni
Fonti: Tribunale Civile di Roma, I Sez. Lavoro, sent. n. 2771 del 16.02.2012 Prof. Mauro Di Fresco.
Associazione Avvocatura di Diritto Infermieristico
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