Si riaccende, di nuovo, il dibattito sul rapporto tra infermiere e OSS. A gettare benzina sul fuoco, stavolta, è stato un avvocato che ha dichiarato in una consulenza: “Tra infermiere e OSS non si può affermare la sussistenza di un rapporto gerarchico”. La replica dell’Infermiere Legale Matteo Incaviglia, Segretario AADI Sicilia, non si è fatta attendere molto. La riportiamo qui integralmente.
Il parere dell’avvocato in questione non è condivisibile per i seguenti motivi:
Il D.M. 739/1994 Individua L’infermiere come il responsabile dell’assistenza generale Infermieristica, pianifica, gestisce e valuta gli interventi assistenziali.
All’art. 1 comma 3 paragrafo b) ad litteram legis: identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
al paragrafo f), “per l’espletamento delle sue funzioni si avvale, ove necessario, dell’opera del personale di supporto”
L’aver usato, il legislatore, la terminologia “identifica, pianifica, gestisce e valuta” palesa senza tema di smentita che altri operatori devono attuare quanto pianificato dall’infermiere, tanto è vero che all’infermiere è demandata la definitiva valutazione.
L’accordo Stato Regioni 22 febbraio 2001 all’Art. 1 individua la figura e profilo dell’OSS, le sue principali attività sono finalizzate a soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sociale e sanitario, oltre che a favorire il benessere e l’autonomia dell’utente.
Non si può essere d’accordo con le affermazioni “Laddove presso la struttura non esista un documento che disponga quali sono le mansioni degli Oss e il rapporto tra questi e l’infermiere, si suggerisce al lettore di scrivere direttamente al responsabile della struttura, manifestando la necessità che gli operatori socio sanitari si adeguino alle direttive dell’infermiere, nell’interesse del buon andamento dell’attività e della tutela dei pazienti, anche al fine di scongiurare incidenti spiacevoli e incorrere in gravi responsabilità dei singoli e della struttura stessa” per il semplice assunto che NON può essere un documento della struttura a determinare quale siano i profili di responsabilità delle due figure professionali.
Sa bene l’avvocato in questione che i documenti aziendali soccombono alle leggi dello stato le quali prevalgono nella gerarchia delle fonti di diritto.
Pensiamo pertanto che l’avvocato si sia limitata a leggere l’accordo Stato Regioni 22 febbraio 2001 senza considerare il DM 739/1994.
Inf. Legale Matteo Incaviglia, Segretario AADI Sicilia
Lascia un commento