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Illegittimo imporre il costo della polizza professionale nella tassa d’iscrizione all’Ordine: lo dice il Tar Piemonte

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Anzianità di servizio maturata, sentenza dà ragione a un infermiere
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Esulta Nursing Up: “Ha vinto la libertà di scelta individuale”.

Il Tar Piemonte ha accolto il ricorso presentato contro la delibera in materia di quote e obbligo assicurativo, annullandola nella parte in cui imponeva, nella tassa di iscrizione all’albo professionale di appartenenza, anche una maggiorazione a titolo di quota del premio assicurativo (vedi sentenza allegata). Lo rende noto il sindacato degli infermieri Nursing Up Piemonte, che ha sostenuto fortemente questa azione legale per affermare l’intangibilità del principio della libertà di scelta individuale. Nella fattispecie, la libertà di scelta per l’assicurazione professionale.

E ora, ad avvalorare questo principio è arrivata una sentenza della Seconda Sezione del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, che si è pronunciato contro l’imposizione di una polizza collettiva per la responsabilità professionale, con relativo addebito del costo nella tassa di iscrizione all’albo. Il motivo, come sempre sostenuto dal sindacato infermieristico, è semplice: non rientra tra le facoltà di un Ordine professionale imporre la propria polizza assicurativa RC colpa grave, trattenendo direttamente l’importo e obbligando gli iscritti a sottoscriverla.

Previo superamento delle diverse eccezioni formali e/o processuali di controparte (in questo caso l’Ordine professionale interprovinciale Tecnici sanitari di Radiologia medica di Torino-Aosta-Alessandria-Asti), il Tar ha accolto la tesi in forza della quale, con quel meccanismo, si imponeva di fatto di aderire alla polizza collettiva, senza possibilità di scegliere altra copertura assicurativa, anche nell’ipotesi in cui, per di più, gli iscritti all’Ordine già disponevano di una propria assicurazione professionale.

Invece, per principio generale, deve essere garantita a qualsiasi individuo terzo che possa beneficiare di un contratto a proprio favore, la possibilità di scegliere se beneficiare o meno di quel contratto e, se lo ritiene, rifiutarne gli effetti, salvo diverso accordo tra le parti interessate. Nella pronuncia il Tar dichiara “illegittimo addossare al singolo iscritto l’onere economico di una polizza assicurativa stipulata dall’Ordine o dalla Federazione, alla quale egli non abbia aderito espressamente”.

Si legge ancora in sentenza: “Ciò che non può ritenersi consentito, in mancanza di una espressione previsione normativa, è che gli Ordini professionali e/o le relative Federazioni possano stipulare polizze professionali collettive, imponendone obbligatoriamente l’adesione ai propri iscritti, anche solo indirettamente. Ad esempio, come nel caso di specie, inserendone la quota di costo pro capite all’interno della tassa annuale di iscrizione all’albo, dovuta obbligatoriamente dagli iscritti a pena di sanzione disciplinare”.

Redazione Nurse Times

ALLEGATO: Sentenza Tar Piemonte

 

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