E molti OSS continuano a esibire strani attestati di enti privati che secondo loro (o secondo quanto gli è stato promesso?) li abiliterebbero a svolgere pratiche infermieristiche invasive e non esenti da rischi, come ad esempio l’aspirazione tracheobronchiale a pazienti tracheostomizzati e ventilati meccanicamente. La realtà, però, è assai diversa…
Pochi giorni fa, col nostro articolo “A Roma gli OSS vengono ‘abilitati’ a pratiche infermieristiche invasive” abbiamo alzato un gran polverone e ci siamo accorti che molti, tra operatori e cittadini, sono alquanto confusi. Gli OSS, visto il mare di corsi di formazione (da parte di enti privati) che gli promettono non si sa quante “S” o chissà quali fantasmagoriche abilitazioni valide ovunque, possono davvero svolgere mansioni che esulano dalla loro sfera di competenza? Ed eseguirle in autonomia? La risposta, leggi dello Stato alla mano, è NO.
Con un’eccezione: l’aspirazione tracheobronchiale ai pazienti tracheostomizzati che vengono assistiti a domicilio. A dirlo è una legge che, a livello nazionale, abilita di fatto i caregiver e gli altri operatori (badanti, OSS, ecc.) che si avvicendano a casa del paziente a tale procedura. Trattasi di una sorta di rettifica dell’Accordo Stato Regioni del 2001, datata 29 aprile 2010: “Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente la formazione di persone che effettuano la tracheobroncoaspirazione a domicilio del paziente non ospedalizzato”.
Una legge discutibile, questo sì (una procedura di stretta competenza infermieristica e in grado di scatenare complicanze più o meno importanti), ma che di fatto esiste. Il problema è che tale “Accordo”, come specifica il suo Articolo 2, prevede come condicio sine qua non che tale formazione sia “svolta da personale del Servizio Sanitario Nazionale operante presso la struttura che ha in carico il paziente”. E l’abilitazione che ne consegue riguarda solo e unicamente il paziente per cui l’operatore è stato formato, come si legge nell’Articolo 4: “Il nominativo dei destinatari della formazione, completata la stessa, è annotata nel fascicolo del paziente, e solo nei confronti di questi il soggetto formato potrà svolgere la tracheobroncoaspirazione”.
È necessario essere formati da personale del SSN, quindi; e operante presso la ASL che, di fatto, ha in cura il paziente. E, cosa importantissima, ci si può ritenere “formati” solo per quel paziente! Cooperative, enti formativi vari, Srl, Spa, Associazioni, ecc., sono perciò di fatto esclusi. E i loro corsi, più o meno interessanti, oltre al fatto di elevare il livello culturale di chi paga per seguirli e di arricchire in qualche modo il suo curriculum vitae (forse), non abilitano proprio a un bel niente.
Perciò, cari operatori… Informatevi a dovere, prima di farvi spillare preziosi quattrini. E non “vendete” ai cittadini ciò che non potete assolutamente vendere, rischiando seriamente di pagarne poi le gravi e inevitabili conseguenze.
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