Riceviamo e pubblichiamo un comunicato del direttivo dell’Associazione avvocatura diritto infermieristico.
La montagna ha partorito il topolino. La FNOPI, dopo le insistenze di molte associazioni di categoria, tra le quali, l’AADI, ha emanato una circolare esplicativa diretta agli OPI provinciali, all’interno della quale, “dovrebbero” esserci le linee di indirizzo da seguire per certificare la competenza specifica del singolo professionista infermiere da presentare al Tribunale circondariale per l’iscrizione come CTU.
Dopo l’incontro avvenuto nella sede della FNOPI, in data 16 novembre u.s., tra l’AADI, nelle persone del presidente Mauro Di Fresco e del vicepresidente Carlo Pisaniello, alla presenza della presidente FNOPI, Barbara Mangiacavalli, il presidente OPI di Belluno, Luigi Pais Dei Mori, il presidente OPI Grosseto, Nicola Draoli, e l’avvocato di fiducia della FNOPI, Guido Locasciulli, ci saremmo aspettati che le linee emanate fossero molto più comprensibili e che contenessero realmente gli strumenti idonei a evitare una inutile frammentazione interpretativa dell’accordo in oggetto. Ma purtroppo la speranza è stata disattesa. Non crediamo, infatti, che la questione che ha tenuto acceso il dibattito nel panorama infermieristico per mesi sia definitivamente chiusa.
La circolare “esplicativa” continua a sottolineare che, per confermare la “speciale competenza”, questa, va rimessa alla certificazione di ogni singolo Ordine provinciale che dovrà comunque “soggiacere” ad esigenze di “flessibilità e interconnessione” tra i requisiti primari e secondari, sempre tenendo in ogni caso presente la ricorrenza alla specifica competenza che non potrà sussistere laddove non vi siano obbligatoriamente i seguenti requisiti:
- il possesso del titolo abilitante;
- l’esercizio professionale da almeno un decennio;
- l’assenza negli ultimi 5 anni di sospensione disciplinare e nell’assenza di qualsiasi procedimento disciplinare in corso;
- la regolarità formativa ECM…
Come a dire, si torna ab inizio, ossia, nulla appare modificato rispetto al protocollo FNOPI-CSM, a parte il sottolineare in modo ridondante la “speciale competenza” che nessuno ha mai voluto mettere in dubbio. Quello che avevamo evidenziato, sia attraverso i nostri scritti e successivamente in sede di incontro presso la FNOPI, era chiarire alcuni punti del protocollo che non risultavano di facile interpretazione e che avrebbero potuto ingenerare confusione sia ai singoli professionisti che agli OPI provinciali che lo dovevano poi applicare ai futuri periti e CTU.
I punti da noi evidenziati erano prettamente rivolti a sapere se;
- la laurea magistrale fosse requisito imprescindibile e/o comunque superabile;
- a cosa ci si riferisse quando si parlava di procedimenti disciplinari, se ai procedimenti ordinistici o di lavoro e, se ordinistici, comunque rimaneva a nostro avviso aperta la questione dell’incostituzionalità di quella parte dell’articolo del protocollo che impediva di fatto l’iscrizione presso i tribunali sebbene ancora la procedura non fosse conclusa e quindi passata in giudicato. Sappiamo bene che i procedimenti ancora non conclusi intentati dall’ordine (OPI) possono essere impugnati presso la CCEPS (commissione centrale esercenti professioni sanitarie) con risvolti che possono riguardare sia la conferma della sanzione ma anche l’archiviazione;
- la rivalutazione dei master in forense.
Nell’occasione dell’incontro si è discusso per più di due ore rispetto a questi punti e sembrava che fossero stati per lo più condivisi, ma leggendo il regolamento non pare invece di essere stati compresi.
Riteniamo poi pressoché inutile, ai fini della comprensione, utilizzare iperboli dialettiche per spiegare in 4 righe cosa avrebbe dovuto essere titolo preferenziale e cosa no, infatti, nelle linee di indirizzo è stato indicato “…non aver conseguito la laurea magistrale “potrebbe” non determinare necessariamente a rigore dell’art. 3, co. 7 del protocollo, la mancanza della specifica competenza infermieristica, allorché sia allegata in via sussidiaria, la prova e l’entità del percorso professionale, accademico e specializzante compiuto dal singolo infermiere atta a considerare positivamente l’esperienza conseguita nelle aree professionali dell’art. 4, co. 4 del protocollo”.
Ora, è del tutto evidente che ciò che abbiamo appena letto non muta per nulla quello che già era stato previsto nel protocollo FNOPI-CSM, l’uso di un linguaggio che sa di “vecchio politichese” non apporta nessun valore aggiunto alla evidente scelta reiterata dalla FNOPI di considerare requisito primario la laurea magistrale.
Vieppiù che, “i precedenti incarichi peritali” sono stati di nuovo messi in risalto nelle linee di indirizzo; “la positiva valutazione dell’infermiere risiederà anche nell’esperienza qualificata in precedenti incarichi peritali, nell’aver partecipato a master di approfondimento e corsi di formazione con stage, esami finali ed eventuale certificazione di competenze specifche”.
Quale delle indicazioni su indicate è definibile titolo preferenziale? le precedenti esperienze peritali o l’aver partecipato a master o corsi di formazione? e poi, quali master, quali corsi di formazione? non è dato saperlo.
Sarebbe stato più semplice dire: se non si ha questo requisito non si può fare domanda di iscrizione come perito o CTU, senza tante divagazioni letterali. Scrivere; non dovrebbero, potrebbero, sarebbero, lascia solo ulteriori incognite aperte non chiarendo in modo inequivocabile e definitivo se il candidato ha o non ha i requisiti per l’iscrizione presso i Tribunali.
Nulla da eccepire invece riguardo alla previsione di dare rilevante importanza alla positiva frequentazione di corsi inerenti la mediazione secondo il previsto programma ministeriali, ma aggiungerei che, sarebbe auspicabile da parte della FNOPI, anche attraverso o per il tramite degli OPI provinciali, di convenzionarsi con le camere di commercio o con società all’uopo dedicate per permettere al professionista che vuole cimentarsi in questa disciplina, di poter frequentare i suddetti corsi di mediazione, ampliando quindi le proprie competenze e le proprie qualifiche.
In conclusione, pur apprezzando lo sforzo della FNOPI di chiarire alcuni aspetti del protocollo fornendo agli OPI gli strumenti per poter decidere autonomamente ed in serenità se il professionista abbia o no i requisiti previsti per l’iscrizione, crediamo che, la circolare in oggetto, non abbia in nessun modo chiarito e risolto i dubbi, ma anzi, abbia solo tentato e, per giunta in modo decisamente maldestro, di affrontare una questione che in definitiva fin dall’inizio non si voleva risolvere.
Il direttivo AADI
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