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Qual è il giusto compenso per un Infermiere Libero Professionista?

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Quale è il giusto compenso che un Infermiere Libero Professionista può richiedere per le proprie prestazioni professionali?

La legge n°27 del 2012 ha di fatto abrogato i tariffari riguardanti la Libera Professione. L’infermiere ha pertanto l’onere di determinare in maniera oculata l’importo relativo al servizio erogato al cliente. In particolare la legge n°27 del 2012, abolendo i tariffari professionali, ha introdotto alcune norme che l’Infermiere deve osservare nel rispetto di colui che ne richiede la prestazione.

La mancanza di uno strumento ufficiale rende complessa la definizione di un importo equo per ogni singola prestazione offerta.

I criteri e i parametri da utilizzare per stabilire quale sia il giusto compenso per un infermiere libero professionista sono riportati di seguito:

Ai sensi della legge n°27, l’infermiere, prima di accettare un lavoro, deve informare il committente riguardo a:
  • i dati della polizza assicurativa su eventuali danni provocati nell’esercizio della loro funzione;
  • il grado di complessità del lavoro;
  • il compenso dovuto corrispondente all’attività svolta.

Il paziente dovrà essere informato non solo dei rischi del trattamento, ma anche del compenso che dovrà essere riconosciuto al professionista. La pattuizione del compenso quindi deve avvenire nel momento del conferimento dell’incarico e non successivamente. L’importo dovrà essere adeguato alla complessità della prestazione offerta.

L’infermiere professionista avrà l’obbligo di redarre un preventivo dettagliato nel quale venga evidenziato il costo di ogni singola voce. In particolare, il preventivo dovrà indicare:

  • compenso;
  • spese;
  • oneri;
  • contributi;
  • rimborsi (eventuali) per tirocinanti.

Analizzando il decreto n.165 emanato dal Ministero della Salute il 19 luglio 2016 è possibile stabilire quale sia il giusto compenso. Tale delibera stabilisce i criteri per la determinazione delle somme dovute per le prestazioni offerte da Medici, Infermieri, Psicologi, Farmacisti e Veterinari.

Vengono elencati i valori medi di riferimento per ogni singola prestazione. La tabella rappresenta un ottimo punto di partenza per calcolare i giusti compensi ai quali aggiungere le seguenti voci:

  • spese da rimborsare a qualsiasi titolo;
  • gli oneri (come ad esempio la marca da bollo);
  • i contributi dovuti ad eventuali ausiliari incaricati dal professionista.

Per quanto riguarda i parametri specifici che determinano direttamente l’entità del compenso bisogna prendere in considerazione i valori tabellari. Il compenso può subire variazioni anche in seguito ad altri fattori, come il costo del lavoro e delle tecnologie sanitarie (ammortamento), dei consumi e di altri costi generali e del margine atteso.

Per gli infermieri vengono elencate 190 voci di intervento, suddivise in due gruppi:
  • prestazioni di tipo tecnico: indicate con la lettera “T”, il loro valore può essere incrementato per un massimo del 25% in liquidazione;
  • prestazioni di tipo relazionale: indicate con la lettera “R”, il loro valore può crescere fino al 100%.
Al fine di auto-tutelarsi, l’infermiere libero professionista deve operare nel rispetto di alcuni particolari adempimenti.

In primis non bisogna sottovalutare l’importanza del preventivo, che oltre ad avere un valore probatorio (nel caso un paziente si rivolga ad un giudice per un’eventuale controversia) permette al professionista di lavorare nella massima trasparenza.

È fondamentale che un infermiere professionista conosca i valori indicati nella tabella allegata al decreto del 2016. Infatti anche se tali parametri non siano vincolanti, sono molto utili per determinare il giusto prezzo per un lavoro svolto.

Nel decreto si fa riferimento a 190 prestazioni, distinte in base a otto diverse funzioni dalla funzione respiratoria a quella dell’alimentazione.

Il decreto detta i parametri generali tra cui, all’articolo 2:

  • Per le prestazioni non espressamente individuate nelle tabelle di cui all’allegato 1 il compenso è determinato in via analogica, sulla base dei parametri specifici indicati nell’art. 3 e con le maggiorazioni previste nell’art. 4.
  • Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, inclusa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari  incaricati dal professionista sono considerati tra le spese dello stesso. Il provvedimento di liquidazione indica in modo distinto l’ammontare del compenso dovuto al professionista, delle spese, degli oneri e dei contributi, nonché il totale omnicomprensivo di tali voci.
  • I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa.
  • Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico, ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio.
  • Quando l’incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche se la stessa prestazione è eseguita da più soci.
  • Per gli incarichi non conclusi, o costituenti prosecuzione di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svolta.

Mentre all’art. 3 sono indicati i parametri specifici come il costo del lavoro, il costo della tecnologia sanitaria, consumi, costi generali e il margine atteso.

Simone Gussoni

Allegati

Decreto 19 luglio 2016 n 165

Tabella Allegato decreto 19 luglio 

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