Il professionista, iscritto all’OMCeO di Aosta, non aveva raccolto un numero sufficiente di crediti ECM. Sanzione comunque ridotta da sei a tre mesi.
Tutto è cominciato nel 2012, con la segnalazione all’OMCeO di Aosta da parte di un paziente che lamentava una lesione a seguito “di condotta colposa per un intervento” eseguito qualche mese prima. Una segnalazione che indusse l’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri ad aprire un procedimento disciplinare nei confronti di un proprio iscritto.
“Dalle verifiche – spiega a Odontoiatria33 il presidente CAO di Aosta, Massimo Ferrero – era emerso che quanto denunciato era riconducibile, tra l’altro, a mancanze professionali dovute all’omesso aggiornamento professionale e, di conseguenza, alla violazione degli obblighi deontologici, oltre che a quelli di legge in tema di ECM”.
L’interessato avrebbe prodotto documentazione che certificava, negli anni interessati dalla verifica, il conseguimento di 89,5 crediti ECM. Per questo l’OMCeO lo sanzionò con la sospensione dall’esercizio alla professione per sei mesi, così come previsto dal Codice deontologico. Una decisione impugnata attraverso il ricorso alla CCEPS, fondato su motivi prevalentemente formali e procedurali.
La Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie ha tuttavia confermato quanto stabilito dall’OMCeO, ricordando che “il medico ha l’obbligo di mantenersi aggiornato in materia tecnico-scientifica, etico-deontologica e gestionale-organizzativa, onde garantire lo sviluppo continuo delle sue conoscenze e competenze in ragione dell’evoluzione dei progressi della scienza, e di confrontare la sua pratica professionale con i mutamenti dell’organizzazione sanitaria e della domanda di salute dei cittadini”.
Inutili le doglianze del professionista, che rivendicava di aver frequentato corsi di aggiornamento sin dal 1987. La sentenza CCEPS ricorda infatti che “l’obbligo di formazione e/o aggiornamento previsto da Codice deontologico comprende l’osservanza di analoghi obblighi discendenti a carico dell’iscritto per disposizione di legge o regolamento, come la formazione continua stabilita dall’art. 16 ss. d.lgs. n. 502/1992 e dal sistema di cui all’art. 2, comma 357,1 n. 244/2007 (educazione continua in medicina- ECM)”.
La Commissione ha però accolto il motivo di ricorso che indicava come “eccessiva” la sanzione comminata (sei mesi, il massimo per questo tipo di violazione), “in quanto il ricorrente avrebbe comunque dato prova di aver svolto, seppure parzialmente, l’aggiornamento”. Ecco perché, “pur confermando la tipologia di sanzione”, il periodo di sospensione è stato ridotto a tre mesi.
Redazione Nurse Times
Fonte: www.odontoiatria33.it
Lascia un commento