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Indennità di maternità e malattia. Assoggettamento previdenziale

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ENPAPI: Modello UNI/2017, variazioni attività, ultra sessantacinquenni 1
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L’articolo 6, comma 2 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) stabilisce che:

“I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o
perduti.”

Pertanto, quando una indennità va a sostituire un reddito o risarcire un danno consistente nella perdita del reddito, ha la stessa natura del reddito sostituito o perduto (circolare n.189/E del 21 settembre 1999 dell’Agenzia delle Entrate).

Se ne deduce che le indennità di maternità e di malattia erogate da ENPAPI costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti e sono assoggettate al medesimo regime sia fiscale che contributivo.

Per effetto delle suddette disposizioni, tali somme devono essere dichiarate utilizzando le stesse modalità di dichiarazione del reddito sostituito.

In particolare, in caso di libero professionista, gli importi a titolo d’indennità costituiscono un reddito da lavoro autonomo, da esporre nell’apposito quadro del modello UNICO e da assoggettare ad imposizione previdenziale presso l’Ente Previdenziale di riferimento (ENPAPI).

 

Redazione NurseTimes

Fonte: Enpapi.it

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